Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33614 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 28/12/2018), n.33614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2846/2012 R.G. proposto da:

C.M.T. & C. s.n.c., in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in

atti dall’ avv. prof. Giuseppe Nerio Carugno con domicilio eletto in

Roma, Largo Arenula n. 34;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana n. 133/25/10 depositata il 10/12/2010, non notificata;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del sostituto

procuratore generale che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

principale e il rigetto del ricorso incidentale;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

14/11/2018 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello del contribuente dell’Amministrazione Finanziaria e dichiarata la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato per IVA, IRPEG ed IRAP 2003;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione la società contribuente; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– deve preliminarmente questa Corte rilevare ex officio il difetto di integrazione del contraddittorio con i soci della C.M.T. & C. s.n.c., che non risultano esser stati parti di questo stesso giudizio nè in questo grado nè nel grado di appello;

– alla luce di ciò, come già statuito tempo fa dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008), deve ritenersi che in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio;

– sul punto ancora recentemente questa Corte ha confermato il proprio orientamento, precisando – quanto specificamente alle vicende processuali dei giudizi di merito come in quello di legittimità che possono comunque sia pur in extremis escludere il contrasto di giudicati – che (Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29843 del 13/12/2017) nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici;

– si è pertanto ritenuto che in questi sopra esposti casi, qui comunque non sussistenti, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2, e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, artt. 6 e 13), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio;

– nel caso di specie, invece, risulta per tabulas dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa che i soci della ricorrente società non hanno certamente partecipato al presente giudizio nè a quello di fronte alla CTR;

– conseguentemente si deve dichiarare d’ufficio la nullità dell’intero giudizio, per mancata integrazione del litisconsorzio necessario tra la ricorrente e detti altri soci; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara per nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria provinciale di Massa Carrara; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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