Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3359 del 05/02/2019

Cassazione civile sez. I, 05/02/2019, (ud. 16/07/2018, dep. 05/02/2019), n.3359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27918/2013 proposto da:

F.lli C. S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona

dei commissari liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Ortigara n. 3, presso lo studio dell’avvocato Aureli

Stanislao, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Aureli Michele, Caltabiano Alberto, giusta procura a margine del

ricorso

– ricorrente –

contro

Molise Acque – Azienda Speciale Regionale, in persona del direttore

generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei

Gracchi n. 39, presso lo studio dell’avvocato Giuffrè Adriano,

rappresentata e difesa dall’avvocato Rizzi Renato, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 518/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, del

06/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/07/2018 dal cons. Paola VELLA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto che

Codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

– la F.lli C. S.p.a. in amministrazione straordinaria evocava in giudizio l’Ente Risorse Idriche Molise (poi Molise Acque Azienda Speciale Regionale) e F.G., affermando che quest’ultimo aveva pignorato i crediti da essa vantati verso l’Azienda Speciale Regionale, terzo debitor debitoris, ottenendone l’assegnazione con pagamento inefficace ai sensi della L. Fall., art. 44, comma 1;

– il Tribunale di Catania dichiarava inopponibile il pagamento nei confronti dell’amministrazione straordinaria, condannando in solido la Molise Acque ed il Fusco alla restituzione dell’importo pagato, ai sensi, rispettivamente, della L. Fall., artt. 51 e 44;

– su appello della Molise Acque e nella contumacia del F., la Corte di appello di Catania riformava la decisione di primo grado, per vizio di ultrapetizione, nella parte in cui aveva accolto la domanda nei confronti della Molise Acque ai sensi della L. Fall., art. 51;

– la F.lli C. S.p.a. in A.S. ha impugnato la decisione con tre motivi di ricorso per cassazione, cui la Molise Acque ha resistito con controricorso, corredato da memoria;

– il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di impugnazioni civili, l’integrazione del contraddittorio è obbligatoria, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., non solo in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale (cd. cause inscindibili), ma anche nell’ipotesi di cause che, pur scindibili, riguardano rapporti logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune (cd. cause dipendenti), quando siano state decise nel precedente grado di giudizio in un unico processo, al fine di evitare che le successive vicende processuali conducano a pronunce definitive di contenuto diverso (Cass. n. 14253 del 2016), configurandosi in tal caso un’ipotesi di cd. litisconsorzio necessario processuale (Cass. n. 7732 del 2016);

– in simili ipotesi, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 10934 del 2015 e n. 14253 del 2016 cit.);

– pertanto, va ordinata al ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti di F.G..

PQM

Assegna al ricorrente termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di F.G. e dispone rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2019

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