Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33592 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2018, (ud. 13/06/2018, dep. 28/12/2018), n.33592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. IOFFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8338/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.P. & FIGLI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DI VILLA SEVERINI 54, presso lo studio dell’avvocato TINELLI

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/2010 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 30/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 55/02/10, depositata il 30.04.2010 dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia;

per quanto comprensibile dal ricorso il contenzioso trae origine da una verifica fiscale e dal successivo avviso di accertamento notificato alla società G.P. & Figli s.r.l..

All’accoglimento integrale del ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari era seguito l’integrale accoglimento dell’appello dell’Ufficio da parte della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, la cui pronuncia era però cassata da questa Corte con sentenza n. 4607/2008 e rinviata dinanzi al giudice regionale pugliese. Con la sentenza ora impugnata il giudice del rinvio ha dichiarato illegittimo l’operato dell’Ufficio.

L’Agenzia con unico motivo si duole della violazione degli artt. 112 e 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per ultrapetizione e per violazione dei principi di diritto espressi nella sentenza della Corte di legittimità. Ha pertanto chiesto la cassazione della sentenza impugnata.

Si è costituita la società contribuente, che ha eccepito l’improcedibilità del ricorso e nel merito la sua infondatezza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Va rigettata l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla contribuente. Con essa si sostiene la mancata osservanza del termine prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il deposito dei documenti sui quali il ricorso si fonda. Nel caso di specie la presunta improcedibilità viene desunta dalla mera lettura del ricorso, senza null’altro chiarire, in particolare senza neppure verificare se tali documenti fossero già contenuti nel fascicolo di parte o in quello d’ufficio (cfr. Cass., sent. n. 195/2016). Peraltro la difesa della società assume che taluni atti sarebbero necessari a fondare il ricorso (la sentenza della Corte di cassazione che aveva cassato con rinvio quella della CTR pugliese del 2005, l’atto di riassunzione redatto dalla contribuente, l’avviso di accertamento originario), senza spiegare perchè debbano rientrare tra quelli da produrre ex art. 369 c.p.c., n. 4. Per mera completezza va evidenziato che il ricorso riporta integralmente alcuni atti processuali (ossia il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 50/2005, pronunciata dalla CTR della Puglia, la sentenza n. 4607/2008 pronunciata dalla Corte di cassazione, che, cassando la precedente sentenza della Commissione Regionale pugliese, rinviava allo stesso giudice ma in diversa composizione), ciò che è stato evidentemente ritenuto utile e sufficiente dalla Amministrazione a soddisfare le proprie esigenze difensive. L’eccezione va pertanto rigettata.

Deve tuttavia preliminarmente valutarsi l’ammissibilità del ricorso sotto il profilo del rispetto del suo contenuto ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè del principio di autosufficienza. Esso appare redatto con la tecnica dell’assemblaggio. In ordine all’utilizzo di tale tecnica di redazione dell’atto impugnativo, ritenuta generalmente motivo di inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del contenuto prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, la giurisprudenza ha puntualizzato che l’integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, così risolvendosi in un difetto di autosufficienza sanzionabile con l’inammissibilità. Ciò rende infatti incomprensibile il mezzo processuale, perchè privo di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), della sintetica esposizione della soluzione accolta dal giudice di merito, nonchè dell’illustrazione dell’errore da quest’ultimo commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale, addossando in tal modo al giudice di legittimità il compito, ad esso non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi quelli rilevanti ai fini del decidere (cfr. Cass., Sez. 6-1, ord. n. 22185/2015; Sez. 6-3, sent. n. 3385/2016). Perchè il difetto di autosufficienza possa ritenersi superato è necessario che il coacervo dei documenti integralmente riprodotti, se facilmente individuabile ed isolabile, possa essere separato ed espunto dall’atto processuale, la cui autosufficienza pertanto, una volta resi conformi al principio di sinteticità il contenuto e le dimensioni globali, dovrà essere valutata in base agli ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi (Cass., Sez. 5, sent. n. 18363 del 2015; ord. n. 12641 del 2017).

Nel caso che ci occupa il ricorso, dopo l’intestazione e l’indicazione delle parti nella prima pagina, da pagina uno al settimo rigo di pagina trentotto riporta integralmente il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello già cassata, la sentenza della Corte di legittimità n. 4607 del 2008, la sentenza del giudice del rinvio ora impugnata; dal nono rigo di pagina trentotto a pagina quarantuni il motivo di ricorso. Nè le parti di raccordo tra un documento e l’altro consentono di estrapolare quanto necessario per evidenziare i fatti di causa, nel rispetto dei requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c., n. 3).

L’inosservanza non potrebbe essere superata neppure con la lettura del motivo, affinchè da essa sia percepibile il fatto sostanziale e processuale.

A parte l’inutilità di tale lettura nel caso concreto, sul punto infatti è stato opportunamente e condivisibilimente affermato che prima dell’esame dei motivi la Corte di cassazione deve essere messa in grado, attraverso una riassuntiva esposizione, di percepire sia l’origine sostanziale della vicenda, sia il suo dipanarsi nello svolgimento dei gradi di merito; ciò è infatti indispensabile perchè nello scrutinio dei motivi il giudice di legittimità sia in possesso dei dati indispensabili per valutare se rispetto alla vicenda ed al suo svolgimento processuale essi siano deducibili e pertinenti, valutazione per la quale si manifesta come indispensabile la conoscenza sostanziale e processuale della vicenda stessa in modo complessivo (Cass., sent. n. 3385 cit.);

in conclusione il ricorso è inammissibile.

Considerato che

Il ricorso va rigettato e all’esito segue la condanna della Agenzia, nella misura indicata in dispositivo, alla rifusione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna l’Agenzia alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della società, che liquida in Euro 4.500,00 oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% e accessori se dovuti come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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