Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33615 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30261/2014 R.G. proposto da:

F.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Di Luciano,

con domicilio eletto presso l’Avv. Vincenzo Giordano in Roma via

Oslavia n. 30, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Riscossione Sicilia Spa;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia sez. staccata di Siracusa n. 2941/16/14, depositata in data

7 ottobre 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3 ottobre

2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

che:

F.A. impugna per cassazione, con sette motivi, la decisione della CTR in epigrafe che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento notificata dalla Serit Sicilia Spa, relativa ad Iva e Irpef per l’anno d’imposta 2006.

Riscossione Sicilia Spa è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, degli artt. 148 e 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 1, deducendo l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento.

1.1. Il motivo è inammissibile e per più ragioni.

La censura, in primo luogo, difetta di autosufficienza, atteso che, come ripetutamente affermato da questa Corte, “in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo” (Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 31038 del 30/11/2018).

La CTR, inoltre, ha ritenuto che, per effetto della tempestiva proposizione del ricorso, l’eventuale vizio era rimasto sanato ex art. 156 c.p.c., ratio ulteriore che non è stata oggetto di censura.

Va escluso del resto che l’asserito vizio (relata in bianco) integri una ipotesi di inesistenza della notificazione, che è riscontrabile, “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” “come tale sanabile, con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo” (Sez. U, n. 14916 del 20/07/2016), mentre, per contro, “in tema di notificazione degli avvisi di accertamento tributario, l’omessa riproduzione della relazione di notifica nella copia consegnata al destinatario non comporta nè l’inesistenza della notificazione, ove non sorgano contestazioni circa l’esecuzione della stessa come indicata nell’originale dell’atto, nè la nullità, prevista invece nella diversa ipotesi di difformità del contenuto delle due relate, bensì una mera irregolarità” (Cass. n. 11134 del 05/05/2017; Cass. n. 12750 del 23/05/2018).

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18, comma 2, per aver la CTR ritenuto la rilevanza probatoria della fotocopia della notifica prodotta dall’agente della riscossione.

2.1. Il motivo è inammissibile.

La CTR, infatti, da un lato ha ritenuto la doglianza inammissibile perchè proposta per la prima volta in appello e, dall’altro, ha rilevato l’inidoneità del disconoscimento operato dal contribuente.

Occorre rilevare, sul punto, che la suddetta contestazione “va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale” (Cass. n. 28096 del 30/12/2009; Cass. n. 14416 del 07/06/2013; Cass. n. 7775 del 03/04/2014; v. Cass. n. 12730 del 21/06/2016 con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall’agente della riscossione).

Orbene, con riguardo ad entrambi i suddetti profili il ricorrente si limita a dedurre di aver sollevato la questione già in primo grado e di aver contestato la conformità della cartella, senza, tuttavia, in difetto di autosufficienza, riprodurre gli atti da cui emergono dette deduzioni e contestazioni, il contenuto delle quali, parimenti, non è stato neppure in questa sede puntualmente indicato.

3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 e del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, per aver la CTR ritenuto legittima la cartella di pagamento nonostante l’omesso invio del cd. avviso bonario.

3.1. Il motivo è infondato.

Dalla sentenza si evince trattarsi dell’omesso versamento di imposte su voci dichiarate dallo stesso contribuente; pertanto, essendosi il controllo automatico mantenuto sul piano strettamente cartolare, non era necessario il previo invio della comunicazione di irregolarità, nè dell’avviso bonario, adempimento che presuppone una discordanza tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultato dal controllo (v. Cass. n. 12654 del 23/04/2018; Cass. n. 1711 del 24/01/2018).

4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7, 16 e 17, del D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 8 e dell’art. 24 Cost. per aver la CTR ritenuto la cartella motivata adeguatamente.

4.1. Pure tale motivo è inammissibile, non avendo il ricorrente riprodotto nel ricorso – in difetto di autosufficienza – il contenuto dell’atto impugnato, restando precluso al giudice di legittimità la verifica della corrispondenza tra contenuto del provvedimento impugnato e quanto asserito dal contribuente (v. Cass. n. 16010 del 29/07/2015).

5. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.P.R. n. 43 del 1988, del D.P.R.n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 e dell’art. 2697 c.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione.

Il contribuente deduce, in sostanza, la nullità della cartella per mancata sottoscrizione del ruolo, rilevando l’errata applicazione del principio di non contestazione da parte della CTR.

5.1. Il motivo è infondato.

5.2. Va rilevato, in primo luogo, che per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., “è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma” ossia che abbia “giudicato o contraddicendo espressamente la regola, dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio”, mentre “detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre”, trattandosi di attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (v. Cass. n. 11892 del 10/06/2016).

Nulla di tutto ciò è stato compiuto dalla CTR, la quale si è limitata a valutare la ripartizione dell’onere della prova tra Ufficio e contribuente sulla specifica questione.

5.3. Per il resto la questione è infondata, dovendosi richiamare il principio, cui non v’è motivo di discostarsi, secondo il quale, in tema di ruolo esattoriale, spetta al contribuente che “lamenti la carenza di sottoscrizione prescritta dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, darne dimostrazione tramite istanza di accesso, fermo restando, peraltro, che, in virtù del principio di tassatività delle nullità, in mancanza di sanzione espressa, la violazione di detta disposizione non dà luogo ad alcuna invalidità” (Cass. n. 26546 del 21/12/2016; Cass. n. 12243 del 18/05/2018), principio cui la CTR si è esattamente attenuta.

6. Il sesto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione per aver la CTR rigettato l’eccezione di inesistenza della pretesa tributaria in mancanza di contestazioni sul punto.

6.1. Il motivo è infondato.

Va sottolineato, infatti, che il giudice d’appello non ha violato l’art. 115 c.p.c. ma, semplicemente, ha considerato la ripartizione dell’onere probatorio incombente sulle parti del processo.

Sulla specifica questione, inoltre, è senz’altro vero che l’onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria, quale attore in senso sostanziale, di dimostrare la pretesa impositiva (tradottasi nella emissione di una cartella di pagamento) è condizionato dalla preventiva allegazione nell’opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva (v. in termini Cass. n. 27274 del 26/10/2018).

E su tale questione la CTR, con accertamento in fatto qui neppure contestato, ha rilevato che “un tale onere probatorio non è stato soddisfatto dal contribuente, il quale, a fronte della ricevuta cartella, succintamente ma pur sempre sufficientemente motivata col riferimento alle dichiarazioni IVA ed IRPEF per l’anno 2006, si è limitato ad affermare l’esistenza di non meglio quantificati saldi a proprio credito, senza neppure dar conto dell’effettuato sgravio parziale, comunque ammesso dal contribuente”.

7. Il settimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per aver la CTR liquidato le spese a carico del contribuente pur non essendo egli integralmente soccombente avendo ottenuto lo sgravio di parte consistente delle somme.

7.1. Il motivo è infondato.

La circostanza che il contribuente sia solo in parte soccombente non incide sulle regole di distribuzione delle spese di giudizio ma, semplicemente, legittima una valutazione discrezionale del giudice in ordine alla possibile compensazione (in tutto o in parte), trattandosi di condizione che il legislatore ha esplicitamente considerato a tal fine.

Nella vicenda in esame, peraltro, lo sgravio di una parte delle somme portate in cartella è comunque ininfluente ai fini della valutazione di soccombenza, trattandosi di misura – come risulta dalla stessa sentenza – adottata (in data 13 ottobre 2010) ancora prima della notifica del ricorso introduttivo (avvenuta in data 23 novembre 2010).

8. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese attesa la mancata costituzione della Riscossione Sicilia Spa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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