Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3358 del 13/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3358 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

SENTENZA

sul ricorso 11573-2008 proposto da:
BOELLA LUIGI, REPETTO TERESA FRANCA, BOELA CINZIA,
BOELA IVANO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
PIETRO DELLA VALLE 2,

presso lo studio dell’avvocato

BALDASSARINI DESIDERIO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FANTE LUIGI giusta delega in
atti;
– ricorrenti contro

SOFFIANTINO FRANCO, ALBANI SANDRA, RODARI ADRIANO,
SPALLA GIOVANNI;

1

Data pubblicazione: 13/02/2014

- intimati –

sul ricorso 15593-2008 proposto da:
ALBANI SANDRA, SOFFIANTINO FRANCO, elettivamente
domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

GENOVA, VIA PALESTRO 12/3, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

REPETTO TERESA FRANCA, BOELA CINZIA, BOELLA LUIGI,
BOELA IVANO, FANTE LUIGI, BALDASSARINI DESIDERIO;
– controricorrenti nonchè contro

RODARI ADRIANO, SPALLA GIOVANNI;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1111/2007 della CORTE
D’APPELLO di GENOVA, depositata il 23/10/2007 R.G.N.
454/2002 e 499/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/12/2013 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso

Der

l’inammisibllits’ del rieùrso

assorbito il ricorsú incidentale.

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principale,

dall’avvocato PODENZANA BONVINO DAVIDE in 16122

R.g. 11573 + 15593\2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1992 Enrico Boela, Luigi Boella e Teresa Repetto, proprietari degli appartamenti in
Genova, piazza s. Bartolomeo dell’Olivella 8, interni 12 e 12 a della scala B convenivano
in giudizio Soffiantino Franco e Albani Sandra, proprietari del sottostante appartamento

ristnitturazione dell’appartamento, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
subiti a carico dei loro appartamenti a seguito dei lavori di ristrutturazione eseguiti

nell’interno 9. I convenuti chiamavano in causa Spalla Giovanni, progettista e direttore
dei lavori. Il Tribunale di Genova con sentenza n. 3123 del 2001 dichiarò responsabili
dell’evento dannoso lo Spalla e il Rodari , condannò tutti i convenuti a risarcire il danno
subito dagli attori, e Spalla e Rodari a manlevare i coniugi Soffiantino e Albaní dalle
conseguenze derivanti dall’accoglimento della domanda degli attori.
La Corte d’Appello di Genova con la sentenza n. 1111 del 2007 in parziale riforma della
sentenza di primo grado ed in accoglimento dell’appello incidentale dei coniugi
Soffiantino – Albani rigettava la domanda degli originali attori contro i proprietari
dell’appartamento sito all’interno 9, e condannava il solo Rodali, titolare dell’impresa di
ristrutturazioni, a risarcire loro i danni, nonché l’arch. Spalla a manlevarlo nella misura
dell’80%. In particolare, la Corte d’appello , sul punto che ancora qui interessa,

condividendo le risultanze della c.t.u. individuava la causa esclusiva dei danni verificatisi
a carico dei due appartamenti sovrastanti, a seguito di una ristrutturazione definita
rischiosa dal c.t.u. in quanto comprensiva di radicali demolizioni delle pareti divisorie e
ricostruzioni delle stesse, nell’ambito di un appartamento inserito in un antico edificio
convenutale, nell’errata scelta di sostituire le travi del solaio con travi non dotate di una
adeguata stagionatura, il che aveva provocato un distacco tra legno e intonaco. Sulla
posizione dei proprietari dell’appartamento int. 9 il giudice di prime cure aveva ritenuto
che essi rispondessero per custodia, non avendo adeguatamente provato che l’obbligo di
custodia e le conseguenti responsabilità si fossero trasferiti sull’appaltatore. La corte
rilevava invece che il danno non proveniva in sé, dall’appartamento int. 9, ma dalle travi
R.G. 11573 e 15593\2008

3

sito all’interno 9, e Rodari Adriano, titolare della impresa edile che aveva eseguito la

ivi immesse da Spalla e Rodari, in relazione alle quali nessuna possibilità né onere di
custodia gravava sui proprietari dell’immobile.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Repetto Teresa Franca,
Boela Cinzia e Boela Ivano quali eredi di Boela Enrico, deceduto, e Boella Luigi sulla
base di un motivo. I soli Franco Soffiantino e Sandra Albani in Soffiantino resistono
con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale articolato in due motivi. I

attività difensive.
I ricorrenti hanno inviato per posta memoria illustrativa pervenuta in data 9 dicembre
2013.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il ricorso principale e il ricorso incidentale proposti avverso la stessa
sentenza vanno riuniti, ex art. 335 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso, i proprietari degli appartamenti siti agli interni 12 e 12 a
dello stabile di piazza s. Bartolomeo all’Olivella 8 in Genova hanno proposto ricorso
per cassazione nei soli confronti dei coniugi Soffiantino e Albani, proprietari
dell’appartamento sottostante sito all’interno 9, impugnando solo il punto della sentenza
di appello che ha escluso la responsabilità di questi ultimi in ordine ai danni verificatisi
nell’appartamento dei ricorrenti, per violazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360
n. 3 c.p.c. Essi sottopongono alla Corte il seguente quesito : se, avendo essi subito un
danno ai loro immobili a causa dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell’appartamento
sottostante da una impresa edile, su progetto e sotto la direzione dei lavori di un
architetto, e in particolare in conseguenza della immissione di nuove travi nel solaio che
separa gli immobili, sussista la responsabilità per custodia dei proprietari
dell’appartamento sottostante, sul presupposto che tale responsabilità possa qualificarsi
come oggettiva e che l’operato dell’impresa e del direttore dei lavori non possano
considerarsi come caso fortuito, atto ad interrompere il nesso causale tra la cosa in
custodia e il danno.
In particolare, i ricorrenti sottolineano che la responsabilità del proprietario
dell’appartamento per i danni provocati a terzi ricada nella responsabilità per custodia,
R.G. 11573 e 15593 \ 2008

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ricorrenti hanno depositato controricorso. Gli altri due intimati non hanno svolto

di natura oggettiva, in quanto si fonda non su un comportamento o su una attività del
custode ma su una relazione tra questi e la cosa dannosa e può essere esclusa solo se il
custode provi il fortuito ovvero il realizzarsi di un evento imprevedibile che recida il
nesso causale tra la cosa e il danno, e che sussiste a prescindere dalla possibilità da parte
del proprietario di esercitare una effettiva sorveglianza durante i lavori. Evidenziano che

Soffiantino- Albani, ovvero per le travi immesse nel solaio, che non può essere
ricondotto alla ipotesi del caso fortuito.
I controricorrenti Soffiantino e Albani resistono con controricorso e propongono due
motivi di ricorso incidentale.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, sostengono, in caso di accoglimento del
ricorso principale e quindi di affermazione di una responsabilità per custodia in capo ai
proprietari dell’immobile, l’intervenuta violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.,
per aver omesso la corte d’appello una idonea motivazione sul punto, pur fatto oggetto
di domanda da parte loro con il motivo 1 b dell’appello incidentale, se fosse o meno
configurabile un rapporto di custodia con la cosa o se esso fosse venuto meno per il
fatto che l’appartamento fosse in realtà ridotto a mero cantiere, nella esclusiva
disponibilità del Rodari e dello Spalla. All’interno di questo motivo di ricorso lamentano
che la corte d’appello non abbia neppure menzionato in sentenza un documento
prodotto in sede di appello come documento 4, e del quale pure le parti avevano
discusso in comparsa conclusionale, ovvero il verbale di consegna in data 6.7.1987 tra i
Soffiantino, da una parte e gli Spalla e Rodari, dall’altro implicante il trasferimento anche
formale a questi ultimi del possesso del cantiere, con conseguente trasferimento
dell’obbligo di custodia in capo al progettista e direttore dei lavori dalla presa in
consegna e per tutta la durata delle opere.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale i contro ricorrenti lamentano, in caso di
accoglimento del motivo di ricorso avversario, il rigetto della domanda di manleva
proposta dai Soffiantino nei confronti dei sig. Spalla e Rodari. Osservano che la
condanna alla manleva emanata dal giudice di primo grado è stata revocata sul
presupposto che i Soffiantino non siano stati condannati, il che fa venir meno il
R.G. 11573 e 15593\2008

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nella specie il danno si è verificato proprio per un fattore interno alla proprietà dei

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fondamento della manleva essendo stati ritenuti esclusivi responsabili dei danni subiti dai
proprietari degli appartamenti soprastanti l’appaltatore e il progettista. Qualora venisse
accolto il primo motivo di ricorso e quindi si riaprisse la possibilità di una responsabilità
per custodia dei Soffiantino ed Albani, si riproporrebbe l’esigenza di affermare la
sussistenza dell’obbligazione dei sig. Spalla e Rodari a manlevare integralmente, ciascuno
per la quota di responsabilità di sua spettanza, i contro ricorrenti.

La sentenza impugnata non si è pronunciata sulla natura, oggettiva o meno, della
responsabilità per custodia del proprietario dell’immobile, ma ha escluso radicalmente
nella fattispecie sottoposta al suo esame la stessa sussistenza del nesso causale tra
l’appartamento sottostante, in sé considerato, e il danno verificatosi negli appartamenti
sovrastanti, ritenendo che la catena causale collegasse esclusivamente l’errata scelta
tecnica e di installazione dei due professionisti ( che posero in opera delle travi con una
eccessiva percentuale di umidità) e il danno subito dagli appartamenti soprastanti. La
corte territoriale infatti a pag. 17-18 afferma che ” La causa dei danni deve quindi attribuirsi
alla scelta e alla posa in opera di travi inidonee per il loro eccessivo grado di umidità ad assolvere le
funzioni che il progettista intendeva loro assegnare, come esaurientemente .spiegato dal c.t.u. e come
correttamente n:preso e fatto proprio dal Tribunale nella sentena impugnata che sul punto merita di
essere confermata”. La Corte territoriale ha accolto l’appello incidentale dei coniugi
Soffiantino-Albani non condividendo le conclusioni cui era pervenuto il giudice di prime
cure, che li aveva ritenuti di per sé responsabili ex art. 2051 c.c. per il solo fatto di essere
proprietari dell’appartamento ove era stata maldestramente eseguita la ristrutturazione.
La corte d’appello procedendo nella motivazione non affronta la questione della
configurabilità di una responsabilità per custodia in capo ai proprietari dell’appartamento
sito all’interno 9, e di conseguenza non affronta neppure la questione della natura di
tale responsabilità, se oggettiva o meno, o della prova liberatoria. La sua indagine
ricostruttiva si ferma prima / ovvero alla individuazione di un diverso nesso causale
all’origine del danno : essa i infatti/ ritiene sussistente il nesso causale non tra
appartamento sottostante e danni negli appartamenti sovrastanti ma tra l’immissione
delle travi, da parte di impresa e direttore dei lavori, e danno, precisando che sulle travi i
R.G. 11573 e 15593\2008

6.

Il motivo di ricorso principale va rigettato.

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proprietari dell’appartamento non avrebbero potuto esercitare alcuna signoria. La corte
stabilisce quindi una diversa catena di responsabilità escludendo che l’appartamento dei
Soffiantino sia causa esclusiva o anche concausa del danno ed evidenziando che
l’immissione delle travi, che costituiscono un aliquid novi inserito da terzi nella struttura
dell’edificio “ha avuto si atta esclusiva idoneità causale dannosa”. Essendo stata esclusa
radicalmente la esistenza del nesso di causalità, la prova della cui esistenza è a carico

su questo punto. Come osservano i controricorrenti, tale scelta ricostruttiva avrebbe
potuto essere censurata eventualmente sotto il profilo del vizio di motivazione ( ex art.
360, primo comma, n. 5 c.p.c.), ma non lo è stata, quindi i controricorrenti ritengono che
sul punto si sia formato il giudicato interno. La censura dei ricorrenti, che si appunta sul
fatto che la corte abbia negato la configurabilità di una responsabilità per custodia, non
coglie nel segno.
Entrambi i motivi del ricorso incidentale sono intimamente condizionati
all’accoglimento del motivo di ricorso principale, che porterebbe a riconsiderare la
configurabilità o meno di una responsabilità per custodia in capo ai proprietari
dell’appartamento oggetto dei lavori di ristrutturazione ed anche la configurabilità
dell’obbligo di manleva in capo ad appaltatore e direttore dei lavori, responsabili
sostanziali dei danni, nei confronti dei Soffiantino e Albani, qualora venisse affermata la
responsabilità di questi ultimi per custodia.Va detto che preliminare all’esame nel merito
del ricorso incidentale, anche se condizionato, è la verifica positiva della sua
ammissibilità, in quanto il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come
condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte
che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello; quest’ultima, del resto,
non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal
giudice d’appello, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la
possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di
rinvio ( in questo senso, tra le altre, Cass. n.25821 del 2009). Nel caso di specie, i
controricorrenti sono stati soccombenti in appello in relazione alla sola domanda di
manleva, quindi il primo motivo di ricorso incidentale , che mira a far affermare
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dell’attore, la sentenza avrebbe dovuto essere direttamente ed adeguatamente censurata

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a etmarei l’esimente del caso fortuito nel caso fosse ritenuta configurabile una
responsabilità per custodia, solleva una questione che avrebbe potuto essere
eventualmente proposta al giudice del rinvio in caso di accoglimento del ricorso
principale. E’ invece ammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato,
proposto in relazione al punto della domanda rispetto alla quale i contro ricorrenti sono

rigettato la domanda dei Soffiantino- Albani avendo ritenuto insussistente la
responsabilità dei proprietari della appartamento sottostante); quanto ad esso, il rigetto
del ricorso principale esime dall’esaminare nel merito il ricorso incidentale.
L’esito del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.
Riunisce le cause e rigetta sia il ricorso principale che il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il 13.12.2013

stati soccombenti in appello ( in relazione all’obbligo di manleva il giudice di appello ha

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