Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3360 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3360 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 4788-2017 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

BUZZELLI LEA quale procuratrice di MAINOLFI MICHELE,
suo marito, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato ANGELO FALCO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
POMPEO FALCO;
– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Data pubblicazione: 12/02/2018

depositato

il

15/07/2016,

R.G.V.G.

n.

50184/2016,

Cron.n. 5704/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 15/12/2017 dal Consigliere ANTONIO

ORICCHIO.

Rilevato che :
è stato impugnato dal Ministero della Giustizia il decreto
della Corte di Appello di Roma depositato in data
15.7.2016, col quale veniva rigettata l’opposizione proposta
dal Ministero stesso avverso il precedente decreto, di cui in

aveva accolto il ricorso per la condanna della medesima
P.A. al pagamento di indennizzo in favore dalle odierna
parte intimata per la non ragionevole durata del processo di
cui in atti.
Il ricorso del Ministero è fondato su tre ordini di motivi ed è
resistito con controricorso della parte intimata.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
L’amministrazione ricorrente ha depositato memoria ai sensi
dell’art. 378 c.p.c.
Il P.G. ha concluso così come da atti.

Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 L. n. 89/2001 in
relazione all’art. 360, co. I, n. 3 c.p.c., sostenendo …quantunque S.C. 5895/09 e 22242/10 siano andate in

3

atti, emesso dal Consigliere designato di quella Corte e che

contrario avviso”-

l’inapplicabilità della sospensione ex L.

n. 74/”69 al termine decadenziale ex art. 4 L. n. 89/2001.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L. n. 89/2001
in relazione all’art. 360, co. I , n. 3 c.p.c..
Con il terzo motivo del ricorso si deduce il vizio di

violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 L. n. 89/01 in
relazione all’art. 360, co. 1 , n. 4 c.p.c., adducendo, in
particolare,

l’inapplicabilità

nella

fattispecie

della

sospensione dei termini feriali in quanto la stessa ” mal si
concilierebbe con

l’attivazione di

un

procedimento

monitorio”.
4.-

I motivi innanzi esposti possono essere trattati, per

ragioni di opportunità, congiuntamente.
Essi, nella sostanza, mirano -pur se con distinte
prospettazioni, ma analogo fine- a far affermare la
decadenza dal termine per la proposizione del ricorso ex L.
n. 89/2001.
Il ricorso, formulato con atto in cui ampi sono gli stralci
riportati in fotocopia, per allegazione e con interpolazioni
scritte a mano, risulta proposto -per ammissione della
stessa Amministrazione ricorrente- nella piena coscienza e
conoscenza della ratio su cui si fonda la decisione gravata;
e, quindi, sul fatto del “richiamato (dalla Corte territoriale)
univoco orientamento espresso dalla giurisprudenza di
4

3.-

legittimità per il quale la sospensione dei termini per il
periodo feriale trova in via generale applicazione non solo
nei confronti dei termini endoprocessuali, ma altresì nei
confronti dei termini previsti a pena di decadenza quante
volte gli stessi costituiscano l’unico rimedio per far valere il

Orbene nella fattispecie si controverte in tema di
opposizione avverso provvedimento di ingiunzione di
pagamento di equo indennizzo ai sensi della L. n. 89/2001.

Il ricorso, con i suoi motivi qui congiuntamente in esame,
tende ad ottenere una pronuncia contraria all’orientamento,
ormai consolidato, cui faceva riferimento il decreto
impugnato innanzi a questa Corte (e che, come detto,
risulta per espressa ammissione ben conosciuto dalla P.A.
ricorrente).
Il ricorso pretenderebbe, insomma, l’affermazione del
principio per cui al termine per la proposizione dell’azione di
riparazione ex L. 89/2001 non andrebbe applicata la
sospensione feriale dei termini, con la conseguenza della
pretesa non tempestività – in ipotesi- dell’apposito ricorso a
suo tempo depositato dalla odierna parte controricorrente.
La pretesa avanzata col ricorso è del tutto infondata.
La richiamata e consolidata giurisprudenza (Cass. n.ri
5895/2009 22242/2010 e 18302/2014) consente di poter

5

diritto”.

affermare -in uno alla correttezza del decreto gravato della
Corte territoriale- il fatto che il ricorso per equo indennizzo è
stato tempestivamente presentato e che, quindi, la
questione sollevata dalla Amministrazione sia del tutto
infondata.

17781/2013, hanno riaffermato la natura processuale del
termine in questione e la sua sottoposizione al regime della
sospensione del termine feriale di cui all’art. 1 L. n. 74/1969
e succ. nnodif..
Del tutto infondate è, poi, la prospettazione di una pretesa
inapplicabilità della sospensione dei termini feriali al
procedimento per cui è controversia che dovrebbe -secondo
parte ricorrente- essere equiparata all'”attivazione di un
procedimento monitorio”.
Il ricorso è, pertanto, del tutto inammissibile.

5.

Le spese seguono la soccombenza e si determinano così

come in dispositivo.
Non sussistono i presupposti, attesa l’apposita esenzione in
favore della Amministrazione ricorrente, per l’applicazione
della normativa di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 e,
quindi, di quanto dalla stessa previsto in ordine al
versamento di ulteriore importo.

6

Le stesse S.U. di questa Corte, con sentenza n.

P.Q.M.

La Corte
dichiara inammissibile

il ricorso e condanna

l’amministrazione ricorrente al pagamento in favore

—- —
determinate in € 1.147,50, \ oltre 200,00 per esborsi
spese generali nella misura del 15% ed accessori
come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
15 dicembre 2017.
Il Presidente
-/LíL

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

j2 FEB. 2018

della parte controricorrente delle spese del giudizio,

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