Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3361 del 13/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 3361 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 22007-2010 proposto da:
ESPOSITO ANTONIO

SPSNTN65T20C129G,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ILLIRIA 19, presso lo studio
dell’avvocato ANTONELLA ZAINA, rappresentato e difeso
dall’avvocato BARBATELLI MAURIZIO giusta delega in
4

atti;
– ricorrente –

2013

contro

2441

CAVALLO LUIGI CVLLGU63C04H703J;
– intimati –

Nonché da:

1

Data pubblicazione: 13/02/2014

CAVALLO

LUIGI

CVLLGU63C04H703J,

elettivamente

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ROMANO REMO in 84127 SALERNO – VIA
GELSI ROSSI 47, giusta delega in atti;

contro

ESPOSITO ANTONIO SPSNTN65T20C129G;
– intimati –

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositato il 11/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/12/2013 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilita’ del ricorso.

2

– ricorrente incidentale –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ordinanza interlocutoria n.
16339/2010 emessa dalla Seconda Sezione Civile di
questa Corte, Antonio Esposito ha proposto ricorso

rito civile-

avverso l’ordinanza pronunciata in

data 27.6.2008 dal Presidente della Seconda
Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli,
con cui è stato rideterminato il compenso
liquidato in favore di Cavallo Luigi per
l’attività di custodia giudiziaria svolta su beni
sequestrati -in sede penale- in danno del predetto
Esposito.

L’ordinanza -che ha accolto parzialmente
l’opposizione proposta dall’Esposito avverso il
decreto di liquidazione del 14.5.2007- viene
censurata per violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 2 octies della l. n. 575/65 e, altresì,
per vizio di motivazione.
Resiste il Cavallo a mezzo di controricorso con

cui propone ricorso incidentale affidato a due
motivi.
Il ricorrente principale deposita memoria.
moTrvl DELLA DECISIONE
l. Al ricorsi in esame -che vanno riuniti in
quanto relativi al medesimo provvedimento- si
applica, ratione temporis, il disposto dell’art.

3

per cassazione -secondo le forme del codice di

366 bis c.p.c. poiché l’ordinanza è stata
pubblicata in data 11.7.2008.
2. Col primo motivo (ex art. 360, n. 3),

575/1965″, evidenziando che l’ordinanza non indica
il criterio normativo applicato,

ma

fa solo

riferimento ad una precedente liquidazione; più
precisamente, assume che il giudice ha escluso
l’applicazione delle tariffe professionali, ma ha
omesso di indicare quale degli altri criteri
previsti dalla norma abbia seguito.
2.1. Il motivo -che prospetta come violazione
di legge quella che la stessa illustrazione
configura piuttosto come insufficienza della
motivazione- è assistito da un quesito di diritto
inidoneo, in quanto meramente assertivo
dell’esistenza di una violazione di legge, non
contestualizzato in relazione al caso di specie e
privo della “chiara sintesi giuridica della
questione sottoposta al vaglio del giudice di
legittimità, formulata in termini tali per cui
dalla risposta -negativa o affermativa- che ad
essa si: dia, discenda in modo univoco
raccoglimento o il rigetto del gravame” (Cass.,
16865/2013): ne consegue l’inammissibilità del
motivo.

l’Esposito deduce “violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 2 octies, 4 0 co. della 1.

3. Col secondo motivo, il ricorrente principale
deduce “omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio”, articolando un ‘momento di

tale

non

è,

costituendo

reiterazione

dell’illustrazione della censura: ne consegue anche in questo caso- l’inammissibilità del
motivo.
4.

Il primo motivo del ricorso incidentale

(“art 360, n. 3) C.P.C. Violazione e/o falsa
applicazione della legge 575/1965, art. 2 octies,
comma 4

Motivazione apparente”) censura

l’ordinanza per ragioni analoghe a quelle del
primo motivo del ricorso principale: quella
dedotta non integra neppure in questo caso
un’ipotesi di violazione di legge, essendo
prospettato -piuttosto- un difetto di motivazione
circa l’indicazione dei criteri in concreto
seguiti ai fini della quantificazione del
compenso; a fronte dell’errore di impostazione, il
quesito di diritto non poteva che risultare -come
in effetti risulta- del tutto inidoneo, con
conseguente inammissibilità del motivo.
5. Il secondo motivo deduce -ex art. 360, n. 5
C.P.C.- un vizio di motivazione che si sostanzia
in

realtà- nella doglianza che il giudice non

abbia tenuto conto dell’importanza dell’attività
5

sintesi’ (che occupa ben due pagine e mezzo) che

svolta dal custode; in relazione a tale motivo,
non risulta formulato il prescritto ‘momento di
sintesi’, ma un ‘quesito di diritto’ del tutto
inidoneo allo scopo.
La reciproca soccombenza giustifica

l’integrale compensazione delle spese processuali.

decidendo sui ricorsi

riuniti, li dichiara

entrambi inammissibili e compensa le spese di
lite.
Roma, 13.12.2013

6.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA