Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3362 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 11/02/2021), n.3362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3261-2019 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER

ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 616/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, ha affermato l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione presso la gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in capo a G.G. per l’attività libero professionale di architetto dallo stesso svolta nel 2008;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo; G.G. è rimasto intimato;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26 e ss., e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv.to con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;

nonchè in connessione con le predette disposizioni della L. 4 marzo 1958, n. 179, art. 3; della L. 3 gennaio 1981, n. 6, artt. 10 e 21; degli artt. 7, 23 e 37 Statuto INARCASSA – Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti approvato con decreto interministeriale 28 novembre 1995 (comunicato del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20.12.1995, n. 1189700, in G.U., 20.12.1995, n. 296) applicabile ratione temporis”;

censura l’erronea interpretazione, da parte del giudice del merito, del quadro normativo di riferimento, sostenendo che dalle norme in materia avrebbe dovuto dedursi che, seppure l’odierno controricorrente, architetto iscritto all’albo professionale, aveva prodotto nell’anno 2008 un reddito inferiore al limite previsto per il sorgere dell’obbligo d’iscrizione alla Cassa professionale, lo stesso era tenuto, comunque, ad iscriversi alla gestione separata e a versare i relativi contributi;

il motivo è fondato in base al principio di diritto formulato da questa Corte secondo cui i liberi professionisti “…iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie i quali, non avendo raggiunto la soglia reddituale che rende obbligatoria l’iscrizione alla Cassa (professionale n.d.r.), alla stessa versino esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico, in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.” (Cass. n. 32508 del 2018; cfr., altresì, ex plurimis, Cass. n. 7458 del 2020);

in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

si dà atto che in considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

 

 

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