Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33607 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 18/12/2019), n.33607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26974/2014 R.G. proposto da:

S.R. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

PIERLUIGI ANGELONI, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. PAOLO DE PERSIS in Roma, Via della Scrofa, 57;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

Sezione Staccata di Latina, n. 1931/39/14, depositata il 27 marzo

2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’11 luglio

2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino.

Fatto

RILEVATO

Che:

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per IVA, relativa all’anno di imposta 2006, emessa a seguito di controllo automatizzato, per insufficienti versamenti IVA, deducendo che l’erroneità dei dati era dovuta a errori formali dovuti alla fase di trasmissione dei dati riportati nei quadri IVA della dichiarazione;

che la CTP di Latina ha accolto la domanda del contribuente e la CTR del Lazio, Sezione Staccata di Latina, con sentenza in data 27 marzo 2014, ha accolto l’appello dell’Ufficio, osservando come il contribuente non avesse proceduto alla rettifica della dichiarazione nel termine di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8 – bis, trattandosi di una rettifica a favore dell’Erario, con ciò legittimando l’azione impositiva dell’Ufficio anche in relazione alle sanzioni;

che propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 – bis, in relazione all’art. 53 Cost., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che la mancata presentazione della dichiarazione in rettifica nei termini della citata disposizione normativa legittimi l’attività di controllo e impositiva dell’Ufficio anche in caso di meri errori materiali nell’indicazione dei dati indicati nella dichiarazione; deduce come la dichiarazione IVA contempli somme a debito che non avrebbero alcun riscontro con l’effettiva registrazione delle fatture risultanti dalle scritture contabili; ritiene, pertanto, che si tratti di un mero errore formale afferente l’indicazione dei dati di alcuni quadri della dichiarazione, deducendo che tutti i versamenti derivanti dalle reali liquidazioni IVA periodiche sono stati correttamente eseguiti; ritiene, infine, che le dichiarazioni IVA siano emendabili in ogni momento, anche oltre i termini indicati dalla suddetta disposizione e che diversamente il contribuente verserebbe un imposta (IVA) non dovuta, maggiorata di accessori;

che il ricorso è fondato, posto che, con riferimento alla materia della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l’art. 53 Cost., l’assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è emendabile anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 – bis, sia circoscritto ai fini dell’utilizzabilità in compensazione, ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, dell’eventuale credito risultante dalla rettifica (Cass., Sez. V, 13 gennaio 2016, n. 373; Cass., Sez. VI, 3 novembre 2015, n. 22443; Cass., Sez. V, 17 settembre 2014, n. 19537);

che, in termini del tutto analoghi, in materia di IVA la dichiarazione del contribuente affetta da errore, sia di fatto sia di diritto, è sempre emendabile qualora possa derivarne l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi più gravosi di quelli che sarebbero dovuti; solo laddove, ove in caso di concessione di un beneficio fiscale, la legge subordini la concessione di tale beneficio a una precisa manifestazione di volontà del contribuente da compiersi attraverso la compilazione di un modulo, detta dichiarazione assume il valore di atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore (in quanto recante indicazioni volte a mutare la base imponibile e quindi inidonee a costituire oggetto di un mero errore formale: Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14859; Cass., Sez. VI, 16 settembre 2015, n. 18180);

che, pertanto, deve essere affermato, salvi i casi di specifiche decadenze legate al riconoscimento di specifici benefici, anche in materia dichiarazione IVA il principio della “generale e illimitata emendabilità della dichiarazione fiscale”, che può essere riconosciuto anche in fase contenziosa (Cass., Sez. U., 30 giugno 2016, n. 13378), potendosi nella sede contenziosa opporre alla maggiore pretesa tributaria dell’Erario la commissione nella fase della redazione della dichiarazione di meri errori, di fatto o di diritto, tali da avere inciso sulla quantificazione dell’obbligazione tributaria (Cass., Sez. V, 5 dicembre 2018, n. 31433);

che il ricorso va, pertanto accolto, cassandosi la sentenza con rinvio alla CTR del Lazio, Sezione Staccata di Latina, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, Sezione Staccata di Latina, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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