Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3360 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 11/02/2021), n.3360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2109-2019 proposto da:

O.R.G.T., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIOE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONELLA PIRRO;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO STABILE DOMUS, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8,

presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO PAGLIE che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1458/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Milano, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato il ricorso di O.R.G.T., rivolto all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra lo stesso e il Consorzio Stabile Domus, fra il 20 dicembre 2009 e il 20 marzo 2012;

attraverso l’esame delle modalità di esecuzione dell’attività svolta dall’appellante, la Corte territoriale ha accertato l’inesistenza del vincolo di dipendenza tra i contendenti;

la cassazione della sentenza è domandata da O.R.G.T. sulla base di un unico motivo;

il Consorzio Stabile Domus ha resistito con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, parte ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 421-437 c.p.c.; violazione e falsa applicazione art. 2094 c.c. in relazione agli artt. 2697,2727,2729 c.c.;

omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti”;

il giudice dell’appello avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante la produzione

documentale di parte e al tempo stesso mancato di esercitare i poteri officiosi ai fini del definitivo accertamento dei fatti allegati nel giudizio di primo grado;

la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare quale diversa natura avesse il rapporto di lavoro tra l’appellante, autista di automezzo appartenente al Consorzio Domus, e la stessa società;

il motivo è inammissibile;

sotto il dedotto profilo della violazione di legge lo stesso manca di specificità;

parte ricorrente si duole, del tutto genericamente, della mancata valutazione di una produzione documentale di parte, nonchè del mancato esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice del merito (artt. 421-437 c.p.c.) senza trascrivere nè allegare al ricorso quali elementi probatori di parte, il giudice del merito avrebbe mancato di vagliare e quali mezzi istruttori, utili al raggiungimento di un esito diverso della controversia, avrebbe mancato di esercitare in via (ndr. Testo originale non comprensibile) di contro, dal tenore della decisione, emergono i contorni di un’istruttoria completa e chiaramente motivata, adottata sulla scorta di testimonianze (di cui, su una in particolare, si dà conto di rinuncia da parte dell’odierno ricorrente) e di una produzione documentale di parte la quale non ha offerto alcun riscontro delle allegazioni dell’appellante;

in osservanza del principio di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, e all’art. 369 c.p.c., n. 6, ed in conformità con quanto pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (ex multis cfr. Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

in merito al dedotto vizio di motivazione, il ricorso presenta un assorbente profilo d’inammissibilità, consistente dalla presenza di una doppia conforme in punto di declaratoria di assenza del vincolo di subordinazione;

sulla base del consolidato orientamento di questa Corte, “Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal citato D.L. n. 83, art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.” (ex multis, cfr. Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

in ragione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3000 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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