Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33591 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2018, (ud. 13/06/2018, dep. 28/12/2018), n.33591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. IOFFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli

Uffici dell’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

TERME VESCINE s.r.l.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 525/39/11 della Commissione

tributaria regionale del Lazio – Sez. distaccata di Latina,

depositata il 29 aprile 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 giugno 2018 dal relatore Cons. Dott. Roberta Crucitti;

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DE RENZIS Luisa.

Fatto

RILEVATO

che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte della Terme Vescine s.r.l. dell’avviso di accertamento relativo a Iva, Irpeg ed Irap dell’anno 2004, la Commissione tributaria provinciale di Latina rigettò il ricorso; la decisione, appellata dalla contribuente, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale ha annullato, per difetto di motivazione, l’avviso di accertamento in quanto allo stesso non erano stati allegati gli atti ivi richiamati; avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate su due motivi; la Società non ha svolto attività difensiva; il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, comma 2 e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. l bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197; il P.G. ha depositato le sue conclusioni chiedendo l’accoglimento del ricorso con rinvio alla C.T.R. del Lazio.

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione laddove la C.T.R., nel ritenere che l’avviso di accertamento non fosse sufficientemente motivato, non essendo stato allegato allo stesso il p.v.c. richiamato, non aveva tenuto conto che tale atto era conosciuto dalla contribuente, per essere stato consegnato al suo legale rappresentante che lo aveva sottoscritto; con il secondo motivo si deduce, in subordine, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7; le censure esaminate congiuntamente sono fondate alla luce dei principi consolidati affermati in materia (v. Cass. n. 407/2015; n. 9323/2017; n. 29002/2017) e condivisi dal Collegio, secondo cui “in tema di motivazione per relationem degli atti d’imposizione tributaria, L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione”; da tali principi si è discostata la sentenza impugnata laddove ha ritenuto – ai fini della validità dell’atto impositivo – obbligatoria l’allegazione dell’atto richiamato malgrado lo stesso fosse conosciuto dal legale rappresentante della Società che lo aveva sottoscritto; pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2018. Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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