Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3361 del 11/02/2011
Cassazione civile sez. VI, 11/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3361
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2256-2010 proposto da:
M.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ITALO PANATTONI 177, presso lo studio dell’avvocato
MILIONI GUERRIERO ARISTIDE (detto avv. Duccio Guerriero), che la
rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FORD ITALIA SPA (in seguito anche Ford) in persona del procuratore
generale, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO
9, presso lo studio dell’avvocato MANFREDONIA MASSIMO, che la
rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3065/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
14.7.09, depositata il 21/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO
ALBERTO RUSSO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 14.7.2009 e depositata il 21.7.2009 in materia di risarcimento danni.
Al ricorso proposto è applicabile la normativa di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69 per essere la sentenza impugnata pubblicata successivamente all’entrata in vigore della stessa (4.7.2009).
La sentenza di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Legittimità e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa (art. 360 bis c.p.c., n. 1).
il ricorso è manifestamente infondato.
Con il primo motivo sostanzialmente la ricorrente – al di là delle violazioni contestate – denuncia una supposta errata ricostruzione dei fatti, quale quella operata dal giudice del merito.
In particolare, censurando l’interpretazione adottata, si limita a contestarne la correttezza, senza, peraltro, fornire una sua interpretazione alternativa delle risultanze probatorie, in dispregio del principio per il quale l’interpretazione del materiale probatorio spetta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se, come nella specie, correttamente motivata.
Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione degli artt. 113 e 116 c.p.c. e sotto quello di una carente motivazione in ordine all’adesione alle conclusioni della c.t.u..
Entrambi i profili sono destituiti di fondamento, perchè la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza propone una diversa interpretazione dei fatti sottoposti all’esame del c.t.u., e contesta l’adesione acritica da parte del giudice di merito alla stessa, senza, peraltro, indicare i passaggi motivazionali della consulenza fatti propri dallo stesso giudice e denunciati in questa sede; e senza evidenziare le ragioni del dissenso ed i vizi imputati.
Con il terzo motivo denuncia l’erronea regolamentazione delle spese giudiziali.
Ma il carico delle spese consegue al puntuale rispetto del principio della soccombenza.
Nè alcun rilievo può essere riconosciuto, in questa sede, alla norma dell’art. 96 c.p.c., della quale si pretenderebbe la violazione nel giudizio di merito, posto che difetta, per il suo esame, il presupposto della soccombenza”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.
La ricorrente ha presentato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria che non evidenziano elementi tali da condurre a conclusioni diverse da quelle indicate nella relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella stessa.
Conclusivamente, il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011