Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3359 del 13/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3359 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 17410-2010 proposto da:
FORM SRL 10116780155 in persona del suo legale
rappresentante Sig. PAOLO RICCELLI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo
studio dell’avvoCato GIUFFRE’ ADRIANO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAGANI
2013

STEFANO giusta delega in atti;
– ricorrente –

2439
contro

FONDO PENSIONI PERSONALE BANCA COMMERCIALE ITALIANA
80017110158;

1

Data pubblicazione: 13/02/2014

- intimato –

Nonché da:
FONDO PENSIONI PERSONALE BANCA COMMERCIALE ITALIANA
IN LIQUIDAZIONE 80017110158 in persona dei
liquidatori e legali rappresentanti pro tempore Dott.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONTE FIORE
22, presso lo studio dell’avvocato GATTAMELATA
STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati SALA CLAUDIO, DECIO LUIGI giusta delega in
atti;
– ricorrente incidentale contro

FORM SRL 10116780155 in persona del suo legale
rappresentante Sig. PAOLO RICCELLI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo
studio dell’avvocato GIUFFRE’ ADRIANO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO
PAGANI giusta delega in atti;
– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 875/2009 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 08/05/2009, R.G.N.
1199/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/12/2013 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;

2

ANGELO ELIA e Ing. PIETRO FRANCESCO MARIA DE SARLO,

udito l’Avvocato STEFANO PAGANI;
udito l’Avvocato RENZO CUONZO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso;

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La FORM s.r.1., conduttrice di locali ad uso
commerciale siti in Milano, richiedeva al locatore
(Fondo Pensioni per il Personale della Banca

subiti a seguito di infiltrazioni di acque e
liquami verificatesi nell’immobile in tre diverse
occasioni, fra il settembre 1998 e il settembre
1999; la società lamentava l’irreparabile
danneggiamento di merce custodita nei locali e
quantificava la richiesta risarcitoria in £
1.315.941.442 (al netto dell’importo -di circa
75.000.000 di lire- già versato dalla RAS s.p.a,
assicuratrice del Fondo Comit); un ulteriore
risarcimento veniva richiesto, in proprio, da
Riccelli Paolo e Rodolfo -soci e amministratori
della FORM s.r.1.- per asseriti loro danni
personali.
Il Fondo convenuto contestava la domanda e
chiamava in causa la propria assicuratrice RAS
Ass.ni s.p.a, che eccepiva la tardività della
chiamata e la nullità della citazione, concludendo
-nel merito- per il rigetto delle domande
avversarie.
Il Tribunale di Milano riteneva provata la
responsabilità del Fondo convenuto soltanto per il
sinistro del 4.9.1998 (condannandolo al pagamento
di

e

71.539,60), mentre escludeva la
3 13%5

Commerciale Italiana) il risarcimento dei danni

responsabilità (ex art. 1227 c.c.) in relazione
agli altri due sinistri; respingeva, inoltre, sia
la domanda dei Riccelli che quella della locatrice
per rivalsa nei confronti della RAS Ass.ni.
d’Appello di Milano

respingeva

integralmente

l’impugnazione proposta dalla FORM s.r.l. e
condannava l’appellante al pagamento delle spese
del grado.
Avverso detta sentenza propone ricorso per
cassazione la FORM s.r.1., affidandolo a tre articolati- motivi; l’intimato Fondo Pensioni
resiste con controricorso contenente ricorso

incidentale, al quale la FORM s.r.l. resiste con
proprio controricorso. Entrambe le parti
depositano memoria.

moTrvI DELLA DECISIONE
1.

Ai ricorsi in esame -che vanno riuniti in

quanto relativi alla medesima sentenza- si
applica,

ratione temporis,

il disposto dell’art.

366 bis c.p.c. poiché la sentenza è stata
pubblicata in data 8.5.2009.
2.

La ricorrente principale propone motivi

che concernono due ordini di questioni, attinenti
-distintamente- all’an debeatur e al quantum; più
precisamente, lamenta -per un verso- l’esclusione
della responsabilità del locatore

(ex art. 1227,

2 ° co. c.c.) in relazione al secondo e al terzo
4

Con successiva sentenza n. 875/2009, la Corte

episodio di infiltrazioni) e -per altro versol’inadeguato riconoscimento dei danni subiti dalla
conduttrice.
3.

In relazione al primo profilo, la Form

“violazione e falsa applicazione degli art. 112
cpc, 2697, Il comma cc e 1227, II coma cc, in
relazione

all’art.

360,

n.

3

cpc”

(in

considerazione del fatto che “pare che il
convenuto Fondo Comit non abbia assolto né
all’onere, sullo stesso gravante, di sollevare
tempestivamente una idonea eccezione in tal senso,
né a quello di allegare e provare i fatti concreti
su cui essa si fosse in astratto fondata”), nonché
“insufficienza

e

contraddittorietà

della

motivazione circa il medesimo fatto controverso e
decisivo, in relazione all’art. 360, n. 5 cpc.
Sull’adozione di cautele atte ad evitare il danno
da parte di Form s.r.l.”.
4.

Le

censure relative alla

violazione

dell’art. 112 C.P.C. (erroneamente dedotta in
riferimento al n. 3 anziché al n. 4 dell’art. 360
C.P.C.) e dell’art. 2697, 2 ° co. c.c. sono
infondate.
Quanto alla prima, deve rilevarsi, infatti, che
-per quanto emerge dalla sentenza di appello e dal
controricorso

(che riporta il

tenore

letterale

delle espressioni usate a pag. 10 della comparsa
5

s.r.l. articola due motivi di ricorso, ossia

di costituzione in primo grado)- il Fondo aveva
proposto ritualmente e tempestivamente l’eccezione
ex art. 1227, 2 ° co. c.c..
Quanto alla seconda, deve escludersi che la
onera della prova la parte che eccepisce il fatto
impeditivo, avendo piuttosto ritenuto che il
complessivo materiale probatorio acquisito
fornisse la prova che il danno avrebbe potuto
essere evitato dalla conduttrice osservando le
cautele imposte dall’ordinaria diligenza.
5. I dedotti vizi di motivazione, pur
assistiti da

‘momenti di

sintesi’

adeguati,

difettano di autosufficienza, in quanto il ricorso
non contiene la specifica indicazione degli atti
processuali e dei documenti su cui le censure si
fondano; la ricorrente fa riferimento a testi e
relazioni di ATP, senza riassumerne o trascriverne
il contenuto -tranne che per un passo della
C.T.U.- e

senza

fornire

elementi

utili al loro

reperimento: ne consegue che il motivo dev’essere
dichiarato inammissibile.
6. In relazione al secondo ordine di censure
(quelle concernenti la stima dei danni relativi al
primo episodio di infiltrazioni), la Form s.r.l.
deduce ogni possibile vizio di motivazione (ex
art. 360, n. 5 C.P.C.), articolandolo con
specifico riferimento a tre distinti profili ( “1)
6

Corte territoriale abbia violato il principio che

sulla ritenuta inidoneità probatoria, ai fini
della quantificazione del danno, dell’inventario
confermato dai testi”; “2) sul rigetto
dell’istanza di C.T.U. estimativa della merce

inammissibilità della

produzione documentale

in

appello”).
7. Al riguardo, deve osservarsi -in generalecome tanto l’illustrazione del motivo che
l’ampiezza dei relativi `momenti di sintesi’ siano
volti a sollecitare una rivalutazione complessiva
della vicenda nel merito, prima ancora che ad
evidenziare singoli passaggi motivazionali
viziati.

7.1. Più nel dettaglio, deve rilevarsi che così come avvenuto per il vizio motivazionale
esaminato al punto 5- manca (tranne che per due
passi di dichiarazioni testimoniali riportate a
pag. 42) la specifica indicazione -completa di
trascrizione e dei dati

utili al

reperimento-

degli atti processuali e dei documenti su cui il
motivo si fonda, determinandosi pertanto un
difetto di autosufficienza che comporta -di per sé
solo- l’inammissibilità ex art. 366, n. 6 c.p.c.
7.2. Inoltre le censure relative alla mancata
ammissione della C.T.U. estimativa sulla merce
danneggiata non riescono a superare

il rilievo

compiuto dalla Corte territoriale secondo cui la
7

danneggiata”; “3) sulla dichiarazione di

consulenza “non avrebbe potuto indagare su costi
indicati in fatture non prodotte ed ormai non più
producibili”.
7.3. A fronte, poi, della insussistenza di

(per la

ragione evidente che

quegli

stessi

documenti che sono stati versati in sede di
appello avrebbero ben potuto essere prodotti già
in primo grado), risulta del tutto infondata anche
la censura relativa alla ritenuta inammissibilità
di nuove produzioni documentali.
8. Il Fondo resistente propone ricorso
incidentale basato su due motivi (entrambi

articolati sotto i profili della violazione di
legge e del vizio di motivazione), con cui
l’intimato ripropone le questioni della
inammissibilità dell’appello sia perché non
articolato in specifici motivi di gravame sia
perché precluso dall’avvenuta acquiescenza.
8.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto,
oltre ad essere erroneamente prospettato quale
violazione o falsa applicazione di legge (anziché
quale error in procedendo), non riporta il
contenuto dell’atto di appello in misura
necessaria a consentire di effettuare la
valutazione circa la mancanza di specificità (cfr.
Cass. n. 86/2012).

8

obiettivi impedimenti alla produzione tempestiva

8.2. Il motivo relativo all’asserita avvenuta
acquiescenza alla sentenza di primo grado risulta
evidentemente infondato in quanto la mera
dichiarazione di “nulla più avere a che pretendere

Form s.r.l. all’atto di

ricevere

la somma

stabilita dal giudice di primo grado ) costituiva
nulla più che una quietanza dell’importo riscosso,
come tale del tutto inidonea a manifestare una
volontà incompatibile con quella di impugnare il
titolo in forza del quale veniva effettuato il
pagamento.
9. Va, peraltro, rilevato che il controricorso
con ricorso incidentale conclude soltanto con la
richiesta di rigetto del ricorso principale
(“respingere il ricorso promosso dalla Form
s.r.1.,

siccome inammissibile e,

comunque,

infondato, con conseguente statuizione in ordine
alle spese di giudizio”), senza formulare
specifiche domande conseguenti

all’accoglimento

del ricorso incidentale: ne consegue che, prima
ancora che inammissibile o infondato in relazione
ai singoli motivi, il ricorso incidentale risulta
inammissibile

per

difetto

di

interesse

all’accoglimento di proprie specifiche domande,
risultando così assorbito ogni altro profilo.
10.

La

reciproca soccombenza

giustifica

l’integrale compensazione delle spese di lite.
9

in forza della sopra indicata sentenza” resa dalla

P.Q.M.
La Corte pronunciando sui ricorsi riuniti,
rigetta il ricorso principale e dichiara
inammissibile il ricorso incidentale, compensando
Roma, 13.12.2013

Il Consigliere est.

le spese di lite.

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