Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33614 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22347/2014 R.G. proposto da:

M.A., in proprio quale procuratore di sè stesso, con

domicilio eletto presso l’Avv. Lucia Buononato in Roma via Livia

Andronico n. 61;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 6286/07/14, depositata in data 23 giugno 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3 ottobre

2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

che:

L’Avv. M.A. impugna per cassazione, con quattro motivi, la decisione della CTR in epigrafe che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittime le cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle entrate in esito alla mancata impugnazione degli avvisi di accertamento per Iva, Irpef ed Irap per il 2006 e il 2008 per il complessivo importo di Euro 156.801,86.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il contribuente deposita memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e dell’art. 331 c.p.c. per aver la CTR omesso di integrare il contraddittorio nei confronti di Equitalia Sud Spa, già partecipante al giudizio di primo grado, e per non aver dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’Ufficio, non proposta nei confronti di tutte le parti del giudizio.

1.1. Il motivo è infondato.

In tema di contenzioso tributario, infatti, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, secondo cui l’appello dev’essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili.

Ne deriva che ove l’appello abbia ad oggetto solo l’esistenza dell’obbligazione tributaria, la sua mancata proposizione nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto in primo grado unitamente all’Amministrazione finanziaria, non comporta l’obbligo di disporre la notificazione del ricorso in suo favore, quando sia ormai decorso il termine per l’impugnazione, essendo egli estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguente scindibilità della causa ilei suoi confronti (v. da ultimo Cass. n. 25588 del 27/10/2017).

Orbene, tale ultima situazione è quella che ricorre nella vicenda in esame: la contestazione – come più volte ribadito dallo stesso contribuente – investiva l’omessa notifica dei pregressi avvisi di accertamento e, dunque, lo stesso rapporto sostanziale.

Da ciò l’infondatezza del motivo.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per motivazione contraddittoria ed apparente, nonchè perplessa e incomprensibile.

Deduce il ricorrente che la decisione si è articolata in cinque brevi periodi, di scarsa comprensibilità ed indirizzati sull’asserita validità delle notifiche delle cartelle, in sè in alcun modo censurata, del tutto trascurando la vicenda processuale e la questione a base effettiva della contestazione, ossia l’omessa e/o inesistente notifica dei pregressi avvisi di accertamento.

2.1. Il motivo è fondato.

2.2. Occorre premettere che è incontroverso – risultando dalla stessa sentenza nella parte in fatto oltre che dal ricorso (che, tra l’altro, riproduce la ragione di accoglimento del ricorso da parte della CTP) e dallo stesso controricorso – che il ricorrente ha denunciato la nullità della cartella deducendo l’omessa notifica degli atti di accertamento.

2.3. La decisione della CTR, peraltro, è così motivata:

“Si osserva che al ricorso introduttivo non è stata allegata la impugnata cartella di pagamento, da cui si evinca la data di notifica Tuttavia il ricorrente asserisce di avere provveduto a ritirarle nella casa comunale il giorno 07.08.2012; pertanto deve ritenersi che essa è pervenuta nella sfera della conoscibilità del contribuente, avendo, la notifica, raggiunto lo scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c..

D’altra parte, i giudici di legittimità, pur rilevando la mancanza della relata di notifica, (vizio questo che indurrebbe a concludere per l’inesistenza della notifica più che per la nullità) attribuiscono effetto sanante alla proposizione del ricorso che, a loro parare, basterebbe di per sè a provare la conoscenza dell’esistenza e del contenuto dell’atto e della sua validità. L’assunto è dimostrato dal fatto che: “tale omissione non integra un vizio radicale dell’atto che possa far parlare di inesistenza dello stesso. Si tratta di una mera irregolarità formale sanata dal raggiungimento dello scopo”.

Desta perplessità la qualificazione di “irregolarità formale” ai casi di assenza totale di relata, e in secondo luogo la circostanza che la relata stessa possa riverberare i propri effetti sulla sua esistenza e/o validità.

Il principio che il procedimento di notifica incida solo sulla ricettizietà degli atti e non incida affatto sulla validità/esistenza del provvedimento posto alla sua base, è del tutto pacifico nel nostro ordinamento.

Ne discende che la questione che verte sulla regolarità della notifica per osservanza/inosservanza delle norme che la regolano, è quindi del tutto estranea ed indipendente dalla validità dell’atto che giunge (regolarmente o meno) a destinazione. P.Q.M.”.

2.4. La riportata motivazione, al di là della poca comprensibilità di alcuni passaggi, appare chiaramente interessare – come emerge dal primo periodo (riferito alla cartella di pagamento e al suo ritiro, da cui la conclusione che essa “è pervenuta nella sfera di conoscibilità del contribuente”) – la notificazione delle cartelle oggetto di impugnazione e non quella dei pregressi avvisi di accertamento, autentico oggetto di contestazione.

Tale conclusione è ulteriormente rafforzata dal fatto che la decisione, poi, ritiene l’irrilevanza della “regolarità della notifica” perchè “estranea ed indipendente dalla validità dell’atto che giunge… a destinazione”.

Un simile esito, infatti, si giustifica solo ove si fosse ritenuta viziata la notificazione dell’atto impugnato (i.e. le cartelle), da cui la funzione sanante del proposto ricorso.

2.5. Ne deriva l’assoluta incongruenza della motivazione rispetto all’oggetto del giudizio, da cui la nullità della sentenza.

3. I successivi motivi (il terzo, con cui si denuncia omesso esame circa un punto decisivo relativo alla medesima questione; il quarto, con cui si lamenta violazione di legge sempre in relazione alla notifica degli avvisi di accertamento) restano assorbiti.

4. In accoglimento del secondo motivo del ricorso, rigettato il primo, assorbiti gli altri, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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