Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33593 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2018, (ud. 13/06/2018, dep. 28/12/2018), n.33593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23546/2011 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELISA BONZANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 8/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 15/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

Fatto

RILEVATO

che:

C.T. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 8/08/11, depositata il 15.02.2011 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia;

per quanto comprensibile dal ricorso ha riferito che gli erano notificati due avvisi di accertamento per redditi di partecipazione, quale socio accomandante della società La Casearia di M.M. & C. s.a.s., soggetto nei cui confronti la GdF aveva eseguito verifiche fiscali e redatto due processi verbali di constatazione. Dai pvc erano poi conseguiti gli impositivi nei confronti della società e dei due soci del TUIR, ex art. 5.

Nel contenzioso introdotto dall’odierno ricorrente la Commissione Tributaria Provinciale prima e la Commissione Tributaria Regionale avevano rigettato le ragioni del contribuente.

Questi censura la pronuncia del giudice d’appello con quattro motivi:

con il primo per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inosservanza del principio dell’onere della prova, non avendo il giudice regionale considerato che l’Amministrazione aveva solo enunciato che la società non aveva impugnato gli avvisi di accertamento a lei notificati, senza che di ciò fosse stata addotta alcuna prova;

con il secondo per omessa motivazione circa un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non essendo comprensibile da quali elementi il giudice avesse desunto l’intervenuta definitività dell’accertamento nei confronti della società;

con il terzo per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 2, e degli artt. 24 e 53 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice regionale erroneamente affermato che i motivi di impugnazione del contribuente erano pretestuosi alla luce della definitività degli atti impositivi notificati alla società ed al socio accomandatario, non avendo comunque provveduto il giudice di primo grado ad integrare il contraddittorio nei confronti dei predetti soggetti;

con il quarto per omessa motivazione circa un fato decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non essersi pronunciata la CTR sulla doglianza del contribuente circa la mancata allegazione all’avviso di accertamento degli atti prodromici in esso richiamati (i pvc).

Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza.

L’Agenzia si è costituita ai soli fini della partecipazione all’udienza pubblica.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Deve preliminarmente affermarsi che i ricorso è ai limiti della inammissibilità sotto il profilo del rispetto del suo contenuto ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè del principio di autosufficienza. Esso appare redatto con la tecnica dell’assemblaggio. In ordine all’utilizzo di tale tecnica di redazione dell’atto impugnativo, ritenuta motivo di inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del contenuto prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, la giurisprudenza di questa Corte ha puntualizzato che l’integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, così risolvendosi in un difetto di autosufficienza sanzionabile con l’inammissibilità. Ciò rende infatti incomprensibile il mezzo processuale, perchè privo di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), della sintetica esposizione della soluzione accolta dal giudice di merito, nonchè dell’illustrazione dell’errore da quest’ultimo commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale, addossando in tal modo al giudice di legittimità il compito, ad esso non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi quelli rilevanti ai fini del decidere (cfr. Cass., Sez. 6-1, ord. n. 22185/2015; Sez. 6-3, sent. n. 3385/2016). Perchè il difetto di autosufficienza possa ritenersi superato è necessario che il coacervo dei documenti integralmente riprodotti, se facilmente individuabile ed isolabile, possa essere separato ed espunto dall’atto processuale, la cui autosufficienza pertanto, una volta resi conformi al principio di sinteticità il contenuto e le dimensioni globali, dovrà essere valutata in base agli ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi (Cass., Sez. 5, sent. n. 18363 del 2015; ord. n. 12641 del 2017).

Nel caso che ci occupa il ricorso, dopo l’intestazione e l’indicazione delle parti nella prima pagina, e dopo le premesse della vicenda nella seconda e in parte della terza pagina, da pagina tre a pagina venti riporta esclusivamente stralci degli avvisi di accertamento (sino a pag. quattro), il ricorso introduttivo (sino a pag. dodici), il ricorso d’appello (sino a pag. 20), lo stralcio della sentenza impugnata (pag. venti);da pagina ventuno a pag. trentadue sono sviluppati invece i motivi; mancano significative parti di raccordo tra un documento e l’altro che consentano di estrapolare quanto necessario per evidenziare i fatti di causa, nel rispetto dei requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c., n. 3).

L’inosservanza non potrebbe essere superata neppure con la lettura dei motivi, affinchè da essa sia percepibile il fatto sostanziale e processuale.

Sul punto infatti è stato opportunamente e condivisibilimente affermato che prima dell’esame dei motivi la Corte di cassazione deve essere messa in grado, attraverso una riassuntiva esposizione, di percepire sia l’origine sostanziale della vicenda, sia il suo dipanarsi nello svolgimento dei gradi di merito; ciò è infatti indispensabile perchè nello scrutinio dei motivi il giudice di legittimità sia in possesso dei dati indispensabili per valutare se rispetto alla vicenda ed al suo svolgimento processuale essi siano deducibili e pertinenti, valutazione per la quale si manifesta come indispensabile la conoscenza sostanziale e processuale della vicenda stessa in modo complessivo (Cass., sent. n. 3385 cit.).

In ogni caso, se anche volesse ritenersi che le parti di raccordo consentano una comprensione del fatto, dalla lettura dei singoli motivi emerge ictu oculi l’inammissibilità o l’infondatezza dei medesimi.

I primi due, che possono essere trattati unitariamente perchè, sotto il profilo dell’errore di diritto e del vizio motivazionale, con essi si lamenta la mancanza di prova del fatto che gli avvisi di accertamento notificati alla società ed al socio accomandatario fossero divenuti definitivi perchè non impugnati, affermando che era onere della Amministrazione dare prova dì ciò, sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza. Infatti nei motivi non è stato riportato in quale passaggio dei propri atti difensivi, in primo e/o in secondo grado, il C. avesse contestato l’affermazione operata dalla Agenzia in ordine alla mancata impugnazione degli atti impositivi. E’ appena il caso di aggiungere che, a fronte della affermata mancata impugnazione dei predetti atti, non poteva certo essere l’Agenzia a dare prova di un fatto negativo (la mancata impugnazione degli atti da parte della società e del socio accomandatario), ma era onere dell’odierno ricorrente provare che gli avvisi di accertamento che avevano attinto la società, o l’accomandatario, fossero stati tempestivamente impugnati.

Il terzo, con il quale si lamenta l’erronea affermazione della sentenza impugnata sulla pretestuosità dei motivi di impugnazione del contribuente alla luce della definitività degli atti impositivi notificati alla società ed al socio accomandatario, è infondata per quanto appresso chiarito. Innanzitutto il contribuente lamenta che il giudice d’appello non abbia comunque avvertito il difetto del contraddittorio, che andava invece integrato sin dal giudizio di primo grado. Sotto questo profilo il motivo è infondato perchè questa Corte, pur ribadendo l’esigenza della costituzione del litisconsorzio necessario tra società e soci nelle ipotesi di accertamenti fiscali che attingono le società di persone, ha tuttavia affermato che quando l’accertamento nei confronti di una delle suddette parti sia divenuto comunque definitivo, il giudicato formatosi a carico di uno dei litisconsorti impedisce la concreta attuazione del litisconsorzio processuale sebbene ciò, ove sia sfavorevole, non pregiudichi la posizione degli altri litisconsorti (cfr. Cass., ord. n. 12793/2014). Ancora più espressamente si è anche affermato che l’avviso di accertamento del reddito di società di persone, pur se divenuto irretrattabile per mancanza di impugnazione da parte di quest’ultima, non può considerarsi definitivo in pregiudizio dei soci ai quali l’atto non è stato notificato (Cass., ord. n. 17360/2014). Ebbene, tenendo conto di questi condivisibili principi, emerge che in ipotesi come quella per cui è causa -fermo il diritto di difesa del contribuente non coinvolto nella lite con la società- non era più possibile integrare il contraddittorio per la definitività degli accertamenti che avevano attinto la società e l’accomandatario. Pertanto diventa corretta la affermazione della sentenza sulla pretestuosità dei “motivi di nullità della sentenza impugnata, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari (società e socio accomandatario)”.

Quanto alle ulteriori affermazioni evincibili dalla lettura del terzo motivo di ricorso, in ordine al diritto di difesa che comunque è riservato al contribuente, non potendosi ritenere estesi alla sua posizione gli effetti giuridici della definitività dell’accertamento nei confronti delle altre parti, il ricorrente afferma un principio esatto, coerente alla giurisprudenza sopra citata, ma che appunto implicava a cura del ricorrente la formulazione di specifiche difese, miranti alla tutela della propria personale posizione. Ciò però non emerge in alcun passaggio del terzo motivo, sicchè esso ne risulta in definitiva infondato.

Con il quarto motivo il C. ha lamentato l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, per carenza di pronuncia della sentenza sulla doglianza del contribuente circa la mancata allegazione all’avviso di accertamento degli atti prodromici in esso richiamati, ossia i processi verbali di constatazione. Nella sostanza il ricorrente sostiene il vizio degli atti impositivi notificatigli, che richiamavano in motivazione i processi verbali, senza però riprodurli e senza che mai gli fossero stati notificati. La censura non coglie nel segno perchè la motivazione della pronuncia di secondo grado è fondata sulla considerazione che la definitività dell’accertamento nei confronti della società e del socio accomandatario involgeva, per il principio della trasparenza TUIR ex art. 5, la definitività del maggior reddito anche in capo all’altro socio (accomandante). Ed infatti in sentenza si legge che “per quanto riguarda le altre motivazioni di merito sviluppate dall’appellante nei propri atti, il Collegio giudicante non entra nel merito, in quanto il maggior reddito IRPEF accertato in capo al contribuente (attuale appellante) non è stato contestato in alcun modo dalla società”. Rispetto al principio affermato, erroneo per quanto già chiarito in riferimento al terzo motivo, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la sentenza per error in iudicando e non per vizio motivazionale. A margine, sulla questione della mancata notifica degli atti prodromici cui rinvia l’atto impositivo, questa Corte ha ampiamente chiarito che in tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii per relationem a quello riguardante i redditi della società, ancorchè solo a quest’ultima notificato, giacchè il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e quindi di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (cfr. Cass., ord. n. 25296/2014, con la quale è stata cassata con rinvio la sentenza di merito che aveva annullato l’atto impositivo nei confronti del socio per l’omessa allegazione del processo verbale di costatazione reso nei confronti della società; inoltre cfr. sent. 5645/2014).

In conclusione il ricorso è infondato.

Considerato che:

Al rigetto del ricorso segue la condanna del C. alla rifusione delle spese processuali, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso infondato; condanna il C. alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della Agenzia, che liquida in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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