Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3359 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. I, 10/02/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 10/02/2021), n.3359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15708-2019 proposto da:

I.O.K., elettivamente domiciliato in ROMA, presso

lo studio dell’Avvocato VINCENZO IACOVINO, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO n. 591/2019,

depositato in data 2.4.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17.12.2020 dal Consigliere Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA;

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

I.O.K. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione del decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Campobasso aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria;

il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1.1. con il primo motivo si denuncia, in rubrica, “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 “A”, Convenzione di Ginevra sul diritto a ottenere lo status di rifugiato e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, (in uno con l’art. 10 Cost. Italiana), norme poste a base del ricorso di prime cure in via principale, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, costituenti domande gradate in prime cure, norme relative, rispettivamente, alla disciplina dello status di rifugiato, alla cd. protezione sussidiaria e alla cd. protezione umanitaria, costituenti sub-specie della materia della protezione internazionale. Motivo ex art. 360 c.p.c., n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; Motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria su fatti decisivi e questioni controverse; Motivi ex art. 360 c.p.c., n. 3, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti”, e si deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, in nessuna delle tre forme richieste, pur in presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi a ciò necessari, in considerazione del racconto del richiedente, avuto riguardo alla sua zona di provenienza (Nigeria, Edo State), in cui si registrava una situazione di conflitto interno e di assenza delle guarentigie fondamentali dei diritti civili, sulla base di fonti qualificate riportate in ricorso;

1.2. le censure vanno accolte nei limiti di seguito illustrati;

1.3. quanto alla censura di omessa audizione personale del richiedente da parte dei Giudici di merito, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10, che prevede l’obbligo di sentire le parti, va ribadito, come recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 24584/2020), che nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile;

1.4. nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato alcuna nuova circostanza fattuale su cui avrebbe voluto essere sentito, limitandosi a dedurre che il Tribunale avrebbe dovuto ascoltarlo nuovamente per “verificare l’effettiva corrispondenza tra quanto verbalizzato in sede di Commissione Territoriale ed il caso concreto rappresentato dal richiedente asilo”, di talchè la censura si appalesa del tutto generica e come tale inammissibile (cfr. sul punto anche Cass. n. 8931/2020);

1.5. a seguire, come recentemente affermato da questa Corte, in tema di protezione internazionale il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (cfr. Cass. n. 13255/2020);

1.6. la pronuncia impugnata non si è attenuta a simili principi;

1.7. infatti, a fronte di una domanda che si imperniava anche sul paventato rischio di subire un grave danno in caso di rimpatrio a causa della situazione di violenza diffusa ed indiscriminata nella zona di provenienza del richiedente (Nigeria, regione dell’Edo State), era onere dei Giudici di merito, nel vagliare la fondatezza della sua domanda, prendere in esame le condizioni esistenti nella regione di provenienza del richiedente asilo e nell’assolvere questo obbligo il collegio del merito era tenuto a spiegare in base a quali specifiche fonti aveva ritenuto inesistente lo stato di violenza diffusa paventato dal ricorrente, onde dare conto della puntualità e attualità della propria verifica e fare così in modo che la motivazione assumesse carattere effettivo;

1.8. nel caso di specie, il Tribunale ha valutato in maniera generica la situazione del suo paese di provenienza, senza indicare, nel ritenere insussistente una situazione di violenza diffusa ed indiscriminata, la consultata fonte internazionale aggiornata, qualificata ed autorevole, non potendo, allo scopo, ritenersi sufficiente il mero richiamo ad un singolo precedente giurisprudenziale di legittimità;

1.9. va inoltre evidenziato che da quanto emerge dal ricorso originarlo (allegato al ricorso di cassazione e ivi richiamato) il ricorrente aveva formulato anche la richiesta di protezione internazionale sussidiaria in relazione alla situazione politica del Paese di provenienza ed alla sussistenza di una situazione di violenza diffusa ed indiscriminata, il che esclude, come invece affermato dal Tribunale, che il ricorrente non avesse mai dedotto alcunchè al riguardo;

2. le doglianze del richiedente trovano quindi fondamento e resta assorbito il secondo motivo, che deduce violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2, e art. 136, comma 2, in quanto il Tribunale avrebbe disposto la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a motivo dell’insussistenza originaria dei presupposti per l’ammissione, benchè tale revoca potesse essere ordinata soltanto a seguito dell’accertamento della sussistenza di dolo o colpa grave in capo alla parte, condizioni che nel caso di specie non potevano essere ravvisate quanto meno tenuto conto della situazione interna della Nigeria, regione del Delta State;

3. il decreto impugnato andrà dunque cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, il quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

 

 

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