Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3360 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1031-2010 proposto da:

ASPRA FINANZE SPA – Società appartenente al Gruppo Bancario

UniCredit e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA

(OMISSIS) (già UGC BANCA SPA) – Società appartenente al Gruppo

Bancario UniCredit, quale mandataria, in persona del suo Presidente

nella qualità di legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio

dell’avvocato PAGLIARI MASSIMO, che la rappresenta e difende, giusta

procura generale alle liti per atto notaio Maurizio Marino in data

3.2.2006, n. rep. 61730, n. racc. 15046, che viene allegata in atti;

– ricorrente –

contro

REGIONE MOLISE in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA NUOVA EUROPA 2000 a

r.l.;

– intimato –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 181/2009 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO

del 20.10.09, depositata il 04/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Massimo Pagliari che chiede

un’analisi più approfondita del primo motivo del ricorso e per il

resto si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;

assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Campobasso in data 20.10.2009 e depositata il 4.11.2009 in materia di cessione di credito.

Al ricorso si applicano le norme di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, per essere il provvedimento impugnato depositato successivamente all’entrata in vigore della indicata normativa (4 luglio 2009).

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, comma 3 (e dell’art. 1264 c.c.), per non avere la Corte di merito rilevato che la norma in esame opera anche per le cessioni di crediti vantati nei confronti di amministrazioni diverse dallo Stato, nella specie della Regione.

Con il secondo motivo denuncia l’errata applicazione dell’art. 1333 c.c. con riferimento all’art. 69, comma 3 sopracitato, per non avere la Corte di merito considerato la particolare modalità di formazione del contratto avente ad oggetto la cessione di credito in oggetto, riconducibile alla previsione dell’art. 1333 c.c..

Entrambe le questioni poste con tali motivi appaiono nuove ed implicano nuovi temi di indagine anche in fatto.

Le stesse non hanno formato oggetto, nè dei motivi di appello, ne di esame da parte della Corte d’appello; con la conseguente loro inammissibilità in questa sede di legittimità (Cass. 3.3.2009 n. 5070; Cass. 30.11.2006 n. 25546).

Nè l’attuale ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità delle censure, allega l’avvenuta deduzione delle questioni davanti al giudice di merito, e neppure indica in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto. E ciò non consente alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 28.7.2008 n. 20518).

Vale anche aggiungere, con riferimento alla prima delle questioni proposte, che non può ritenersi che la Corte di merito l’abbia esaminata perchè – come si desume dalla lettura della sentenza impugnata(pag. 5) – l’eventuale applicabilità della norma del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, comma 3 anche alle cessioni di credito, il cui debitore ceduto sia altra pubblica amministrazione diversa dallo Stato è argomento trattato ad abundantiam (Al più potrebbe discutersi se …), per completezza, senza incidenza sulla ratio decidendi che riguarda esclusivamente il rispetto dei requisiti formali dell’atto di cessione – atto pubblico o scrittura privata autenticata – prescritti dal R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, comma 3 per la validità ed efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A. (v. anche S.U. 2.4.2007 n. 8087).

Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la ricorrente è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore della resistente e ricorrente incidentale condizionata, vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese, in favore della resistente e ricorrente incidentale condizionata, che liquida in complessivi Euro 5.800,00, di cui Euro 5.600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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