Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33583 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, (ud. 24/06/2019, dep. 18/12/2019), n.33583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3401/2015 R.G. proposto da:

Fidis Spa, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Corrado Magnani e

Maria Antonelli, con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma,

piazza Gondar n. 22, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 813/36/14, depositata il 19 giugno 2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 giugno 2019

dal Consigliere Dott. Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale De Augustinis Umberto, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Udito l’Avv. Lorenzo Magnani per la contribuente che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Udito l’Avv. dello Stato Bruno Dettori per l’Agenzia delle entrate

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Fidis Spa impugnava l’avviso di accertamento per l’anno 2008 per Iva, con cui l’Agenzia delle entrate recuperava l’imposta indebitamente detratta avendo la contribuente registrato gli acquisti di beni e servizi per operazioni esenti e non esenti – in ispecie per intermediazioni finanziarie e per leasing finanziario – sul solo registro delle operazioni esenti, irrogando le conseguenti sanzioni.

La contribuente deduceva l’infondatezza della pretesa e la natura solo formale delle violazioni, in sè inidonee a determinare il disconoscimento del diritto di detrazione.

L’impugnazione era rigettata dalla CTP di Torino. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.

Fidis Spa ricorre per cassazione con tre motivi, poi illustrato con memoria. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 17, par. 2, lett. d, e 18, par. 1, lett d, direttiva 77/388/CEE e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 per aver escluso la detraibilità dell’Iva per l’omessa ed irregolare registrazione delle operazioni esenti, requisito meramente formale.

1.1. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56,D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 19 per aver la CTR deciso in base ad una ragione diversa da quella a fondamento dell’avviso di accertamento e, in particolare, per l’omessa esibizione e produzione delle fatture relative agli acquisti.

2. I motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono infondati.

2.1. La Corte di Giustizia ha escluso la perdita del diritto di detrazione per la mera inosservanza di requisiti formali: la sentenza 11 dicembre 2014, in C-590/13, Idexx Laboratoires Italia, in particolare, ha statuito che gli artt. 18, paragrafo 1, lettera d), e 22 della direttiva 77/388/CEE, come modificati, devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni dettano requisiti formali del diritto a detrazione la cui mancata osservanza, “in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale”, non può determinare la perdita del diritto medesimo.

Occorre peraltro – come rilevato nella stessa decisione – che sussistano i requisiti sostanziali del diritto a detrazione che sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l’estensione del diritto, la sua insorgenza, (punto 41 della sentenza Idexx), e consistono nelle circostanze che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, che quest’ultimo sia parimenti debitore dell’Iva attinente a tali acquisti e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili (punto 43).

2.2. Ne deriva, pertanto, che ove l’Ufficio contesti la carenza dei requisiti formali per accedere al diritto di detrazione non ne consegue, di per sè, la perdita del diritto da parte del contribuente, sul quale, tuttavia, incombe la prova dell’effettività delle operazioni stesse, ossia della sussistenza dei presupposti sostanziali indicati dalla stessa Corte di Giustizia.

2.3. Nella specie, la CTR non si è limitata a rilevare la carenza dei requisiti di forma (ossia la irregolare ed omessa registrazione delle operazioni non esenti) ma ha accertato che le “fatture non sono state nè esibite, come affermato dall’Ufficio e non contestato dalla contribuente, nè prodotte in giudizio, essendosi limitata la contribuente al deposito di un prospetto di calcolo al quale, di per sè, non può essere attribuito alcun valore probatorio”, per cui, in realtà, la contribuente non ha fornito “la prova contraria sulla corretta quantificazione dell’Iva portata in detrazione”.

In altri termini, il giudice regionale ha fondato la sua decisione non sulla mera inosservanza di obblighi contabili ma, in coerenza con i principi su esposti, in ragione della carente prova delle stesse operazioni, ossia dei presupposti sostanziali posti a fondamento del diritto alla detrazione, nulla, a tal fine, avendo il contribuente prodotto in giudizio.

2.4. Non sussiste, poi, il dedotto vizio di ultrapetizione per aver la CTR posto a fondamento della decisione una circostanza l’assenza della prova dei presupposti sostanziali – asseritamente non contenuta nella motivazione dell’avviso.

Al di là del fatto che lo stesso avviso pone in risalto che, in sede di accertamento, l’Ufficio, “emerso che la società ha computato in detrazione un/Iva che non ha trovato alcun riscontro con i dati e gli importi del registro Iva degli acquisti tenuto per l’attività imponibile… nè con le relative liquidazioni periodiche”, aveva espressamente “richiesto alla parte di documentare l’origine del credito Iva portato in detrazione”, ricevendo mere dichiarazioni verbali e un prospetto redatto dalla parte stessa, per cui il rilievo era presente sin dall’origine, è dirimente che la questione è, in realtà, unitaria e si articola, come discende dagli stessi arresti della Corte di Giustizia, in termini di onere probatorio: a fronte della contestazione delle irregolarità contabili (di per sè suscettibili di arrecare un evidente pregiudizio all’azione di controllo dell’Amministrazione) il diritto permane se ne sono provate le condizioni sostanziali, la cui prova, in una tale evenienza, incombe sul contribuente.

3. Il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5 bis e L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3 per aver la CTR ritenuto la violazione non meramente formale, mentre essa doveva ritenersi priva di rilievo ai fini del riconoscimento del diritto di detrazione.

3.1. Il motivo, che si fonda sul presupposto dell’accoglimento delle altre doglianze, resta assorbito.

Va rilevato, del resto, che, come evidenziato, le contestate violazioni non hanno natura meramente formale, traducendosi, in ogni caso, in un pregiudizio dell’attività di controllo dell’Ufficio e, nella specie, in un effettivo pregiudizio per l’erario per il mancato versamento dell’imposta dovuta.

4. Il ricorso va pertanto respinto e le spese liquidate, come in dispositivo, per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna Fidis Spa al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi Euro 4.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processulai peril versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 18 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA