Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3362 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3632-2010 proposto da:

ASPRA FINANCE SPA (OMISSIS) – società appartenente al Gruppo

Bancario Unicredit e per essa Unicredit Credit Management Bank SpA

(già UGC BANCA SpA), società appartenente al Gruppo Bancario

Unicredit, quale mandataria, in persona del Quadro Direttivo,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo

studio degli avvocati NANNA ROCCO e VITO NANNA, rappresentata e

difesa dall’avv. NANNA ROCCO, giusta procura speciale a margine del

ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

GETRAG SPA (OMISSIS) in persona dell’amministratore delegato e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA XX SETTEMBRE n. 3, presso lo studio dell’avvocato MICCOLIS

GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23254/2009 del TRIBUNALE di ROMA del 12.10.09,

depositata il 12/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

per la ricorrente è solo presente l’Avvocato Rocco Nanna.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO che ha concluso per la competenza del Tribunale di

Roma.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – La società Aspra Finance spa, e per essa, quale mandataria Unicredit Credit Management Bank spa, ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza del tribunale di Roma del 12.11.2009, che ha accolto l’eccezione proposta dall’opponente Getrag spa avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da Unicredit spa, già Capitalia spa in liquidazione, dichiarando la nullità dello stesso decreto ingiuntivo opposto per l’incompetenza del tribunale di Roma ad emetterlo.

Al ricorso proposto è applicabile la normativa di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69 per essere la sentenza impugnata pubblicata successivamente all’entrata in vigore della stessa (4.7.2009).

Preliminarmente, va disattesa l’eccezione della resistente di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza per difetto di legittimazione attiva di Aspra Finance spa e di legittimazione processuale di Unicredit Credit Management Bank spa.

Sono, infatti, prodotti e contenuti nel fascicolo di parte, ed allegati al ricorso per regolamento di competenza, i documenti – precedenti alla sua proposizione – dai quali emerge la sussistenza delle prescritte condizioni legittimanti.

La società ricorrente sostiene che l’opponente Getrag spa non ha eccepito l’incompetenza per territorio del tribunale di Roma sotto tutti i profili ipotizzatali; in particolare, non ha contestato compiutamente tutti i fori astrattamente applicabili e concorrenti per non avere chiarito perchè, potendo la banca convenire il correntista davanti al giudice del luogo in cui si trova una filiale solo in alternativa al luogo in cui la banca ha la sua sede principale, non fosse competente anche il tribunale di Roma adito, osservando, inoltre, che erroneamente il tribunale avrebbe ritenuto che i bonifici – a seguito della cessione del credito da Sates spa ad Unicredit, già Capitalia spa – sarebbero dovuto avvenire esclusivamente tramite la filiale di (OMISSIS) dell’istituto di credito, non essendo tale modalità di rimborso prevista come esclusiva.

Inoltre, la competenza del tribunale di Roma sarebbe predicabile anche per avere la banca inizialmente proposto il ricorso per decreto ingiuntivo anche nei confronti del fallimento della Sates spa, ai sensi degli artt. 5 e 33 c.p.c..

La Getrag spa ha proposto l’originaria eccezione di incompetenza rilevando che il tribunale di Roma non coincide, nè con il giudice del luogo in cui ha sede la parte convenuta (tribunale di Bari – sezione distaccata di Modugno), nè con il giudice del luogo ove è sorta l’obbligazione (essendo il contratto di fornitura tra Getrag e Sates stato concluso a (OMISSIS), nè con quello in cui l’obbligazione deve eseguirsi (perchè sia anteriormente alla cessione del credito fra Sates e Banca di Roma, sia successivamente la Getrag spa ha sempre effettuato i pagamenti delle fatture relative al contratto di fornitura mediante bonifici sul c/c intestato alla Sates snc presso la filiale di (OMISSIS) della Banca di Roma).

Deve preliminarmente rilevarsi che in sede di regolamento di competenza avverso sentenza dichiarativa dell’incompetenza del giudice adito con riferimento ai criteri di competenza territoriale derogabile – come nella specie – la Corte di cassazione, cui attiene il potere di riscontrare la competenza o meno del giudice adito anche se per ragioni diverse da quelle sostenute dalla parte ricorrente, è tenuta ad accertare d’ufficio l’osservanza del disposto dell’art. 38 c.p.c., comma 3, con riguardo alla rituale e valida proposizione dell’eccezione di incompetenza, che non sia stata adeguatamente censurata dal ricorrente, il quale si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell’inesatta applicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale (v. anche Cass. ord. 24.4.2009 n. 9783; cass. ord. 7.5.2010 n. 11192).

Nel caso in esame, la Getrag spa, nel sollevare l’eccezione di incompetenza per territorio del tribunale di Roma, non ha contestato, nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, l’insussistenza del criterio di collegamento indicato nell’art. 19 c.p.c., comma 1, ultima parte, cioè dell’inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito dall’attore, di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda.

L’eccezione così proposta è incompleta; ne deriva che essa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito (Cass. ord. 29.8.2008 n. 21899; cass. ord. 30.6.2010 n. 15628).

Peraltro, deve ulteriormente rilevarsi che la modalità di pagamento mediante “canalizzazione degli incassi della Getrag spa a fronte della cessione di credito derivante dal contratto di forniture che prevede consegne fino al 2005 tramite la filiale di (OMISSIS) della Banca di Roma”, non può neppure definirsi – così come risulta dal documento 7.12.2000 in cui si da atto che la canalizzazione rappresenta soltanto la fonte di rimborso – modalità di pagamento prevista in via esclusiva, posto che la stessa è finalizzata soltanto a facilitare la riscossione del credito, ma non determina lo spostamento del luogo di adempimento dal domicilio del creditore, come previsto dall’art. 1182 c.p.c., comma 3; nè vi è prova che il creditore abbia rinunziato espressamente al suo diritto di ricevere il pagamento nel proprio domicilio (v. anche Cass. ord. 30.10.2007 n. 22941).

Gli ulteriori profili di censura restano assorbiti.

La competenza, quindi, resta radicata presso il giudice adito.

Conclusivamente va dichiarata la competenza per territorio del tribunale di Roma”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

La ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, va dichiarata la competenza del tribunale di Roma.

Le spese vanno rimesse al giudice del merito.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del tribunale di Roma. Spese rimesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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