Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33587 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2018, (ud. 13/06/2018, dep. 28/12/2018), n.33587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. IOFFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli

Uffici dell’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e

difende.

– ricorrente –

contro

TERME VESCINE s.r.l., e M.P.

– intimati –

per la cassazione della sentenza n.863/39/10 della Commissione

tributaria regionale del Lazio – Sez. distaccata di Latina,

depositata il 1 ottobre 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 giugno 2018 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DE RENZIS Luisa.

Fatto

RILEVATO

che: Nella controversia originata dall’impugnazione da parte della Terme Vescine s.r.l. dell’avviso di irrogazione sanzioni per iva relativa agli anni 2002 e 2003, la Commissione Tributaria Provinciale dichiarò cessata la materia del contendere, avendo l’Ufficio comunicato di avere annullato l’atto di irrogazioni sanzioni a causa di un “errore tecnico”, e compensò le spese processuali; la decisione, appellata dalla contribuente, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione distaccata di Latina (d’ora in poi C.T.R.), la quale -ritenuto di superare la richiesta dell’Ufficio di cessazione della materia del contendere e di entrare nel merito-annullava l’atto di contestazione e irrogazioni sanzioni, sulla considerazione che lo stesso era collegata all’avviso di accertamento per le medesime annualità e che, alla medesima udienza, tale avviso era stato annullato dalla stessa C.T.R.; avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate su tre motivi; la Società non ha svolto attività difensiva; il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, comma 2, e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197; il P.G. ha depositato le sue conclusioni chiedendo l’accoglimento del ricorso con rinvio alla CTR del Lazio.

Diritto

CONSIDERATO

che: 1.con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 324 c.p.c., art. 124 disp. att. c.p.c., e art. 2909 c.c., laddove la C.T.R. aveva annullato l’avviso di irrogazione sanzioni quale necessaria conseguenza dell’annullamento del corrispondente avviso di accertamento disposto con sentenza resa in pari data dalla C.T.R. e, quindi, non ancora passata in cosa giudicata; 2 con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 5467 del 1992, art. 46; 3 con ulteriore motivo, sempre rubricato sub II, si deduce la nullità della sentenza per ultrapetizione laddove il Giudice di appello aveva annullato l’avviso di irrogazioni delle sanzioni seppure non vi fosse domanda, in tal senso, nell’atto di appello proposto dalla Società; 4. con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per carenza della motivazione in ordine alle ragioni dell’annullamento dell’avviso di accertamento dal quale si era fatto conseguire l’annullamento dell’avviso di irrogazioni delle sanzioni; 5.i1 secondo motivo di ricorso, che spiega effetto assorbente di tutti gli altri, è fondato; l’eliminazione dal mondo giuridico, sia pure per un non meglio specificato errore tecnico dell’atto impugnato, comporta che la prosecuzione del processo non possa produrre per i contribuenti alcun utile risultato ulteriore, essendo incompatibili col giudizio tributario, pronunce di mero accertamento dell’illegittimità della pretesa impositiva già esercitata (tra varie, Cass. n. 4744/06, secondo cui non osta l’eventualità – nella specie solo prospettata- di una successiva rimozione dell’annullamento in autotutela, nonchè n. 19947/10, che ha affermato l’applicabilità del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 anche qualora l’atto impugnato, benchè annullato in autotutela, sia sostituito con altro atto identico); tale opzione non vulnera il diritto di difesa del contribuente, che la giurisprudenza di questa Corte identifica come limite all’esercizio del potere di autotutela (vedi, fra varie, Cass. n. 7335/10 e n. 14219/15): se è vero che l’esercizio del potere di autotutela non implica la consumazione del potere impositivo, sicchè, rimosso con effetti ex tunc l’atto di accertamento illegittimo o infondato, l’amministrazione finanziaria è tenuta all’esercizio della potestà impositiva, ove ne sussistano i presupposti, vero è altresì che il contribuente potrà impugnare con pienezza di tutela l’atto col quale sarà stata esercitata la pretesa; ne consegue l’accoglimento del ricorso, con cassazione senza rinvio della sentenza, ex art. 382 c.p.c., perchè il giudizio non poteva proseguire, in quanto estinto in ragione dell’intervenuta cessazione della materia del contendere (in termini, tra varie, Cass. n.5641/15 e Cass. 730/2017 resa tra le stesse parti ed avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso accertamento iva relativo all’anno 2003); la particolarità della controversia induce a dichiarare irripetibili le spese nei confronti degli intimati.

P.Q.M.

In accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata senza rinvio ex art. 382 c.p.c.. Dichiara le spese processuali irripetibili. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 giugno 2018. Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018.

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