Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3362 del 03/02/2022

Cassazione civile sez. I, 03/02/2022, (ud. 21/01/2022, dep. 03/02/2022), n.3362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5252/2019 r.g. proposto da:

U.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato

Marco D’Antonio, presso il cui studio elettivamente domicilia in

Lecce, alla via Manzoni n. 1;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI LECCE depositato il 30/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/1/2022 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. U.M., nativo del (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., avverso il decreto del Tribunale di Lecce del 30 gennaio 2019, reso nel procedimento n. 1314/2018, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari).

Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

1.1. Quel tribunale ritenne: i) i fatti narrati dal richiedente (che aveva riferito di essere fuggito dal proprio Paese temendo le repressioni della famiglia della ragazza, di fede (OMISSIS), contraria alla relazione da lui, di religione (OMISSIS), intrapresa con quest’ultima), “anche qualora veritieri”, inidonei ad integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b); ii) insussistenti, nella regione ((OMISSIS)) di provenienza dell’ U., le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c) dell’appena menzionato D.Lgs.; iii) indimostrati eventuali fatti o accadimenti giustificativi dell’invocato rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.2 Con ordinanza interlocutoria del l’11 febbraio 2021, la Prima Sezione Civile di questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa delle decisioni sulle complessive questioni già rimesse alle Sezioni Unite di questa Corte dalle ordinanze interlocutore rese da Cass. n. 28208, 28209, 29250 e 29251 del 2020.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) “Nullità della sentenza o del procedimento, per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1”;

II) “Nullità della sentenza o del procedimento, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”;

III) “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 7 e 14, rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 (mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto per il rischio di subire un danno grave ed in ragione delle attuali condizioni socio politiche del Paese di origine”);

IV) “Violazione e/o falsa applicazione D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, alla L. n. 110 del 2017, all’art. 3CEDU, rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (il tribunale ha errato a non applicare al ricorrente la protezione, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonché essendo vietata l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo Paese di origine o che ivi possa correre gravi rischi)”;

V) “Nullità della sentenza o del procedimento, per violazione o falsa applicazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) circa il riconoscimento del diritto di asilo ex art. 10 Cost.”.

Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura all’uopo conferita.

Il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente (Cass. S.U., sentenza n. 15177 del 1.6.2021).

Nel caso di specie la procura speciale rilasciata al difensore in calce al ricorso per cassazione su foglio congiunto indica soltanto la data di rilascio (12.2.2019), risalente a epoca successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, ma non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando soltanto l’autenticazione della firma con la formula “vista ed autentica la superiore firma”.

Va aggiunto che, da ultimo, la Corte Cost., con sentenza n. 13/2022, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, sesto periodo, sollevate, in riferimento agli artt. 3,10,24,111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, agli artt. 46,18 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), nonché agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), questioni sollevate dalla Corte di cassazione, sezione terza civile, con l’ordinanza del 23 giugno 2021.

Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame delle doglianze presentate.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2022

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