Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33580 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, (ud. 24/06/2019, dep. 18/12/2019), n.33580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24815/2012 R.G. proposto da:

Golden Age Srl, rappresentato e difeso dall’Avv. Dante Messinese, con

domicilio eletto presso l’Avv. Patrizia Titone in Roma, via Tommaso

Campanella n. 11, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia sez. staccata di Taranto n. 80/29/12, depositata il 29 marzo

2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 giugno 2019

dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Udito l’Avv. dello Stato Bruno Dettori per l’Agenzia delle entrate

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Golden Age Srl impugnava l’avviso di accertamento per l’anno 2005 per Iva, con cui l’Agenzia delle entrate recuperava l’imposta non corrisposta, ed irrogava le conseguenti sanzioni, per aver la contribuente acquistato oggetti d’oro usati per poi rivenderli a ditte specializzate con la dicitura “rottami”, avvalendosi indebitamente, del regime del reverse charge anzichè assolvere l’Iva con il regime ordinario.

La contribuente deduceva l’illegittimità e l’infondatezza della pretesa e delle sanzioni, chiedendo, in subordine, il riconoscimento del regime del margine.

L’impugnazione era dichiarata inammissibile dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto per essere stato il ricorso proposto in assenza di mandato. La CTR, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava ammissibile l’originario ricorso, ma riteneva inammissibile l’atto di gravame per l’omessa riproposizione delle censure di merito.

Golden Age Srl ricorre per cassazione con dieci motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 56 e 53, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per aver la CTR ritenuto inammissibile l’atto di gravame per la mancata specifica riproposizione delle originarie domande di merito, con formazione del giudicato interno, ancorchè il giudice di primo grado avesse dichiarato inammissibile il ricorso.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Occorre rilevare che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento – come il corrispondente art. 346 c.p.c., – all’appellato, e non all’appellante (v. Cass. n. 10906 del 26/05/2016; Cass. n. 13695 del 12/06/2009), sicchè erra la CTR nell’applicare a quest’ultimo la citata disposizione.

Nella fattispecie, invece, la disposizione pertinente da applicare doveva essere individuata nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, corrispondente dall’art. 342 c.p.c., sicchè – secondo il consolidato orientamento della Corte – “qualora l’impugnazione investa una pronuncia in rito che abbia negato il diritto alla pronuncia nel merito (nella specie, una sentenza della commissione tributaria provinciale che si era limitata a dichiarare la tardività dell’atto introduttivo, senza quindi prenderlo in esame), l’appellante può limitarsi nel gravame a denunciare l’erroneità della decisione ed a richiamare l’atto introduttivo del primo grado, senza bisogno di riprodurne le ragioni di merito, di cui il giudice del gravame può prendere conoscenza visionando l’atto nel fascicolo dell’appellante ovvero in quello d’ufficio di primo grado, atteso che dall’accoglimento dell’impugnazione discende l’integrale devoluzione al giudice dell’appello del compito di decidere tutte le questioni dedotte nel giudizio di primo grado” (v. Cass. n. 5031 del 08/03/2005; Cass. n. 6481 del 17/03/2010; Cass. n. 22954 del 04/11/2011).

Si è altresì affermato, con specifico riguardo a controversie in materia tributaria, che “in tema di appello, la regola per cui le domande non esaminate perchè ritenute assorbite, pur non potendo costituire oggetto di motivo d’appello, devono comunque essere riproposte ai sensi dell’art. 346 c.p.c., non trova applicazione in caso di impugnazione della decisione che ha giudicato inammissibile il ricorso di primo grado, la quale costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, specialmente quando tale volontà sia anche chiaramente espressa con l’esplicito rinvio, nelle conclusioni dei motivi di appello, al ricorso introduttivo, non avendo altrimenti alcuna valida e concreta ragione la sola impugnativa della questione preliminare di rito” (Cass. n. 1322 del 19/01/2018; Cass. n. 19216 del 02/08/2017; Cass. n. 13855 del 09/06/2010).

Per completezza, infine, va rilevato, che la Corte, anche nei casi in cui abbia fatto applicazione dell’art. 346 c.p.c., con riguardo alla posizione dell’appellante, ha, in realtà, assegnato risalto al medesimo principio poichè il richiamo al precedente giudizio era, in concreto, “privo di ogni rinvio alle difese ed ai contenuti della domanda di merito posta al giudice di primo grado” (v. Cass. n. 20064 del 02/09/2013; da ultimo v. anche Cass. n. 13768 del 31/05/2018, che, in motivazione, esclude ogni necessità di “trascrizione delle difese spiegate e delle istanze illustrate in primo grado che devono intendersi implicitamente richiamate”).

2.2. Nella specie, la contribuente aveva esplicitamente concluso chiedendo “in via principale, l’infondatezza dell’avviso di accertamento succitato e per l’effetto annullare il medesimo ritenendo quanto richiesto non dovuto e/o errato nel loro ammontare; – in via subordinata, nell’ipotesi in cui non sia accolgano le richieste di cui ai punti sopra indicati ridurre la pretesa riconoscendo l’applicazione del regime del margine o secondo l’importo che codesta autorità riterrà congruo; -…”, indicazione che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, basta a investire il giudice d’appello della domanda riguardante l’atto impositivo impugnato senza che fosse necessaria la riproposizione in appello anche dei motivi di censura, rientrando, alla luce dei principi sopra affermati, nel potere-dovere del giudice enucleare, nell’ambito del ricorso originario, il contenuto ancora attuale e quello assorbito dalla precedente dichiarazione di inammissibilità.

3. I restanti motivi – con cui si deducono le questioni di merito sulla pretesa e sulle sanzioni, nonchè vizi processuali per omessa pronuncia e omessa motivazione – sono inammissibili per difetto di interesse.

Il giudice d’appello, nel dichiarare inammissibile la domanda, si è infatti spogliato della potestas iudicandi sul relativo merito, sicchè l’ulteriore statuizione contenuta nella sentenza deve ritenersi espressa solo ad abundantiam, neppure essendo onere della parte proporne specifica impugnazione (v. Sez. U, n. 24469 del 30/10/2013; Cass. n. 30393 del 19/12/2017; v. inoltre Cass. n. 101 del 04/01/2017; Cass. n. 16410 del 21/06/2018).

4. In accoglimento del primo motivo del ricorso, inammissibili gli altri, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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