Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3361 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. III, 12/02/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 12/02/2020), n.3361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27751-2016 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’

RICERCA (OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO

ECONOMIA FINANZE (OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore,

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

G.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1209/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 29/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2006, la Dott.ssa G.F. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di L’Aquila la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Università degli Studi di L’Aquila, deducendo: di aver frequentato, a decorrere dall’anno accademico 2003-2004, un corso di specializzazione di quattro anni in igiene e medicina preventiva presso l’Università convenuta; che il legislatore Europeo con le direttive nn. 75/362 e 82/77 aveva stabilito che al medico in formazione dovesse riconoscersi un’adeguata remunerazione; che il recepimento di dette direttive era avvenuto in Italia solo con il D.Lgs. n. 37 del 1991, il quale aveva previsto una borsa di studio Lire 21.500.000 lire annue; che successivamente erano intervenute ulteriori direttive comunitarie, in particolare la n. 93/16, che era stata recepita con D.Lgs. n. 168 del 1999, il quale aveva previsto che al medico in formazione specialistica fosse corrisposto, per tutta la durata del corso, un trattamento economico annuo onnicomprensivo, costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso di specializzazione e da una parte variabile, differenziata per tipologia di specializzazione, per la loro durata e per anno di corso; che tuttavia l’applicazione della parte economica del decreto legislativo era stata sospesa e solo con la L. n. 266 del 2005 era stata data copertura finanziaria alle predette disposizioni; che così facendo il legislatore aveva eluso gli obblighi comunitari, procurando un danno a coloro che avevano frequentato le scuole di specializzazione tra il 1999, anno di emanazione delle norme di recepimento della direttiva del 93/16, al 2007, anno della completa attuazione di tali norme. Chiese pertanto la corresponsione retroattiva degli emolumenti attribuiti agli specializzandi a partire dall’anno accademico 2006/2007. In subordine, chiese il risarcimento del danno per il tardivo recepimento, nel diritto interno delle norme contenute nelle direttive, danno che avrebbe potuto essere liquidato con applicazione retroattiva completa delle misure di attuazione della direttiva.

Si costituirono in giudizio i Ministeri e l’Università convenuti eccependo il difetto di legittimazione passiva e l’incompetenza per territorio del giudice adito e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale di L’Aquila, respinte con sentenza non definitiva le eccezioni di incompetenza territoriale e di difetto di legittimazione passiva, con sentenza n. 559/2013, accolse la domanda, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Università degli Studi di L’Aquila al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni al pagamento della differenza tra gli emolumenti previsti in base ai decreti di attuazione della L. n. 266 del 2005 e quanto percepito per la borsa di studio.

2. La Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 1209/2015, depositata il 29 ottobre 2015, ha confermato la decisione di primo grado nei confronti di tutti gli originati convenuti, ad eccezione dell’Università degli studi di L’Aquila, di cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva.

3. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di due motivi.

3.1. L’intimata signora G.F. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamentano la “violazione del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, in combinato disposto con l’art. 101 c.p.c. – Difetto di legittimazione passiva dei Ministeri convenuti in giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

4.2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. in particolare: – dell’art. 11 disp. gen., comma 1; – del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6; – del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 37,39,41 e 46; – del D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 8; della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300; – degli artt. 234 e 249 Trattato Cee, e delle Direttive nn. 82/76; 75/363; 75/362, dell’art. 13 direttiva n. 82/76 Cee e dell’art. 1, comma 1, direttiva 93/16, dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia con sentenze 25 febbraio 1999 – causa C-131/97 (CARBONARI) e 3 ottobre 2000 – causa C371/97 (GOZZA); – del D.L. n. 384 del 1992, art. 7 convertito nella L. n. 483 del 1992, della L.n. 537 del 1993, art. 3, comma 36, della L. 2 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 33, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), della L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, della L. n. 488 del 1999, art. 22,L. n. 289 del 2002, art. 36 (finanziaria 2003)”.

5. Appare logicamente preliminare ed assorbente l’esame del secondo motivo, in quanto attinente alla fondatezza nel merito delle domande proposte.

Secondo la Corte di appello, l’Italia avrebbe adeguatamente recepito le direttive comunitarie che impongono il riconoscimento ai medici specializzandi di una “adeguata remunerazione” solo con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, art. 36 (di recepimento della Direttiva CEE n. 93/16), e con effetti economici decorrenti esclusivamente dall’anno accademico 2006/2007; di conseguenza, agli specializzandi che hanno percepito compensi inferiori negli anni accademici anteriori al 2006 andrebbe riconosciuta la relativa differenza economica, a titolo risarcitorio.

Tale assunto non risulta però conforme all’indirizzo di questa Corte, già espresso con le sentenze della Sezione Lavoro n. 794 del 16/01/2014 e n. 15362 del 04/07/2014, e correttamente richiamato dai ricorrenti, al quale si intende dare continuità.

Secondo detto orientamento, il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la L. 29 dicembre 1990, n. 428 e con il D.Lgs. n. 8 agosto 1991, n. 257 (che ha riconosciuto agli specializzandi una borsa di studio pari ad Euro 11.603,52 annui), e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al D.Lgs. n. 17 agosto 1999, n. 368.

Quest’ultimo decreto, nel recepire la direttiva CEE n. 93/16 (che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 75/362 e n. 75/363, con le relative successive modificazioni), ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione – lavoro” e successivamente “contratto di formazione specialistica”) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali.

Ai sensi della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300, gli effetti delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 368 del 1999 relative alla stipula del nuovo contratto di formazione, nonchè al corrispondente trattamento economico sono applicabili solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007. Per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti è stato espressamente disposto che continuasse ad operare la precedente disciplina di cui al D.Lgs. n. 8 agosto 1991, n. 257, artt. da 37 a 42, che prevedeva, sotto il profilo economico, la corresponsione della borsa di studio.

La Direttiva CEE n. 93/16 (che costituisce, dichiaratamente, un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti) non ha d’altra parte carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione. La previsione di una adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione della borsa di studio di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257.

L’importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sè sufficiente ed idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva n. 93/16, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le decisioni di questa Corte che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso D.Lgs. n. 257 del 1991, e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che “nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, nè sono posti i criteri per la determinazione della stessa (vedi: Cass. 26 maggio 2001 n. 11565)” (Cass. n. 12346/2016; Cass. n. 18710/2016; l’indirizzo trova indiretta conferma nella stessa sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria).

Pertanto, il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il D.Lgs. n. 368 del 1999 (a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in base alla L. n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono ritenersi il primo atto di effettivo recepimento degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi.

Non sussiste quindi alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007.

Non sussiste del resto alcuna irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti periodi accademici, ben potendo il legislatore, per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell’applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi (Corte. Cost. sentenza 94/2009; sentenza 432/1997; Corte Cost. Ord. 25/2012, 224/2011, 61/2010, 170/2009, 212/2008, 77/2008, cfr. anche Cass. civ. Sez. lavoro, 23-02-2018, n. 4449).

L’infondatezza delle pretese di parte attrice assorbe, quindi, ogni questione relativa alla legittimazione passiva degli enti convenuti in giudizio.

6. Va quindi accolto il secondo motivo di ricorso, cassata in relazione la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa deve essere decisa nel merito, con l’integrale rigetto delle domande proposte dalla parte attrice.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e decidendo la causa nel merito rigetta la domanda introduttiva proposta dalla parte attrice. Compensate le spese di lite dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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