Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3361 del 05/02/2019

Cassazione civile sez. I, 05/02/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 05/02/2019), n.3361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8043/2015 proposto da:

Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere S.p.a.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Nizza n. 59, presso lo studio dell’avvocato

Di Amato Astolfo, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.R.P.V., nella qualità di erede di L.R.A. e

F.G.G., e L.R. Marmi di L.R.P.V.

& C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Giuseppe Gioacchino Belli n.

27, presso lo studio dell’avvocato Abbate Alessandra, rappresentati

e difesi dall’avvocato Bracciale Franco, giuste procure in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

contro

L.R.M.G., nella qualità di erede di L.R.A. e

F.G.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via

dei Prefetti n. 17, presso lo studio dell’avvocato Reccia Domenico

(Studio Pandiscia), rappresentata e difesa dall’avvocato Sciscione

Italo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 731/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2018 dal cons. FALABELLA MASSIMO.

LA CORTE:

Fatto

OSSERVA

1. – Con due distinte citazioni notificate il 20 luglio 1992, L.R. Marmi di L.R.P.V. & C. s.a.s. e L.R.A. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su ricorso della Banca di Sconto Conti Correnti s.p.a.: decreto con cui veniva loro intimato, nella qualità di obbligata principale la prima e di fideiussore il secondo, il pagamento della somma di Lire 308.331.281, oltre interessi e spese. L’importo ingiunto costituiva lo scoperto di un conto corrente acceso dalla società e per il quale era stata prestata garanzia fideiussoria.

La banca convenuta si costituiva in entrambi i giudizi, che venivano riuniti.

Il Tribunale, a seguito dell’espletamento di due consulenze tecniche, pronunciava sentenza non definitiva con cui revocava il decreto ingiuntivo opposto, accertava la nullità parziale del contratto di conto corrente nella parte in cui prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, stabiliva che l’interesse debitorio andasse ricondotto al tasso soglia per il periodo successivo all’entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, accoglieva parzialmente l’opposizione di L.R.A. con riguardo all’eccepita nullità della fideiussione e disattendeva le deduzioni degli opponenti relative alla commissione di massimo scoperto e all’estinzione della garanzia; con separata ordinanza rimetteva poi la causa in istruttoria per la quantificazione delle somme dovute. A seguito di un supplemento di consulenza tecnica, il Tribunale pronunciava poi sentenza definitiva con cui condannava in solido la società e gli eredi del fideiussore, nel frattempo deceduto, al pagamento, in favore della banca, della somma di Euro 542.327,81.

2. – Le due pronunce erano appellate dalla società L.R. Marmi, da F.G.G., L.R.M.G. e L.R.P.V.. Nella resistenza della banca, la Corte di appello di Napoli, in data 18 febbraio 2014, pronunciava quindi sentenza con cui, in totale riforma delle decisioni impugnate, revocava il decreto ingiuntivo opposto. A fondamento di detta statuizione la Corte di merito poneva il dato della mancata acquisizione, nel corso del giudizio, degli estratti conto che avrebbero dovuto documentare l’andamento del rapporto.

3. – La sentenza della Corte campana è impugnata per cassazione dalla Banca di Sconto Conti Correnti che fa valere due motivi. Resistono con due distinti controricorsi la società L.R. Marmi, insieme a L.R.P.V. (erede di L.R.A. e di F.G.G.), e L.R.M.G..

4. – Il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.. Rileva la ricorrente che gli appellanti non avevano basato la loro impugnazione sulla mancata prova del credito di essa banca e, segnatamente, sulla mancata produzione degli estratti conto.

Col secondo motivo è denunciata la violazione degli artt. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., comma 1. Rileva l’istante che la sentenza impugnata era passibile di censura per la mancata rilevazione, da parte del giudice di appello, della presenza in atti degli estratti conto di cui si dibatte.

5. – Ciò detto, la subordinazione del ricorso per cassazione al giudizio di revocazione comporta che qualora siano state proposte impugnazioni contro la sentenza di merito e la sentenza emessa nel giudizio di revocazione, debba essere esaminato per primo il ricorso proposto contro la sentenza emessa in sede di revocazione (Cass. 3 maggio 1998, n. 5513).

6. – Essendo stata impugnata per cassazione la sentenza emessa in seguito all’impugnazione per revocazione della medesima sentenza di appello che qui viene in esame, va disposta la trattazione congiunta nel presente giudizio e di quello avente ad oggetto la pronuncia emessa a norma dell’art. 395 c.p.c..

PQM

LA CORTE

rinvia la causa a nuovo ruolo per consentire che essa sia trattata insieme a quella di cui al R.G. n. 4869/2016.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima Civile, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2019

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