Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33602 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2018, (ud. 21/09/2018, dep. 28/12/2018), n.33602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27739/2011 R.G. proposto da:

C.J., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paolo

Febbo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Severino

D’Amore, in Roma, viale Parioli, n. 76;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio eletto

presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per

l’Abruzzo, depositata il 31 maggio 2011, n. 254.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre

2018 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

CHE: Il contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per l’Abruzzo, Sez. di Pescara, depositata il 31 maggio 2011, n. 254, di reiezione dell’appello da lui proposto e conseguente conferma della sentenza n. 225/2009, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara, la quale, riunite le cause, rigettava i ricorsi presentati dal contribuente avverso gli avvisi di pagamento nn. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), emessi per accisa sul gasolio per autotrazione tardivamente, quindi indebitamente compensata, in relazione, rispettivamente, alle annualità 2002 e 2003; – Il contribuente affida il proprio ricorso per cassazione a tre motivi. – L’Agenzia delle Dogane resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE: – Con il prime motivo di ricorso, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3, per avere, la Commissione tributaria regionale, ritenuto la perentorietà del termine contemplato dalla norma anzidetta; – Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione del principio dell’affidamento del contribuente di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10 (c.d. Statuto del contribuente), in quanto l’Ufficio comunicava al contribuente la determinazione del credito ben oltre i sessanta giorni prescritti ex lege; – Con il terzo motivo di ricorso, il contribuente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 7 e art. 115 c.p.c., “nonchè di ogni norma e principio in materia di valenza processuale e sostanziale dell’istituto della decadenza”, per avere, il giudice d’appello, ritenuto maturata una decadenza non prevista; I tre motivi, logicamente connessi, sono suscettibili di trattazione unitaria; essi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati; – Con riguardo all’avviso di pagamento dell’amministrazione finanziaria n. (OMISSIS) del 24 settembre 2003, giova considerare che: a) esso è stato emanato sulla base di un controllo documentale da cui veniva in rilievo che il contribuente aveva effettuato, tramite modello F24, nel periodo compreso fra il 4 febbraio 2003 e il 28 novembre dello stesso anno, reiterate compensazioni e segnatamente: il 4 febbraio per Euro 162,46; il 9 aprile per Euro 54,00; il 18 luglio per Euro 48,10; il 18 agosto per Euro 816,44, per Euro 10,10 e per Euro 213,50; il 28 novembre per Euro 50,53; b) dette compensazioni si collegavano a dichiarazione di credito presentata il 30 settembre 2002, poi integrata il 20 marzo 2003; – Con riguardo all’avviso di pagamento n. (OMISSIS), basta evidenziare che: esso è stato emanato sulla base di controllo documentale da cui emergeva che il contribuente aveva eseguito, mediante modello F24, in data 15 maggio 2005 compensazione del credito di Euro 1682,25, con riferimento all’anno 2003, sebbene detto credito fosse stato esposto in dichiarazione Presentata già in data 24 giugno 2004; – La materia è regolata dal D.P.R. n. 277 del 2000, regolamento di attuazione della L. n. 448 del 1998 e del successivo D.L. n. 265 del 2000, convertito dalla L. n. 343 del 2000; – Il richiamato D.P.R., art. 3 – per quanto qui rileva – prevede che, per ottenere l’agevolazione inerente al consumo, l’esercente deve presentare apposita dichiarazione; il successivo art. 4 prevede, al comma 1, che, decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione senza che l’amministrazione abbia notificato un provvedimento di diniego, l’istanza s considera accolta e il contribuente può utilizzare l’importo del credito in compensazione; lo stesso art. 4, comma 3, stabilisce, infine, che gli esercenti utilizzano il credito in compensazione entro l’anno solare in cui è sorto e che, in alternativa, il contribuente può presentare, entro il 30 giugno dell’anno solare successivo a quello in cui è avvenuto il consumo, istanza di rimborso; – Il beneficio in rassegna è, dunque, presidiato da un termine di esercizio, previsto dal D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3, che testualmente stabilisce: “Gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, utilizzano il credito in compensazione entro l’anno solare in cui è sorto per effetto delle Disp. di cui al comma 2. Per la fruizione dell’eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno”; – Pur in mancanza di un’espressa qualificazione in tal senso, il termine scandito dal D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3, deve stimarsi perentorio, attesa la categoricità della formulazione della norma (“Gli esercenti nazionali… tenuti… utilizzano il credito entro…”) e la ratio di certezza del gettito fiscale (Cass. 18 maggio 2002, n. 7879); – Se ne inferisce che l’agevolazione in esame contempla due modalità di rimborso del credito d’imposta in favore dell’avente diritto: a) entro il 31 dicembre dell’anno solare in cui è avvenuto il consumo, mediante la compensazione prevista dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 (cfr. D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3); b) entro il 30 giugno dell’anno solare successivo a quello in cui è avvenuto il consumo, mediante istanza di rimborso in denaro del credito d’imposta, ovvero il rimborso, sempre in denaro, della differenza fra l’ammontare complessivo del credito d’imposta e la parte di quest’ultimo utilizzata in compensazione entro l’anno solare precedente (cfr. D.P.R. n. 277 del 2000, art. 3, comma 1, e art. 4 comma 3); – Ciò in base ad un criterio che, anche a fini di certezza del bilancio pubblico, risponde allo scopo di far coincidere la compensazione con il periodo d’imposta relativo al consumo che dà origine al beneficio (e, quindi, con l’annualità in cui deve avvenire il saldo dell’accisa relativa a quel consumo), con possibilità di slittamento del solo rimborso degli importi residui, nei limiti del il semestre successivo, segmento temporale entro cui la partita di dare/avere deve essere definita; – L’interpretazione, d’altro canto, è imposta dal rilievo che le leggi che dispongono agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione, sicchè devono esser applicate, rigorosamente, nei termini e nei modi stabiliti anche in rapporta all’interesse alla certezza del gettito fiscale rilevante ai fini del bilancio dello Stato (Cass., 7 marzo 2018, n. 5413; Cass. 17 marzo 2017, n, 6937; Cass. 18 maggio 2012, n. 7879); – La portata delle evocate previsioni è stata, in definitiva, precisata dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la categoricità della formula letterale dell’art. 4 cit. (“gli esercenti utilizzano il credito in compensazione entro”) e la ratio di contenere nel tempo l’esercizio dell’agevolazione a fini di certezza del gettito fiscale indicano che il doppio termine è imposto a pena di decadenza, pur in assenza di un’espressa qualificazione in tal senso (cfr. ex multis, Cass. 18 maggio 2012, n. 7879 cit.; Cass. 17 marzo 2017, n. 6937); – La perentorietà di tali termini non rende, d’altronde, eccessivamente gravosa la fruizione delle agevolazioni da parte del contribuente, in quanto quest’ultimo fruisce dell’alternativa fra il meccanismo della compensazione, attivabile solo fino alla fine dell’anno solare di riferimento, e quello del rimborso, attivabile anche nella prima metà dell’anno successivo; – La sentenza impugnata si pone nel solco di questo sedimentato orientamento di legittimità, nella misura in cui, da un lato, ribadisce la perentorietà del termine; dall’altro lato, osserva come l’effettuazione della compensazione correlata all’anno 2003, per l’importo di Euro 1682,21, sia avvenuta in difformità dalle modalità temporali previste dal D.P.R. n. 277 del 2000 e dal D.Lgs. n. 241 del 1997, come sopra compendiate; da un altro lato ancora, soggiunge che la compensazione collegata all’anno 2002 sia stata operata, del pari, in contrasto con le previsioni richiamate; – In effetti, con riferimento all’anno 2002, in ragione della comunicazione del 30 settembre 2002 – non riscontrata dall’Agenzia nei successivi sessanta giorni previsti – il contribuente era legittimato a compensare il credito di Euro 1015,40 entro il 31 dicembre del medesimo anno; in virtù dell’inoltro della dichiarazione integrativa in data 20 marzo 2003, cui del pari non seguiva risposta tempestiva da parte dell’Amministrazione, il contribuente era facoltizzato ad ottenere il rimborso del credito differenziale di Euro 429,77 entro il 30 giugno del 2003, il che non è avvenuto; – Con riferimento all’anno 2003, ancorchè la dichiarazione relativa al credito recasse la data del 24 giugno 2004 e l’Amministrazione omettesse di riscontrarla espressamente nel bimestre successivo, il contribuente, anzichè operare la compensazione nell’anno in corso, quindi entro il 31 dicembre 2004, provvedeva ad effettuarla il 15 maggio 2005; – Non colgono all’evidenza nel segno, nè la doglianza esposta nel secondo motivo di ricorso (tesa a far rilevare un’insussistente violazione del principio dell’affidamento del contribuente di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10), nè quella esposta nel terzo motivo di ricorso (mirata a chiamare in soccorso il D.Lgs. n. 542 del 1992, il D.Lgs. n. 241 del 1997, la L. n. 448 del 1998, le cui norme, tuttavia, non interferiscono affatto rispetto al dato saliente dell’intervenuta decadenza alla stregua della sopra esposta disciplina applicabile); – Invero, mette in conto considerare, da un canto, che il contribuente, a fronte della dichiarazione di credito, non era onerato di attendere un “provvedimento positivo” (così a pag. 30 del ricorso) per computare l’anno o il semestre funzionale all’esercizio della compensazione, tampoco di indugiare al fine di ricevere un'”autorizzazione espressa” (così testualmente il ricorrente la descrive a pg. 20, primo cpv., in relazione al secondo motivo e a pag. 30, in relazione al terzo motivo, del ricorso), autorizzazione affatto prevista dalla normativa di riferimento; dall’altro canto, che le comunicazioni sugli esiti dei controlli, svolte dall’Amministrazione a distanza di mesi dalle dichiarazioni del contribuente, si ponevano alla stregua di adempimenti insuscettibili di incidere sulla già maturata legittimazione del contribuente, spirati i sessanta giorni successivi alla singola dichiarazione, di compensare tempestivamente il credito nell’anno solare o di invocarne sollecitamente il rimborso nel semestre di quello successivo; – In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, dovendosi ritenere legittimo l’avviso di pagamento impugnato; – Le spese devono essere compensate, in relazione a tutti i gradi di giudizio, a fronte di un indirizzo interpretativo di legittimità che è andato consolidandosi in epoca successiva al sorgere della controversia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 21 settembre 2018. Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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