Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33603 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2018, (ud. 21/09/2018, dep. 28/12/2018), n.33603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30110/2011 R.G. proposto da:

Topazio s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Villani, con domicilio

eletto presso il suo lo studio, in Lecce, via Cavour, n. 56;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio

eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per

l’Abruzzo, depositata il 4 novembre 2010, n. 334/10/10.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre

2018 dal Cons. Dott. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

che: – La Topazio s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo, depositata il 4 novembre 2010, n. 334/10/11 di reiezione dell’appello della contribuente e conseguente conferma della sentenza n. 213 del 30 settembre 2009, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara, la quale rigettava il ricorso avente ad oggetto l’avviso di accertamento (OMISSIS), con cui, relativamente all’anno di imposta 2004, in applicazione di studio di settore, erano stati rettificati il reddito di impresa ai fini Ires, la base imponibile ai fini Irap e il volume di affari ai fini IVA, con richiesta dei maggiori importi non versati; – Nel gravarne, la Topazio s.r.l., esercente l’attività di commercio di sementi e altri prodotti per l’agricoltura, contestava la nullità dell’avviso di accertamento, il quale, per un verso era basato sullo scostamento fra la dichiarazione del contribuente e le risultanze dello studio di settore, per altro verso non teneva in considerazione le giustificazioni addotte dalla ricorrente in punto sia di connotazione stagionale dell’attività, sia di basse percentuali di ricarico sui prodotti commerciati, sia di insufficienza dei risultati ottenuti, che infatti avevano comportato, prima il fermo dell’attività sin dal 2007, poi la sua cessazione per fusione mediante incorporazione in altra società; – La Commissione tributaria provinciale riteneva che la presunzione di avvenuto conseguimento dei ricavi fosse stata superata solo in parte dalle circostanze dedotte dalla contribuente, quindi si limitava a ridimensionare la pretesa fiscale; i giudici d’appello condividevano la decisione di primo grado, disattendendo i motivi d’appello del contribuente, che reiteravano le contestazioni già mosse in primo grado avverso l’atto impositivo; – Il contribuente affida il proprio ricorso per cassazione a due motivi; resiste l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che: – Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, per l’essersi esaurita la motivazione dell’atto di accertamento nel rilievo dello scostamento rispetto allo studio di settore, anzichè dimostrare l’applicabilità in concreto dello standard prescelto, soffermandosi sulle ragioni per le quali erano state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente; – Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, per avere, la Commissione tributaria regionale, ritenuto “grave incongruenza” il mero scostamento perceltuale tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dallo studio di settore, sulla base di un mero automatismo; – I motivi, suscettibili per connessione logica di trattazione unitaria, sono inammissibili e tali vanno dichiarati; – Ancorchè censurino la decisione d’appello, sotto il profilo della violazione di legge, essi tendono all’evidenza ad ottenere una diversa ricostruzione di fatto; – Le censure imputano entrambe alla decisione l’essere basata sul riscontrato ed astratto scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi ipotizzabili in base agli studi di settore; – Per tale via, essi si traducono nella critica soggettiva alla valutazione degli elementi fattuali e probatori operata dai giudici di appello; – Ciò benchè, come noto, non sia consentito alla parte censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impegnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, sicchè le censure poste a fondamento del ricorso non possono risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali differente da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice d merito (cfr. Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 13954 del 2007); – Le argomentazioni rese dalla Commissione tributaria regionale poggiano, d’altronde, su ragioni in fatto, astrattamente logiche e dunque incensurabili in sede di legittimità (Cass. n. 25332 del 2014); – Nel caso in esame emerge che l’Ufficio ha provveduto all’instaurazione del contraddittorio in sede amministrativa con la società contribuente, che in tale sede quest’ultima ha sviluppato allegazioni ostative all’applicazione dello studio di settore e che il procedimento si è concluso con la mancata adesione della medesima contribuente alla proposta formulata dall’Ufficio di accertamento con adesione; – E’ ben vero che, in tema di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, la relativa procedura costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, il quale ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento (cfr. Cass. n. 21754 del 2017; Cass. n. 14091 del 2017); – Ma fermo il dato giurisprudenziale sedimentato, or ora richiamato, nel caso che occupa, non consta che la Commissione tributaria regionale l’abbia contraddetto; – Infatti, riprendendo una puntualizzazione già resa dal giudice di primo grado, quello d’appello ha evidenziato in concreto come la circostanza saliente esposta dal contribuente, nel contraddittorio con l’Ufficio che precedeva l’emanazione dell’atto impositivo, sia stata dall’Agenzia assunta in debita considerazione: la stagionalità dell’attività commerciale giustificava ab initio il ridimensionamento della pretesa impositiva, con la limitazione dei maggiori ricavi appurati in base allo studio di settore “ad otto mesi dell’anno di riferimento”; – In tal senso, benchè la ricorrente denunci il contrario, la sentenza d’appello non si esauriva in un acritico avallo dello scostamento, nè in una violazione o errata interpretazione di norme quelle richiamate nella rubrica dei due motivi di ricorso – che sono state tenute, per converso, ben presenti in rapporto alla dinamica effettiva (e non formale e virtuale) della realtà dell’impresa; – La decisione conteneva, infatti, una valutazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto, sia in relazione alla stagionalità, che all’incidenza del costo del personale, che alle percentuali di ricarico esigue, tipiche del settore agricolo; – Non emergono d’altronde circostanze ulteriori che, in quanto addotte dalla società contribuente a giustificazione dello scostamento della sua posizione reddituale rispetto alle risultanze dello studio di settore applicato, siano state trascurate o sorvolate nell’apparato motivazionale, tasto dell’atto impositivo, quanto della sentenza d’appello, la quale ultima, piuttosto, a fronte della mera reiterazione di contestazioni basate sugli stessi elementi già addotti dalla società contribuente nel corso del procedimento amministrativo, si curava di suffragare la congruità della pretesa impositiva rideterminata in rapporto alla realtà della dimensione agricola e stagionale dell’impresa; – In ultima analisi, la Commissione tributaria regionale ha argomentato la ritenuta applicabilità – in quanto dimostrata dall’ente impositore – dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento, meri re il contribuente, ancorchè gravato dall’onere di allegare e provare, peraltro senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto ulteriori, tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento e da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, non si è curato di adempiervi, scegliendo, piuttosto, di replicare quelle stesse circostanze che l’Agenzia delle Entrate aveva mostrato di prendere in considerazione, tanto da tradurle numericamente nella ridotta pretesa impositiva, già nella fase non contenziosa; – In conclusione, va dunque constatato che nel caso di specie l’agenzia fiscale ha applicato esattamente le modalità procedurali indicate da questa Corte, secondo il consolidato principio di diritto che “In tema di “accertamento standardizzato” mediante parametri o studi di settore, contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa, in ispecie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sè soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la “presunzione” alla concreta realtà economica dell’impresa. Ne consegue che la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente” (v. ex multis Cass. n. 27822 del 2013); – Non v’è luogo alla regolazione delle spese del giudizio, non essendosi l’Agenzia delle entrate costituita con controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 21 settembre 2018. Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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