Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33616 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 28/12/2018), n.33616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18576/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

AUTOSTRAPORTI F.LLI R. & C. s.a.s. di R.A. E

RO., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa giusta delega in atti dagli avv. ti Vincenzo

Pompa e Vincenzo Francesco Sbrscia con domicilio eletto in Roma,

alla via Pisanelli n. 2 presso il primo dei ridetti procuratori;

– resistente –

e

EQUITALIA SUD s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro

tempore rappresentata ed assistita giusta delega in atti dall’avv.

Michele di Fiore con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.

Bruno Lo Giudice in Roma alla via Ottaviano n. 42;

– ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 231/15/11 depositata il 09/06/2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

14/11/2018 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Amministrazione Finanziaria e confermata la sentenza di primo grado che aveva dichiarata l’illegittimità della cartella di pagamento impugnata emessa per il recupero di IVA e IRAP non versata per l’anno 2002;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso il contribuente; il concessionario della riscossione propone ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso dell’Agenzia delle Entrate per difetto di ius postulandi difettando espressa procura ad hoc conferente il mandato defensionale da parte dell’Erario all’Avvocatura;

– esso è infondato;

– questa Corte ha già statuito che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22434 del 04/11/2016) in tema di contenzioso tributario, l’Avvocatura dello Stato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell’Agenzia delle entrate, deve avere ricevuto da quest’ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica menzione nel ricorso atteso che l’art. 366 c.p.c., n. 5, inserendo tra i contenuti necessari del ricorso “l’indicazione della procura, se conferita con atto separato”, fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello “ius postulandi” (peraltro, non necessario quando il patrocinio dell’Agenzia delle Entrate sia assunto dall’Avvocatura dello Stato) e non invece al negozio sostanziale attributivo dell’incarico professionale al difensore; (conforme anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14785 del 05/07/2011);

– il contribuente eccepisce poi l’ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5, difettando in ricorso l’indicazione della procura speciale; per le ragioni di cui si è detto in sede di decisione del precedente motivo, lo stesso è parimenti infondato;

– ancora, il contribuente eccepisce l’inesistenza della notificazione del ricorso per esser stato lo stesso consegnato all’Ufficiale giudiziario che ha provveduto alla notifica a mezzo posta da soggetto non abilitato, nella specie un dipendente dell’Agenzia delle Entrate;

– il motivo è infondato;

– questa Corte, con orientamento già chiaramente espresso al quale si intende in questa sede dare continuità, ha statuito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10102 del 21/04/2017) che la legittimazione a presentare istanza di notificazione, ai sensi dell’art. 137 c.p.c., spetta alla parte, la quale può chiederne l’esecuzione sia personalmente che a mezzo di difensore munito di procura, sicchè l’inesistenza della notificazione può ravvisarsi soltanto quando essa sia stata richiesta da chi non ha la rappresentanza della parte, non essendo, in tal caso, a questa in alcun modo riferibile l’atto compiuto, mentre, ove essa sia stata domandata da procuratore non abilitato – o perchè esercente “extra districtum” o perchè non iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in cassazione – è affetta da nullità della quale è possibile la sanatoria per effetto del conseguimento dello scopo;

– sia per le ragioni sopra dette, sia per l’avvenuta sanatoria, avendo la contribuente notificato a sua volta controricorso, l’eccezione va rigettata;

– possono quindi esaminarsi i motivi di ricorso dell’Agenzia delle Entrate;

– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, per avere la CTR erroneamente annullato la cartella impugnata stante l’omesso invio del c.d. “avviso bonario” di irregolarità;

– il motivo è fondato;

– invero, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num. 24426 Anno 2018), l’art. 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo il quale “prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta”) non si applica ove il calcolo della somma di cui è chiesto il pagamento si basai sulla documentazione, inclusa la dichiarazione, presentata e non contestata dallo stesso contribuente;

– pertanto, la modalità di riscossione delle imposte previste dal controllo sulla liquidazione della dichiarazione (in questo caso è incontroverso che si tratti di imposte dichiarate ma non versate) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che non riveli l’esistenza di errori riscontrati nella dichiarazione. Non può ritenersi esistente un principio generale di contraddittorio in ordine alla formazione della pretesa fiscale, atteso che l’obbligatorietà dell’invito da rivolgere al contribuente al fine di fornire Chiarimenti o produrre documenti prima di procedere all’iscrizione a ruolo, di cui all’art. 6 dello Statuto sorge solo se vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Laddove non emergano dal controllo della dichiarazione incertezze sui dati forniti dal contribuente e, dunque, le cartelle abbiano contenuto meramente liquidatorio e di recupero di somme dovute e non versate, non è richiesto all’A.F. l’emissione dell’avviso bonario non essendo necessario alcun preventivo contraddittorio” (Cass. 2011 n. 12997);

– la CTR quindi, nel ritenere invalida la cartella emessa, ha commesso evidente errore di diritto;

– il secondo motivo di ricorso censura la sentenza di seconde cure per vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, per avere la CTR da un lato ritenuto che la notifica della cartella andasse operata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, dall’altro annullato la cartella emessa notificata il 22 maggio 2007, con decisione contraddittoria quanto alle premesse stante la presentazione nel corso del 2003 della dichiarazione per i redditi 2002 (per il controllo automatizzato e la notifica delle cartelle relative alla quel il termine veniva a scadere il 31 dicembre 2007;

– il motivo è, all’evidenza, fondato;

– risulta francamente incomprensibile oltre che manifestamente contraddittoria l’espressione con la quale la CTR, dopo aver dimostrato di ben conoscere il termine di decadenza qui rilevante e dopo aver preso atto della data di notifica della cartella (22 maggio 2007), dichiari che “poichè la cartella risulta esser stata notificata il 22.5.07 risulta trascorso il termine del 4 anno per la dichiarazione imposte 2002, con dichiarazione 2003”;

– stante la scadenza del 31 dicembre 2007, è infatti del tutto di solare evidenza che la notifica operata il 22 maggio 2007 è ampiamente tempestiva;

– il ricorso deve esser quindi integralmente accolto; conseguentemente il ricorso incidentale del Concessionario della riscossione è assorbito;

– poichè la controversia non necessita, ai fini della decisione, di alcun accertamento di merito, la stessa può definirsi in questa sede con il rigetto del ricorso originario del contribuente introduttivo del giudizio di primo grado.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario del contribuente; liquida le spese in Euro 5.000,00 oltre a spese prenotate a debito a favore dell’Agenzia delle Entrate, e in Euro 4.000,00 a favore di Equitalia Sud s.p.a. oltre a 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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