Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33587 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 18/12/2019), n.33587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12416 del ruolo generale dell’anno 2018

proposto da:

Sinergas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Logozzo e Rocco

Agostino per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente

domiciliata in Roma, Viale delle Milizie, n. 34, presso lo studio di

quest’ultimo difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è

domiciliata

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Abruzzo, n. 910/5/2017, depositata in data 24 ottobre

2017;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 giugno 2019

dal Consigliere Dott. Triscari Giancarlo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore

generale Dott. Pedicini Ettore, che ha concluso chiedendo

l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso;

udito per la società l’Avv. Agostino Rocco e per l’Agenzia delle

dogane l’Avv. dello Stato Alfonso Peluso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: la società Sinergas s.p.a. aveva presentato, in data 3 maggio 2011, una istanza di rimborso degli importi versati a titolo di accisa sul consumo di energia elettrica e di addizionale provinciale che era stato negato dall’Agenzia delle dogane; avverso il provvedimento di diniego la società contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara che lo aveva accolto; avverso la sentenza del giudice di primo grado l’Agenzia delle dogane aveva proposto appello, eccependo in via pregiudiziale la nullità della sentenza di primo grado per non avere ricevuto la comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza di discussione e di deposito della sentenza, sicchè era venuta a conoscenza della decisione solo a seguito della successiva istanza presentata dalla società contribuente di provvedere a quanto disposto con la pronuncia di primo grado.

La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo ò ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: la pronuncia di primo grado era da considerarsi nulla, in quanto la comunicazione della fissazione dell’udienza di discussione era stata inviata ad un indirizzo di posta elettronica certificata errata, diversa da quella indicata nelle controdeduzioni dell’Agenzia delle dogane, in particolare all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio dei Monopoli di Stato e non a quella dell’Ufficio delle dogane; non rilevava la circostanza che si trattava di uffici della medesima amministrazione, avendo ciascun ufficio una propria titolarità che non poteva essere arbitrariamente sostituita.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso Sinergas s.p.a. affidato a un unico motivo di ricorso, illustrato con successiva memoria, cui resiste l’Agenzia delle dogane con controricorso.

Ragioni della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38, 49, 51 e 59, dell’art. 327 c.p.c., comma 1, artt. 324,153 c.p.c., dell’art. 124, disp. att. c.p.c., nonchè dell D.L. n. 95 del 2012, art. 23-quater.

In particolare, si censura la sentenza per avere erroneamente rilevato la nullità della sentenza del giudice di primo grado per violazione del principio del contraddittorio, atteso che, invece, il contraddittorio era stato regolarmente costituito e la irregolare comunicazione della data dell’udienza di discussione e del deposito della sentenza non costituiscono presupposti per la nullità della sentenza, sicchè l’Agenzia delle dogane era decaduta dall’impugnazione, non avendo proposto l’appello entro il termine lungo di impugnazione e non potendosi ritenere sussistente un comportamento incolpevole della stessa, non potendosi, quindi, riconoscere il diritto della stessa alla rimessione in termini.

Il motivo è fondato.

La sentenza censurata ha argomentato in ordine alla non regolare comunicazione dell’udienza di discussione e del dispositivo della sentenza a seguito della pubblicazione, ed ha ritenuto che, attesa l’avvenuta comunicazione ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello indicato nelle controdeduzioni, sussisteva una violazione del contraddittorio, con conseguente nullità della sentenza del giudice di primo grado.

La questione prospettata con il presente motivo di ricorso attiene, a ben vedere, a due profili, intrinsecamente connessi e di cui occorre procedere all’esame ai fini della valutazione della fondatezza del motivo di censura in esame.

Vi è, in primo luogo, il piano della violazione del contraddittorio conseguente alla comunicazione dell’udienza di discussione, in ordine al quale, in termini generali, questa Corte (da ultimo, Cass. civ., 31 ottobre 2018, n. 27837) ha più volte precisato che nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 31, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell’art. 61 medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata (Cass. n. 1786/2016; Cass. n. 13319 del 2017; Cass. n. 18279/2018).

La violazione della previsione normativa in esame, come è stato precisato, è posta a presidio della tutela del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè la mancata conoscenza dell’udienza di discussione implica una ingiustificata limitazione del diritto della parte di potere partecipare ad una necessaria attività difensiva prevista dalla disciplina della L. n. 546 del 1992, ed è per tale ragione che si è ritenuto che la violazione in esame comporta la nullità della sentenza.

Questo profilo, preso in considerazione dal giudice del gravame, deve, tuttavia, essere coordinato con il principio, altrettanto di rilievo, della certezza delle decisioni dell’autorità giurisdizionale, che va correlato con la necessaria individuazione del momento in cui una pronuncia, anche se nulla per violazione del principio del contraddittorio, deve essere oggetto di specifica impugnazione.

Va osservato, a tal proposito, che parte ricorrente aveva, fra l’altro eccepito, nell’atto di costituzione e deduzioni in appello, l’inammissibilità per decadenza dall’impugnazione per essere decorso il termine di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, ed essersi formato il giudicato sulla sentenza impugnata.

Questo ulteriore profilo involge la diversa questione del momento a partire dal quale la parte che si è costituita, come nella fattispecie, nel giudizio di primo grado, e nei cui confronti è stata resa la pronuncia viziata da nullità per violazione del principio del contraddittorio, deve comunque proporre impugnazione al fine di evitare il formarsi del giudicato della statuizione del giudice di primo grado.

Si tratta di una questione che attiene al diverso piano dei limiti di applicabilità dell’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2, e, con specifico riferimento alla materia dell’impugnazione delle sentenze, dell’art. 327 c.p.c., comma 2 e, per il processo tributario, della previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3.

Le previsioni normative sopra indicate fondano, nella specifica materia dell’impugnazione delle sentenze, il principio della rilevanza del comportamento non colpevole della parte non costituita la quale, ove dimostri di non avere potuto avere conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, può impedire ò che nei suoi confronti si verifichi la decadenza dall’impugnazione, secondo quanto disposto in termini generali dall’art. 327 c.p.c., comma 1.

In questo ambito, assume rilievo la questione della valenza della comunicazione del dispositivo della sentenza da parte della segreteria della commissione tributaria, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 37, comma 2, in particolare se una eventuale irregolarità della stessa, come riscontrata dal giudice del gravame nel caso di specie, consenta alla parte costituita di poter far valere, in proprio favore, la previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, facendo quindi decorrere il termine per l’impugnazione non dalla data della pubblicazione della sentenza, come previsto dall’art. 327, comma 1, c.p.c., ma dalla eventuale successiva conoscenza della medesima.

Invero, con riferimento al caso di specie, si evince dalla sentenza censurata che l’Agenzia delle dogane, alla quale non era stata regolarmente comunicata nè l’udienza di discussione nè il dispositivo della sentenza, aveva proposto appello in data 6 dicembre 2016, avendo avuto conoscenza del deposito della sentenza solo in data 8 novembre 2016, nonostante il fatto che la sentenza era stata pubblicata il 9 febbraio 2016, dunque, a rigore, oltre il termine lungo di impugnazione.

Si tratta, allora, di stabilire in che misura l’eventuale violazione del diritto di difesa e del contraddittorio processuale possa trovare applicazione quando concorra parimenti il principio della certezza delle decisioni giurisdizionali.

A tal proposito, questa Corte (Cass. civ., 11 aprile 2017, n. 9330) ha precisato che nel processo tributario, “l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine “lungo” dalla pubblicazione della sentenza, previsto dal D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3, presuppone che la parte dimostri l'”ignoranza del processo”, ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell’azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali e all’ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa e il principio di certezza delle situazioni giuridiche.

Inoltre, questa Corte ha, peraltro, ribadito che “il termine previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in cancelleria e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancelliere alle parti D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 37, comma 2, trattandosi di attività informativa che resta estranea al procedimento di pubblicazione, della quale non è elemento costitutivo, nè requisito di efficacia” (v. Cass. 7675/2015; Cass. 8508/2013; Cass. 639/2003).

E’ stato, quindi, ritenuto privo di rilievo l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, a seguito della L. n. 69 del 2009, pur essendone stata riconosciuta l’applicabilità al rito tributario (da ultimo, Cass. 12544/2015; Cass. 8715/2014; Cass. 3277/2012), atteso che, come precisato da questa Corte (Cass. 8151/2015) “l’errore sulla norma processuale che disciplina le forme di notifica della sentenza tributaria di appello, rimane escluso dall’ambito di applicazione dell’istituto della rimessione in termine già previsto dall’art. 184 bis c.p.c., abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 e sostituito dalla generale previsione di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2, in quanto viene a risolversi in un errore di diritto inescusabile (cfr. Cass. n. 17704 del 29/07/2010), non integrante un fatto impeditivo della tempestiva proposizione della impugnazione, estraneo alla volontà della parte” e della prova del quale quest’ultima è onerata (cfr. Cass. n. 23323 del 2013,che, subordina l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine “lungo” dalla pubblicazione della sentenza” previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3, alla dimostrazione dell'”ignoranza del processo”, dovendo la parte fornire prova di “non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza”), postulando la causa non imputabile che legittima la rimessione in termine il verificarsi di un evento che presenti il carattere della assolutezza – e non già una impossibilità relativa, nè tantomeno di una mera difficoltà – e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (cfr. Cass. 8216 del 2013)”.

Ne discende che, a prescindere dalla questione della nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, essendo l’Agenzia delle dogane costituita nel giudizio di primo grado, non può trovare applicazione, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, la previsione di cui all’art. 327 c.p.c., comma 2, cui si correla, in modo speculare, per il processo tributario, la previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3.

Nè, d’altro canto, può ritenersi che la previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 37, comma 2, abbia valenza ai fini dello spostamento del dies a quo per l’impugnazione della sentenza, generalmente individuato dall’art. 327 c.p.c., comma 1, nella data di pubblicazione della sentenza, in un momento successivo, correlato alla data di comunicazione del dispositivo della sentenza da parte della segreteria della commissione tributaria.

Sicchè, con riferimento alla fattispecie, la questione della eventuale irregolarità della comunicazione del dispositivo della sentenza non può avere l’effetto processuale di consentire all’Agenzia delle dogane di potere proporre l’impugnazione oltre il termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1.

In definitiva, risultando dalla sentenza impugnata che la pronuncia di primo grado era stata pubblicata il giorno 9 febbraio 2016 e che l’appello era stato proposto il 6 dicembre 2016, lo stesso è da considerarsi tardivo, in quanto successivo al termine lungo di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con accoglimenti del ricorso originario, con compensazione delle spese di lite dei giudizi di merito e condanna della controricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza censurata e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario, con compensazione delle spese di lite dei giudizi di merito e condanna della controricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessive Euro 3.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento e accessori.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 18 dicembre 2019

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