Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3360 del 05/02/2019

Cassazione civile sez. I, 05/02/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 05/02/2019), n.3360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3580/2013 proposto da:

Milano Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via M. Mercati n.51,

presso lo studio dell’avvocato Luponio Ennio, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Silimbani Maurizio, con procura in

atti;

– ricorrente –

contro

Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa n. 175,

presso la Direzione Affari Legali Poste Italiane, rappresentata e

difesa unitamente dagli avvocati Cataldi Rossana, Chiappinelli

Giuseppina, con procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1792/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 12/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2018 dal cons. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Milano Assicurazioni s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, emessa in data 12.11.2011, che, accogliendo l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado, ha riconosciuto la responsabilità contrattuale di Poste Italiane s.p.a. per aver eseguito in maniera scorretta il pagamento dell’assegno di traenza, non trasferibile, emesso dalla banca Sai s.p.a., per l’importo di Euro 5130,85, a favore della stessa Milano Assicurazioni, ritenendo al contempo quest’ultima quale corresponsabile a norma dell’art. 1227 c.c., comma 2, per aver spedito l’assegno al beneficiario con posta ordinaria, con condanna di Poste Italiane s.p.a. al pagamento della somma pari al 50% di quella oggetto dell’assegno a titolo di indebito.

La Milano Assicurazioni s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1 e l’omessa, inesistente, insufficiente e contraddittoria motivazione. In particolare, la ricorrente deduce che non esiste nessuna norma che consideri illecita la spedizione di assegni non trasferibili con la posta ordinaria, rilevando che era stata determinante la condotta di Poste Italiane s.p.a. per non aver identificato il soggetto non legittimato all’incasso del titolo.

Con il secondo motivo è dedotta la violazione dei principi generali in materia bancaria, l’errata o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. in ambito civilistico, nonchè l’omessa, contraddittoria o inesistente motivazione, non avendo la Corte d’appello applicato correttamente le norme relative alla responsabilità della banca negoziatrice del titolo ed avendo altresì ravvisato un’inesistente omissione imputata alla ricorrente in ordine alla mancata spedizione dell’assegno con posta raccomandata.

Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 43 Legge Ass., e degli artt. 1852-1857 c.c. in relazione al contenuto dell’obbligazione gravante sulla banca e al suo inadempimento che costituirebbe un’ipotesi di responsabilità oggettiva. Si deduce altresì la violazione degli artt. 2699 e 1218 c.c. per l’irrilevanza attribuita alla condotta di falsificazione dei documenti presentati dal soggetto che si era presentato per l’incasso del titolo. Con ordinanza interlocutoria emessa in data 21.3.18 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla questione della natura della responsabilità della banca che negozia l’assegno di traenza a favore di soggetto non legittimato sulla base della presentazione di un falso documento d’identità.

A seguito della sentenza delle Sezioni Unite, n. 12477/18- che ha affermato la natura non oggettiva della responsabilità di cui al suddetto art. 43 Legge Ass. – la causa è stata di nuovo rimessa in decisione in camera di consiglio.

Il collegio osserva che ricorrono i presupposti per rimettere la causa alla pubblica udienza. In particolare, va osservato che la Corte d’appello ha ritenuto il concorso di colpa della Milano Assicurazioni s.p.a., in ordine all’illegittimo pagamento dell’assegno di traenza emesso dalla banca Sai s.p.a. effettuato da Poste Italiane s.p.a., per aver spedito il titolo con posta ordinaria, anzichè con raccomandata.

Al riguardo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la condotta tenuta dal traente un assegno di rilevante importo, sbarrato e non trasferibile, consistita nella spedizione del titolo medesimo al beneficiario, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, non assume alcun rilievo causale in riferimento all’evento produttivo del danno lamentato dallo stesso traente, determinatosi in ragione del successivo pagamento dell’assegno in favore di soggetto estraneo al rapporto cartolare, a seguito di riconoscibile falsificazione nel nome del beneficiario, giacchè detto evento è da ascrivere unicamente alle condotte colpose realizzate, nonostante l’evidente falsificazione, rispettivamente dall’istituto di credito che ha posto il titolo all’incasso e dalla banca che lo ha presentato in stanza di compensazione, non potendo essere invocata, al fine di radicare una concorrente responsabilità del traente, la disciplina recata dal D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 83 e 84 sul divieto di includere nelle corrispondenze ordinarie denaro, oggetti preziosi e carte di valore, giacchè attinente ai soli rapporti tra l’ente postale e gli utenti del medesimo (Cass., n. 7618/10; n. 23460/14).

Nel caso concreto in esame, la società ricorrente è stata ritenuta concorrente nell’illegittimo pagamento dell’assegno di traenza non trasferibile a causa della spedizione del titolo con posta ordinaria, ravvisandosi un nesso di causalità tra tale spedizione e la successiva condotta del soggetto che negoziò l’assegno presso Poste Italiane s.p.a., oltre al rapporto di causalità intercorrente tra lo stesso pagamento e la condotta omissiva della banca negoziatrice.

Occorre rilevare che la sentenza impugnata potrebbe porsi in contrasto con i citati precedenti di questa Corte che hanno escluso il nesso di causalità tra la spedizione postale e l’illegittimo pagamento dell’assegno attraverso la falsificazione del documento d’identità del presentatore. Tuttavia, va evidenziato che la sentenza della Corte del 2010 riguardava il caso della spedizione del titolo con raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre la successiva sentenza del 2014 era relativa, invece, alla spedizione con posta ordinaria (come nella fattispecie qui in esame).

Ora, emerge la rilevanza della questione se il concorso di colpa tra la banca che spedisce l’assegno e la banca negoziatrice possa correlarsi alla modalità della spedizione postale dell’assegno (con posta ordinaria invece che con raccomandata con avviso di ricevimento), e se ciò possa configurare una condotta che, con valutazione ex ante, s’inserisca nella sequenza causale che ha determinato l’evento dannoso, oppure ne prescinda del tutto (come affermato da questa Corte nella predetta sentenza del 2014 per il caso della spedizione dell’assegno non trasferibile con posta ordinaria).

Tale rilevanza rende oggettivamente opportuno che la causa sia trattata in pubblica udienza.

PQM

Rimette la causa a nuovo ruolo in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2019

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