Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33599 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 18/12/2019), n.33599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12577/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

GUESS EUROPE SAGL, P.I. (OMISSIS) con sede in (OMISSIS), rapp.te

fiscale in Italia Dott. A.G. in (OMISSIS);

MOVIMODA S.p.A., P.I. (OMISSIS), con sede in (OMISSIS);

entrambe rapp.te e difese dagli avv.ti Andrea Zoccali del Foro di

Reggio Calabria e Nicola Caso del Foro di Milano, elett. dom.te in

Roma, Via Savoia n. 37 presso “Studio Tributario Deiure”, giusta

procura speciale a margine dei rispettivi controricorsi

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 5992/35/16, depositata il 17 novembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile

2019 dal Consigliere Dott. Nocella Luigi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In esito ad attività di controllo sia documentale che ispettiva eseguita ai sensi del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 e conclusa con p.v. del 21.05.2013, l’Agenzia delle Dogane, Ufficio di Milano 1 procedeva alla revisione delle bollette di accertamento ed emetteva nei confronti della GUESS EUROPE SAGL, quale importatrice, e della Movimoda s.p.a. quale rapp.te doganale della prima, avviso di rettifica N. (OMISSIS) e provvedimento di irrogazione sanzioni N. (OMISSIS), con i quali veniva contestata, per l’anno 2010, la mancata inclusione nel valore delle merci (articoli di moda ed abbigliamento e similari), acquistate da produttori operanti in paesi extra UE (Repubblica Popolare Cinese), dell’importo delle royalties dovute dalla società importatrice licenziataria alla Guess Inc., impresa licenziante, titolare del marchio relativo alla serie di prodotti importati, con conseguente applicazione delle sanzioni ex art. 303 TULD, comma 3.

La CTP di Milano accoglieva i distinti ricorsi proposti dalla Guess Europe e dalla Movimoda, ed annullava entrambi i provvedimenti. La decisione veniva poi confermata, in seguito ad appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dalla CTR della Lombardia con la sentenza oggetto del presente giudizio. In particolare i Giudici d’appello, richiamate genericamente le sentenze della medesima Commissione costituenti precedenti conformi, ha sinteticamente ribadito l’insussistenza dei tre requisiti per l’inclusione delle royalties contrattuali nel valore di dogana, e precisamente la riferibilità del pagamento alle merci oggetto di valorizzazione (art. 137 DAC), il condizionamento della vendita delle merci al pagamento delle royalties (art. 137 DAC) e la richiesta di pagamento proveniente dal venditore (art. 160 DAC).

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.

Con separati controricorsi ritualmente notificati si sono costituite entrambe le società intimate.

In data 5 aprile 2019 le Società controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. con allegate pronunce giurisprudenziali.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 20, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 poichè gli scarni argomenti utilizzati per respingere l’appello dell’Ufficio costituirebbero una motivazione del tutto apparente, avendo la CTR trascurato di considerare gli elementi sintomatici analiticamente descritti nell’atto di appello; in particolare la CTR, avrebbe fatto inammissibile e generico riferimento per relationem, tanto per la non tassabilità delle royalties quanto per l’applicabilità delle sanzioni, ad un non meglio individuato orientamento giurisprudenziale della CTR, con formula di stile priva di concreta identificazione della ratio decidendi, ignorando le specifiche censure articolate dall’Agenzia in fase di appello, così non consentendole di formulare specifici motivi di ricorso.

Con il secondo motivo, l’Agenzia ricorrente deduce violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. degli artt. 29 e 32 Reg. CEE n. 2913/1992 nonchè degli artt. 157-160-143 Reg. CEE n. 2454/1993, nonchè degli artt. 1362 e s.s. c.c.: ricostruito brevemente il richiamato tessuto normativo, elenca le singole clausole dei contratti di licenza dai quali dovrebbe indefettibilmente dedursi l’esistenza di un rapporto di controllo indiretto della licenziante sulla produttrice estera tale da costituire una condizione di vendita delle merci ai sensi dell’art. 157 DAC; e che la licenziataria sarebbe obbligata, insieme al produttore-venditore estero, ad uniformarsi al codice di condotta ed alle altre regole imposte dalla licenziante GUESS Inc..

Infine con il terzo motivo deduce, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303 commi 1 e 2 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70 in relazione all’ingiusto annullamento delle sanzioni, conseguito all’erronea applicazione delle norme poste a fondamento degli avvisi di rettifica impugnati.

2. Il primo motivo è fondato. E’ principio noto ed espresso ripetutamente nella giurisprudenza di questa Corte, anche dopo la modifica legislativa dell’art. 360 c.p.c. operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, che la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per carenza dei requisiti minimi garantiti costituzionalmente ricorre soltanto quando la carenza motivazionale sia tale da non consentire in alcun modo di verificare l’esattezza e la logicità del ragionamento giudiziale (da ultimo cfr. Cass. Sez.L ord. 17.05.2018 n. 12096; Cass. Sez. VI-V ord. 7.04.2017 n. 9105), ovvero quando sussistano contraddizioni di tale evidenza da rendere impossibile la ricostruzione di una chiara ratio decidendi (cfr. Cass. SU 7.04.2014 n. 8053); in altri termini “nelle ipotesi di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia” (Cass. Sez.III 23.10.2017 n. 23940); ove, appare opportuno chiarire, la contraddittorietà deve riguardare la compatibilità logica intrinseca tra più affermazioni logicamente contrastanti che si elidono reciprocamente, rendendo impossibile individuare quale sia il principio di diritto applicato nel caso concreto.

Orbene, nella specie la CTR ha espresso soltanto l’apodittica conclusione delle proprie valutazioni circa la non concorrente ricorrenza dei tre presupposti di tassabilità delle royalties che la controricorrente Guess Europe era obbligata a corrispondere alla licenziante; ma non ha specificato quali dei tre faceva difetto nella fattispecie, nè ha mostrato di aver considerato e valutato come insufficienti in senso contrario gli indici offerti ed ampiamente valorizzati dall’Agenzia nell’atto di appello. L’unico fondamento argomentativo, se così si vuoi definire, indicato a sostegno del raggiunto convincimento è il riferimento per relationem “all’orientamento prevalente della CTR della Lombardia – ed in particolare di questa Sezione – per l’esclusione della tassabilità” in assenza degli indicati presupposti; ove è evidente che il mero richiamo di un orientamento giurisprudenziale espresso da un medesimo giudice di merito in cause diverse, delle quali non sono individuati gli elementi accomunanti a quella decisa, senza la concreta indicazione degli elementi argomentativi essenziali tratti dalle stesse e fondanti la ratio decidendi, non può surrogare il minimo motivazionale costituzionalmente richiesto e necessario per consentire alle parti di controllare la correttezza della ricostruzione fattuale e del ragionamento giuridico seguito, ed articolare in conseguenza le proprie eventuali censure (cfr. in tali sensi Cass. sez. L 25.10.2018 n. 27112; Cass. sez. III 12.10.2017 n. 23940; Cass. sez. V 16.07.2009 n. 16581); tanto più quando a tale omissione si accompagna, come nella specie, la totale assenza di vaglio degli ampi motivi di impugnazione articolati nell’atto d’appello dalla parte soccombente (Cass. sez. VI-V 10.08.2017 n. 19956).

La lacuna motivazionale è ancor più grave in quanto il richiamo di un orientamento giurisprudenziale di merito relativo ad una questione di diritto non avrebbe potuto definitivamente dirimere la controversia, nella quale si discuteva della ravvisabilità di più presupposti di tassabilità (condizione di vendita, rapporto di controllo o legame tra imprese ecc.), ancorati all’interpretazione di clausole contrattuali non necessariamente identiche nelle diverse fattispecie esaminate dalla stessa CTR, ed anzi contenute in contratti di licenza di volta in volta stipulati tra imprese diverse e caratterizzati da regolamenti pattizi in concreto difformi, potenzialmente incidenti sulle valutazioni giuridiche demandate al Giudice, in particolare a quello di merito.

Nè il minimo motivazionale può essere individuato nelle due righe dedicate ad affermare la non debenza delle sanzioni, che la CTR considera meramente conseguenziale all’affermata assenza dell’evento da cui traeva origine la contestazione, e cioè l’omessa denuncia del maggior imponibile, facendo così richiamo all’insussistente motivazione espressa in merito alla questione principale.

4. Dalla dichiarata radicale nullità della sentenza impugnata deriva l’assorbimento degli ulteriori motivi: il secondo afferente la denunciata violazione di legge, non essendo dalla motivazione della decisione della CTR possibile neppure evincere la ricostruzione del contesto normativo applicabile alla fattispecie e, quindi, verificare la sussistenza di eventuali errori interpretativi o di falsa applicazione della normativa regolante la fattispecie controversa; l’ultimo siccome investente un capo della sentenza totalmente dipendente, logicamente e giuridicamente, dai capi afferenti la fondatezza della pretesa circa la determinazione delle maggiori basi imponibili; questioni la cui decisione, in conseguenza dell’accoglimento del precedente motivo di ricorso,, non può che essere rimessa al Giudice di rinvio (Cass. Sez. V 5.11.2014 n. 23558).

5. In sintesi, accolto il 1 motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza deve essere cassata ed il giudizio rimesso innanzi alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame, anche in ordine alla regolazione delle spese di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1 motivo di ricorso e, assorbiti gli altri 2, cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese anche di questa fase del giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 18 dicembre 2019

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