Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33618 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 25696/2013, proposto da:

Skyline di G.D. e C. s.a.s., in persona del legale

rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Ranalli,

come da mandato a margine del ricorso, presso il cui studio è

elettivamente domiciliata alla Via Sant’Elena n. 29, Roma;

– Ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– Controricorrente –

Avverso la sentenza n. 187/2/2012 della Commissione Tributaria

Regionale dell’Umbria, depositata il 24/09/2012 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 ottobre

2019 dal Consigliere Rosita D’Angiolella.

Fatto

RITENUTO

che:

A seguito di verifica svolta dalla Guardia di Finanza a carico della società Skyline di G.D. e C. s.a.s., in cui risultavano irregolarità relative alla tenuta dei registri contabili obbligatori nonchè operazioni bancarie non giustificate, l’Agenzia delle Entrate emetteva quattro avvisi di accertamento, per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, con i quali recuperava a tassazione, ai fini Ires, Irap ed Iva, gli importi non giustificati o indebitamente detratti sulle predette operazioni.

La società impugnava i predetti avvisi di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che, riuniti i ricorsi, li respingeva, accogliendo la tesi dell’Ufficio.

La società proponeva, dunque, appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale eccependo, in via preliminare, la nullità della sentenza che non aveva considerato il litisconsorzio con i soci che avevano a loro volta presentato distinti ricorsi per i maggiori redditi di partecipazione loro imputati per le annualità 2001-2005; nel merito, sosteneva l’infondatezza della tesi dell’Ufficio posta a fondamento degli avvisi di accertamento.

La Commissione Regionale adita, respingeva l’appello con la sentenza in epigrafe.

Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione la società Skyline di G.D. e C. s.a.s., affidandosi ad un unico motivo.

L’Agenzia dell’Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 102 e 103 c.p.c., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 14 e 59, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non avere i giudici di merito rilevato il litisconsorzio necessario con i soci di Skyline di G.D. e C. s.a.s., i quali, in conseguenza della stessa indagine fiscale, avevano ricevuto ed impugnato gli avvisi di accertamento per i maggiori redditi di partecipazione; con lo stesso parametro di censura, evidenzia altresì, l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui i secondi giudici non hanno rilevato il litisconsorzio necessario ex officio e nella parte in cui non hanno dato alcuna motivazione in ordine alla dedotta questione preliminare.

In buona sostanza, la società deduce che poichè il giudizio di merito si è celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari ( G.D. e G.I.V., soci della società ricorrente), non avendo il primo giudice ordinato l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, l’intero processo sarebbe affetto da nullità per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 102 c.p.c..

L’Amministrazione controricorrente, dal canto suo, non nega nè la esistenza dei soci e della loro partecipazione societaria, nè l’impugnazione degli avvisi di accertamento, per annualità 2002-2005, da parte di quest’ ultimi, controdeducendo unicamente che la peculiarità della fattispecie, sconsiglierebbe la trattazione congiunta dei procedimento in ossequio al principio di ragionevole durata del procedimento.

Il ricorso va accolto.

E’ principio consolidato di questa Corte, che l’unitarietà dell’accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado (ex plurimis, cfr. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1472 del 22/01/2018, Rv. 647100-01; n. 20024 del 2017, Rv. 645298 – 01; n. 29843 del 2017, Rv. 646522-01; n. 26071 del 2015; in tema di Irap, cfr. Sez. U, Sentenza n. 10145 del 20/06/2012, Rv. 622713-01; v., altresì, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15566 del 27/07/2016, Rv. 640634-01, che ha ribadito il principio estendendolo all’impugnazione dell’avviso proposto dal socio occulto di società di persone).

Nella specie non è contestato che G.D. e G.I.V. siano i soci della Skyline s.a.s. e non è contestato che l’avviso di accertamento riguardi, oltre l’Iva, anche la dichiarazione dei redditi della società di persone e dei suoi soci; da tanto ne consegue che, per il principio dell’unitarietà dell’accertamento (automatica imputazione dei redditi a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi), sussiste il litisconsorzio necessario tra soci e società.

Ed invero, la controversia origina da un unico atto impositivo riguardante l’accertamento di un’obbligazione inscindibile ed il ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa soltanto nei confronti di taluni e non di altri.

Va da sè che, come rilevato dalla società ricorrente, la relativa questione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

La nullità assoluta della sentenza emessa a contraddittorio non integro, comporta la nullità dell’intero giudizio, con cassazione delle sentenze di primo e secondo grado e rinvio al giudice di primo grado (CTP di Perugia) dinnanzi al quale la controversia dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

La Commissione di primo grado provvederà anche per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa le sentenze di primo e secondo grado; rimette il procedimento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Perugia, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio e ulteriore trattazione, oltre che per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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