Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33610 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 18/12/2019), n.33610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso n. 9234/2017 R.G. proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.

Giovanni Grilletto del Foro di Napoli, (pec:

giovannigrilletto.avvocatinapoli.legalmail.it)

– ricorrente –

contro

T.F., rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Freda del

Foro di Avellino, con domicilio eletto in Roma, presso la

Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;

– controricorrente –

e nei confronti della AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale

rappresentante p.t., Roma;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 8662/2/16 pronunciata il

22.9.2016 e depositata il 7.10.2016.

Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio del 24.9.2019 dal

consigliere Dott. Giuseppe Saieva.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con undici ricorsi notificati all’Agente delta Riscossione ed all’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Salerno, T.F. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno altrettanti avvisi di intimazione relativi al mancato pagamento di imposte dovute per IRPEF, IRAP ed altro per gli anni 2002, 2003 e 2004, eccependo la nullità degli atti opposti per difetto di sottoscrizione, la mancata notifica delle cartelle di pagamento, la prescrizione, la decadenza e l’infondatezza del credito esattoriale.

2. L’Agente della riscossione, Equitalia S.p.a., si costituiva in giudizio contestando tutte le eccezioni sollevate dal contribuente.

3. Con sentenza depositata il 17 febbraio 2014, la C.T.P. accoglieva gli anzidetti ricorsi, previamente riuniti, ritenendo fondata la preliminare eccezione di “illegittimità della pretesa per omessa notifica degli atti presupposti, costituiti dalle cartelle di pagamento richiamate negli atti impugnati”, non avendo l’Agente della Riscossione fornito la prova dell’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento richiamate nelle intimazioni impugnate.

4. Equitalia S.p.A. impugnava detta decisione dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno la quale con sentenza n. 8662/2/16 pronunciata il 22.9.2016 e depositata il 7.10.2016, confermava la decisione di primo grado.

5. Equitalia S.p.A. ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il contribuente resiste con controricorso.

6. Il ricorso è stato fissato nella Camera di consiglio del 24.9.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo del ricorso Equitalia denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto “l’illegittimità della notifica delle cartelle di pagamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) presupposte alle rispettive intimazioni impugnate.

2. Con il secondo motivo Equitalia denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non avendo i giudici della C.T.R. rilevato che la notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS) si è conclusa con l’invio della raccomandata n. (OMISSIS) restituita al mittente per compiuta giacenza.

3. Le censure, da trattare congiuntamente per connessione, vanno rigettate.

4. Preliminarmente, va osservato che, è incontestato che si verte in un’ipotesi di irreperibilità relativa e non assoluta del contribuente, ossia una semplice e momentanea irreperibilità del destinatario, talchè correttamente la sentenza impugnata ha dichiarato la nullità degli atti impugnati per insussistente notifica degli atti presupposti.

5. Va infatti disatteso l’assunto di Equitalia secondo cui avrebbe correttamente proceduto alla notifica delle cartelle esattoriali mediante invio di raccomandata a.r. senza l’osservanza delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c., nella considerazione che, trattandosi di notifica effettuata prima dell’intervento della sentenza della corte costituzionale numero 258/2012, non poteva trovare applicazione, trattandosi di rapporto esaurito con la semplice impugnazione della cartella.

6. Come affermato da questa Corte, infatti, “nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono sub judice, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito; sicchè nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata tenendo conto della sua modificazione conseguita alla pronuncia di incostituzionalità, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto (Cass. 3642/2007; n. 8548/2003; n. 17184/2003).

7. Non appare pertanto censurabile la decisione della C.T.R. di Salerno che al riguardo ha fornito un’adeguata motivazione affermando, conformemente a quanto ritenuto da questa Corte con sent. n. 5700 del 23.3.2016, che “in caso irreperibilità relativa del destinatario, è nulla la notificazione della cartella, che segue le forme del codice di rito, qualora non siano rispettati tutti gli adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c., a nulla rilevando la circostanza che la sentenza della Consulta che è intervenuta sul testo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, sia successiva all’esecuzione della notificazione”.

8. Il ricorso di Equitalia va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna Equitalia al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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