Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33617 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 14040/2012, proposto da:

La Prima s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale

rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Luca Stendardi, come

da mandato a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso

lo studio dell’avv.to Giovanni Bardanzellu, Via banco di Santo

Spirito n. 48, Roma;

– Ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

Controricorrente Avverso la sentenza n. 7/32/2012 della Commissione

Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 23/01/2012 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre

2019 dal Consigliere Rosita D’Angiolella.

Fatto

RITENUTO

che:

La Prima s.r.l., società controllante di varie società partecipanti alla fiscal unit, impugnò la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti, relativa all’anno d’imposta 2005, formata a seguito di controllo automatizzato, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis, recante l’iscrizione a ruolo della somma di Euro 168.466,00 a titolo di IRES.

In particolare, l’irregolarità da cui scaturiva l’iscrizione a ruolo, traeva origine dall’omessa compilazione, da parte di due società consolidate, la Folgore s.r.l. e la Boscogrande s.r.l., nel quadro GN, della propria dichiarazione dell’anno 2005, per un importo complessivo di Euro 231.303,00. Tale omissione, secondo la contestazione dell’Agenzia delle Entrate, aveva determinato un errato riporto, nel reddito consolidato, della pro-rata patrimoniale e quindi l’effettuazione di compensazioni in misura maggiore al dichiarato, con conseguente minor credito d’imposta IRES, che veniva recuperato dal reddito consolidato 2005 della società ricorrente.

La società ricorrente, ritenendo trattarsi di mera irregolarità formale, presentava istanza di autotutela e impugnava la cartella esattoriale emessa nei suoi confronti.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano (di seguito, per brevità, CTP), accoglieva il ricorso presentato dalla società avverso la cartella di pagamento, ritenendo che il calcolo effettuato dall’Agenzia delle Entrate era errato in quanto non teneva in conto della rettifica in diminuzione del reddito consolidato complessivo derivante dalla determinazione della pro rata generale.

Tale decisione veniva riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (di seguito, per brevità, CTR), che respingeva l’appello della contribuente ritenendo che “in nessun punto delle indicazioni ministeriali relative alla compilazione del modello CNM/2006 si legge che la compilazione del quadro GN riveste solamente una funzione descrittiva… in fase di controllo automatizzato, non riscontrandosi corrispondenza tra quanto indicato nel rigo (OMISSIS) del modello CNM dell’appellata Prima s.r.l. e quanto risultante dal rigo (OMISSIS), colonna 33 dell’Unico SC 2006 delle consolidate la Folgor s.r.l. e la Boscogrande s.r.l., non poteva che risultare l’anomalia che ha dato origine alla cartella impugnata” (v. sentenza della CTR pag. 2, ultimo cpv. e pag. 3).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società La Prima s.r.l., affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

In prossimità dell’udienza la società ricorrente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per fatti successivi alla proposizione del ricorso, quali la definizione agevolata della lite a seguito di adesione della società contribuente, come da D.L. n. 193 del 2016 conv. in L. 225 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

che:

L’esame del ricorso, articolato in cinque motivi di censura, è precluso dal sopravvenire della mancanza del relativo interesse. Con la memoria depositata ex art. 380 bis 1 c.p.c., la società ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di adesione della società contribuente alla definizione agevolata, come da D.L. n. 193 del 2016 conv. in L. 225 del 2016. Alla memoria, ha allegato i documenti attestanti l’adesione alla definizione agevolata, le cartelle di pagamento e l’iscrizione a ruolo della cui definizione trattasi, gli attestati di pagamento per complessivi Euro 1.310.123,99, nonchè la copia della notificazione, effettuata mediante pec, di tali documenti all’Avvocatura generale dello Stato.

Ritiene il Collegio di far proprio l’indirizzo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga un fatto che determini il venir meno dell’interesse per il quale si era azionata la lite, in tale fattispecie è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso sia pure sopravvenuta, idonea a consentire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la produzione dei documenti che ne comprovi la sussistenza. E ciò per effetto dell’evidente attuale insussistenza di ogni interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 11176 del 11/06/2004, Rv. 573624-01), così come peraltro dalla stessa parte assunto nella memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. (v. pag. 2, secondo cpv, della memoria).

L’inammissibilità che ne consegue origina, dunque, da un fatto che se è inidoneo a determinare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere è invece, idoneo a dichiarare il ricorso non più ammissibile.

Sulla differenza di disciplina tra la cessazione della materia del contendere e sulla sopravvenuta carenza di interesse, non è il caso qui di soffermarsi, attesi gli esiti consolidati della giurisprudenza di questa Corte, che fanno leva proprio sulla diversa soddisfazione che, nell’uno e nell’altro caso, ne trae l’interesse che ha azionato la lite (cfr. Sez. U., Sentenza n. 1048 del 28/09/2000, Rv. 541106-01; ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7185 del 25/03/2010, Rv. 61258301; v., Consiglio di Stato, sez. V, n. 4191 del 09/07/2018, che, nell’ambito del processo amministrativo, distingue le due figure della sopravvenuta carenza d’interesse, prevista dall’art. 35 c.p.a., comma 1, lett. c) e della cessazione della materia del contendere, sul rilievo che pur determinando entrambe l’improcedibilità del ricorso, si differenziano tra loro nettamente per la diversa soddisfazione dell’interesse leso). Ed invero, mentre con la cessazione della materia del contendere – creazione della prassi giurisprudenziale- il processo si estingue per impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale (tanto che il regolamento delle spese segue il principio della soccombenza virtuale), nel caso che qui ci occupa, prima ancora che la lite possa estinguersi per venir meno della res controversa, viene meno, per un fatto sopravvenuto nel corso del giudizio, l’interesse a proseguirla.

In conclusione, nella fattispecie in esame, l’adesione alla definizione agevolata della lite da parte del contribuente ed il pagamento di quanto dovuto, in base al D.L. n. 193 del 2016 conv. in L. n. 225 del 2016, non consente l’esame della controversia per venir meno dell’interesse al giudizio.

Deve, pertanto, essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza dell’interesse all’impugnazione, a seguito della definizione agevolata della lite.

Le spese del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti, tenuto conto della sopravvenienza del condono, dell’adesione del contribuente e del successivo pagamento del dovuto. Trattandosi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione per adesione alla definizione agevolata non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779 – 01).

P.Q.M.

dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza dell’interesse all’impugnazione. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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