Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33617 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 28/12/2018), n.33617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10043/2013 R.G. proposto da:

B.D., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv.

Michele Bianco, con domicilio eletto in Roma, alla via Goiran n. 23

presso e nello studio dell’avv. Giancarlo Contento;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte n. 70/28/12 depositata il 11/10/2012, non notificata;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del sostituto

procuratore generale che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

14/11/2018 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Ufficio e in riforma della sentenza di primo grado dichiarata la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato per IVA, IRPEF e IRAP per l’anno 2005;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione il contribuente con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto sussistente in capo al contribuente in quanto persona fisica un reddito di impresa, in forza delle risultanze delle indagini finanziarie trasfuse nell’avviso di accertamento, anche se risultava pacifico che questi non svolgeva alcuna più alcuna attività di impresa ma si limitata a detenere una partecipazione in società di persone;

– il secondo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per omessa motivazione su fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la CTR esplicato le ragioni in forza delle quali le entrate le uscite risultanti al conto corrente bancario del ricorrente fossero da ricondurre all’attività della società anzichè allo svolgimento di una attività d’impresa individuale, con conseguente attribuzione del debito per IVA e IRAP a un soggetto passivo erroneamente individuato;

– conseguentemente, quindi, il ricorrente eccepisce come l’attività di accertamento avrebbe dovuto attribuire i redditi evasi quanto ad IRPEF in capo al ricorrente personalmente, e quanto ad IVA ed IRAP in capo alla società, ove questi fosse stato ritenuto esercente in modo irregolare l’attività d’impresa per mezzo della società oppure avrebbe dovuto attribuire i redditi evasi quanto ad IRPEF, IVA ed IRAP in capo al ricorrente personalmente ove questi fosse stato ritenuto esercente in modo irregolare l’attività d’impresa in proprio;

– i motivi possono esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, e sono fondati;

– effettivamente, dalla lettura della sentenza si evince come la CTR non abbia illustrato le ragioni in forza delle quali ha ritenuto che correttamente l’Amministrazione Finanziaria ha addebitato le operazioni finanziarie al contribuente personalmente, ritenendolo implicitamente imprenditore individuale, anzichè non alla società di persone alla quale egli partecipava;

– la distinzione non è irrilevante, ma centrale, in quanto l’attribuzione dell’attività esercitata di fatto al contribuente personalmente lo renderebbe soggetto passivo e debitore dell’IVA e dell’IRAP a debito, mentre l’attribuzione dell’attività esercitata di fatto alla società di persone renderebbe la stessa soggetto passivo e debitore dell’IVA e dell’IRAP e il ricorrente personalmente debitore unicamente dell’IRPEF (salva la solidarietà per le obbligazioni sociali, che resta in disparte);

– pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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