Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33586 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 18/12/2019), n.33586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28388/2013 R.G. proposto da:

IMPEC s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Landolfi e Sabrina Marotta,

con domicilio eletto lo studio Liccardo, Landolfi e Associati, sito

in Roma, via Ovidio, 20;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 158/46/13, depositata il 2 maggio 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 giugno 2018

dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Pedicini Ettore, che ha concluso chiedendo

l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;

uditi gli avv. Roberto Landolfi, per la ricorrente, e Alfonso Peluso,

per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La IMPEC s.p.a., società esercente attività di pulizia e monitoraggio delle superfici marine, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 2 maggio 2013, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui, relativamente all’anno 2008, era stata contestata l’indebita deduzione della quota di ammortamento relativa a spese sostenute per l’acquisto di un natante, del relativo tender e dei correlati costi di assicurazione, per difetto del requisito della strumentalità all’attività propria di impresa.

2. Il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha osservato che gli elementi documentali acquisiti consentivano di ritenere che il natante in oggetto fosse stato destinato ad attività di diporto, mediante noleggio a terzi, e non anche, come sostenuto dalla contribuente, all’attività costituenti l’oggetto sociale.

3. Il ricorso è affidato a tre motivi.

4. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, per non aver il giudice di appello esaminato il motivo di appello con il quale si censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva, con motivazione inadeguata, fondato la sua decisione unicamente sulla base degli elementi tratti dal processo verbale di constatazione e negato rilevanza alla circostanza che l’imbarcazione in oggetto avesse comunque continuato ad essere utilizzata come bene strumentale, in relazione alla sua destinazione come barca d’appoggio nella principale attività di prestazione di servizi di pulizia e monitoraggio delle acque marine, impiegata per il trasporto di attrezzature, materiali e pezzi di ricambio, per le ispezioni marittime e per l’assistenza alla direzione lavori del committente, nonchè quale base logistica per le attività esplicate in mare.

1.1. Il motivo, da sussumersi, in ragione della sua articolazione, nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e non già, come intitolato dalla parte, in quella di cui al n. 3 del medesimo comma, è infondato.

Dalla lettura della sentenza della Commissione regionale si evince che la decisione di reiezione del gravame per difetto di strumentalità dei costi dedotti è stata assunta sulla base delle risultanze documentali acquisite, ivi incluse quelle offerte dalla contribuente, di cui viene evidenziata la genericità e la inconcludenza.

Risulta, dunque, affrontato il motivo di appello di cui si lamenta l’omessa pronuncia, con motivazione idonea ad esplicitare le ragioni della sua infondatezza.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 l’omessa, insufficiente, illogica, contraddittoria e/o apparente motivazione della sentenza, nonchè l’erronea e/o parziale e/o omessa valutazione delle risultanze probatorie.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Lo stesso si risolve, in parte, nella censura della valutazione degli elementi probatori operata dal giudice di appello, in ordine alla idoneità della documentazione prodotta a dimostrare la strumentalità del costo dedotto rispetto all’attività di impresa.

Una siffatta censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959).

2.2. Quanto ai vizi attinente la motivazione, si rammenta che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nella formulazione risultante a seguito della modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv., con modif., nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis al caso in esame – non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza, logicità o coerenza della motivazione, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, e dell’omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia. (cfr., ex multis, Cass., ord., 25 settembre 2018, n. 22598; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940).

Ciò posto, come già rilevato, deve escludersi che la motivazione della sentenza di appello sia meramente apparente o, comunque, inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, atteso che la sua illustrazione rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, consente un effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.

In ordine alla parte del motivo con cui si censura l’omessa motivazione, si osserva che, ai sensi della richiamata nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la doglianza deve interessare l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.

La parte non ha provveduto alla puntuale indicazione dei fatti asseritamente non esaminati, per cui, sotto tale profilo, il motivo è privo della necessaria specificità.

3. Con l’ultimo motivo di ricorso la società contribuente si duole della violazione del principio dell’onere della prova e, in particolare, del fatto che la sentenza impugnata sia fondata su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

3.1. Il motivo è inammissibile in quanto si fonda sull’erroneo assunto secondo cui grava sull’Amministrazione finanziaria dimostrare l’insussistenza delle condizioni per la deduzione dei costi operata dal contribuente.

In proposito, si evidenzia che, in generale, in tema di rettifica all’accertamento dei redditi, l’Amministrazione finanziaria ha il solo onere di provare l’esistenza di un reddito imponibile e la qualità di debitore del contribuente, mentre è onere di quest’ultimo provare la sussistenza dei presupposti di eventuali esenzioni d’imposta o componenti negativi del reddito, non determinando alcuna inversione dell’onere della prova la circostanza che l’Erario abbia in giudizio svolto deduzioni ed argomentazioni per dimostrare l’insussistenza di oneri e costi deducibili ed inerenti alle attività produttive del contribuente stesso (così, Cass., ord., 1 luglio 2013, n. 16461; Cass. 20 luglio 2007, n. 16115).

Con particolare riferimento al requisito dell’inerenza, la prova della ricorrenza di tale requisito, ossia dell’esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi incombe sul contribuente in quanto tenuto a provare l’imponibile maturato (cfr. Cass. 17 luglio 2018, n. 18904; Cass., ord., 26 maggio 2017, n. 13300).

Per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto.

4. Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

5. Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

6. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

la Corte rigetta ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 18 dicembre 2019

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