Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33589 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2018, (ud. 13/06/2018, dep. 28/12/2018), n.33589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. IOFFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli

Uffici dell’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

VIDEO PRODUZIONI s.r.l.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza N. 476/9/10 della Commissione

tributaria regionale della Campania-Sez.distaccata di Salerno,

depositata il 22 ottobre 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 giugno 2018 dal relatore Cons. Crucitti Roberta.

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte della Video Produzioni s.r.l. di avviso di accertamento e conseguenziale cartella di iscrizione a ruolo provvisoria relativa a Iperg ed Irap dell’anno 2003, l’Agenzia delle entrate ricorre, su tre motivi, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Campania-Sezione distaccata di Salerno (d’ora in poi C.T.R.), rigettandone l’appello, ha confermato la prima decisione che aveva annullato gli atti impositivi;

in particolare, il Giudice di appello ha ritenuto, sulla base della documentazione acquisita in atti, che i contributi in conto esercizio fossero stati correttamente contabilizzati nell’esercizio 2002, data in cui era stato emesso il relativo decreto di liquidazione, e non nel 2003, anno in cui i detti contributi erano stati effettivamente riscossi;

la C.T.R. ha, poi, ritenuto che i costi per spese di sponsorizzazione fossero stati regolarmente documentati;

la Società non ha svolto attività difensiva;

il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, comma 2, e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo e il secondo motivo l’Agenzia delle entrate deduce, rispettivamente, violazione di legge e insufficiente motivazione laddove la C.T.R. aveva ritenuto documentati i costi per spese di sponsorizzazione sulla base di documento che era stato prodotto solo con il ricorso introduttivo, in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 4 e 5;

le censure sono inammissibili per difetto di specificità giacchè in ricorso non si riproducono, neppure per stralci idonei allo scopo, gli atti difensivi nei quali era stata sollevata la relativa questione e, anche, perchè non si evidenzia, in seno ai motivi di impugnazione, la ritualità e completezza dell’invito rivolto alla contribuente con il questionario;

è, invero, giurisprudenza consolidata (Cass. n.22126 del 27/09/2013; id. n. 11765 del 26/5/2014; id. n. 7011 del 21/3/2018), condivisa dal Collegio, che “in tema di accertamento fiscale, l’invio del questionario da parte dell’Amministrazione finanziaria, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4, (nonchè, in materia di IVA, dall’omologa disposizione di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 5), per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l’omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. A tal fine, peraltro, è necessario che l’Amministrazione, con l’invio del questionario, fissi un termine minimo per l’adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall’inottemperanza alle stesse, senza che, in caso di mancato rispetto della suddetta sequenza procedimentale (la prova della cui compiuta realizzazione incombe sull’Amministrazione), sia invocabile la sanzione dell’inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l’introduzione del processo tributario, trattandosi di obblighi di informativa espressione del medesimo principio di lealtà, il quale deve connotare – come si evince dagli artt. 6 e 10 dello Statuto del contribuente – l’azione dell’ufficio”;

con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione laddove la C.T.R., sulla questione relativa al recupero a tassazione del contributo in conto esercizio, aveva ritenuto che la Società avesse contabilizzato tale contributo nell’esercizio 2002, mentre era pacifico, in atti, che tale somma non era stata iscritta nel bilancio 2002, e che lo stesso contributo fosse stato liquidato nel 2002 laddove, invece, il documento citato nella sentenza era la comunicazione e non il decreto di liquidazione mai prodotto in atti;

la censura è inammissibile per difetto di interesse;

la sentenza impugnata è, invero, fondata su un’autonoma ratio decidendi, idonea a reggere la decisione (ovvero che l’annualità 2002 era coperta dal condono tombale effettuato dalla contribuente), che non è stata attinta dal ricorso e, da altro canto, le circostanze dedotte con il mezzo di impugnazione paiono integrare, in realtà, errori revocatori;

alle considerazioni sin qui svolte consegue il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Società.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA