Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33613 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22270/2014 R.G. proposto da:

B.P.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore

Trani, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma via Paolo

Emilio n. 34, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

Equitalia Sud Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Francesco

Franco, presso il quale è domiciliata in Roma, via Giovanni Luigi

da Palestrina n. 19, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 1622/29/14, depositata in data 17 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3 ottobre

2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

che:

B.P.F. impugna per cassazione, con un motivo, la decisione della CTR in epigrafe che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittime le cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle entrate, e notificate da Equitalia Sud Spa, per il complessivo importo di Euro 90.199,48, riferite ad imposte non versate dal 1995 per contributi al SSN e sanzioni, a sanzioni per omessi versamenti Irap (anni 2000 e 2001), ad addizionali Irpef e ad Iva (per il 2000), a Ici (per gli anni 2004 e 2005).

L’Agenzia delle entrate ed Equitalia Sud Spa resistono con separati controricorsi.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la CTR omesso di pronunciare sui motivi di censura proposti in appello.

2. E’ infondata, in primo luogo l’eccezione di inammissibilità sollevata da Equitalia Sud Spa per violazione dell’art. 360 bis c.p.c..

Il ricorrente, infatti, deduce il vizio di omessa pronuncia, ossia un error in procedendo sul quale la Corte di cassazione è giudice del fatto processuale e che può sussistere o meno ma non pone, in quanto tale, un profilo di decisione (da parte del giudice di merito) della questione di diritto in termini conformi (o meno) ai consolidati orientamenti della Corte stessa. Nè, in ogni caso, è dedotta la “violazione dei principi regolatori del giusto processo”.

3. Il motivo è peraltro infondato.

Va infatti rilevato che – anche a voler prescindere dal difetto di autosufficienza della censura (parimenti eccepita da Equitalia Sud Spa) per non aver il ricorrente riprodotto i motivi che asserisce non decisi dalla CTR, limitandosi a proporne una sommaria sintesi ed enunciazione, potendosi tener conto che il perimetro delle questioni è analiticamente illustrato dalla stessa sentenza nello svolgimento in fatto – non sussiste il lamentato vizio.

L’impugnata decisione, invero, dopo una ampia ricostruzione in fatto delle questioni di merito e delle ragioni di doglianza fatte valere dal ricorrente (e, in ispecie, come rilevato, quelle oggetto di censura), nonchè delle opposte difese dell’Agenzia delle entrate e dell’agente della riscossione, conclude affermando “rigetta l’appello proposto dal Ricorrente B.P.F. ed accoglie integralmente l’appello proposto dall’Ufficio”.

La CTR, dunque, non ha omesso di pronunciare ma, anzi, ha esplicitamente statuito, sia pure in termini assertivi, su tutta la domanda proposta dal ricorrente, che ha rigettato, ponendosi, nel caso, la diversa ipotesi di motivazione omessa; una tale censura, tuttavia, nè è stata formulata, nè, in ogni caso, appare desumibile dall’articolazione del motivo (ove si precisa “è completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione della controversia, tanto che non può parlarsi altro che di omessa pronuncia e non di vizio di motivazione”).

4. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese regolate, come in dispositivo, per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna B.P.F. al pagamento delle spese, che liquida, a favore dell’Agenzia delle entrate, in Euro 4.500,00, oltre spese prenotate a debito, e, a favore di Equitalia Sud Spa, in Euro 4.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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