Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33619 del 28/12/2018
Cassazione civile sez. trib., 28/12/2018, (ud. 27/11/2018, dep. 28/12/2018), n.33619
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – Consigliere –
Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3206/2012 R.G. proposto da:
M.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via Biagio
Petrocelli n. 224, presso lo Studio dell’Avv. Gabrieli Pacifici
Nucci, rappresentato e difeso dall’Avv. Lucio Lucarini, giusta
delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
n. 284/38/11, depositata il 14 giugno 2011.
Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 27 novembre
2018 dal Cons. Dott. Ernestino Luigi Bruschetta.
Fatto
RILEVATO
1. che la CTR, dopo aver accertato che il “prodromico” avviso era divenuto definitivo per mancanza di impugnazione, nonchè statuito in diritto che la cartella poteva essere impugnata soltanto per vizi propri, mentre il contribuente aveva soltanto contestato l’avviso, dichiarava inammissibile il ricorso di M.D. avverso l’impugnata cartella di pagamento;
2. che il contribuente proponeva ricorso affidato a cinque motivi, mentre l’ufficio resisteva con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
1. che con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo violazione della L. 27 luglio 2000 n. 212, artt. 6 e 7, il contribuente, sul presupposto di non aver mai ricevuto la notifica del “prodromico” avviso a causa della nullità della stessa, “in assenza dei presupposti di cui all’art. 139 c.p.c., ovvero dell’avviso in caso di notifica al portiere”, riteneva che erroneamente la CTR avesse dichiarato inammissibile il ricorso promosso contro la cartella;
1.1. che con il quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, il contribuente rimproverava alla CTR “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, facendo peraltro incoerente riferimento alle previsioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 36, per non aver “prese in considerazione” le rammentate eccezioni sulla mancata notifica dell’avviso;
1.2. che i due motivi, che per la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili, non avendo la CTR mai pronunciato sulla dedotta nullità della notifica dell’avviso per violazione dell’art. 139 c.p.c., con la conseguenza che il contribuente avrebbe dovuto censurare la sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. sez. lav. n. 22759 del 2014), avendo altresì cura, al fine di non incorrere nell’ulteriore vizio di difetto di autosufficienza, di chiarire se l’eccezione era stata proposta con l’originario ricorso (Cass. sez. trib. n. 9108 del 2012), oltrechè di trascrivere la relata di notifica (Cass. sez. lav. n. 17424 del 2005);
2. che l’ulteriore statuizione della CTR, peraltro esatta in quanto conforme alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale il ricorso contro la cartella era inammissibile perchè non proposto per vizi propri della stessa (Cass. sez. trib. n. 12759 del 2018), nemmeno è stata oggetto di specifica impugnazione, cosicchè gli ulteriori motivi, tutti involgenti questioni che riguardavano l’avviso, nonchè in genere la correttezza anche procedimentale della ripresa, rimangono assorbiti;
3. che le spese debbono pertanto seguire la soccombenza ed essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il contribuente a rimborsare all’ufficio le spese processuali, che si liquidano in Euro 2.500,00, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018