Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3358 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. III, 12/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22200/2005 proposto da:

D.V., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato MASTROBUONO

Sebastiano, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOZE

SERGIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio dell’avvocato

LIBERTINI Mario, che 10 rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 385/2004 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

Sezione Prima Civile, emessa il 16/06/2004, depositata il 09/08/2004;

R.G.N. 86/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato MOZE SERGIO;

udito l’Avvocato PRISCILLA PETTITI con delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per inammissibilità del ricorso

e in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con libello introduttivo del 15 aprile 2003 F.E., premesso di esser proprietario di un immobile condotto in locazione, a uso albergo, da D.V., chiedeva che il contratto venisse dichiarato risolto, avendo egli appreso dalla notifica di un ricorso per denuncia di nuova opera, che la D. aveva adibito alcune stanze del cespite a sua privata abitazione, così effettuando arbitrariamente un cambio di destinazione, in violazione dell’art. 9 del contratto di locazione.

Resisteva la D., eccependo che l’assegnazione di due delle tredici stanze di cui si componeva il bene locato a suo alloggio personale non costituiva mutamento di destinazione, tanto più che era funzionale al corretto espletamento dell’attività imprenditoriale.

Con sentenza dell’11 dicembre 2003 il giudice adito, in accoglimento della domanda attrice, dichiarava risolto il contratto per inadempimento della convenuta, condannando la stessa al rilascio dell’immobile.

Proposto gravame, la Corte d’appello di Trieste, in data 9 agosto 2004, lo respingeva.

In motivazione osservava il giudicante che, anche a voler ritenere inderogabile il termine di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 80, esso era comunque stato rispettato, avendo il F. agito per la risoluzione ben prima della scadenza di tre mesi dal momento in cui aveva avuto conoscenza della destinazione dell’immobile a uso diverso da quello pattuito. Tale conoscenza era infatti stata sicuramente acquisita al momento della notifica della denuncia di nuova opera con la quale la conduttrice aveva confessato l’avvenuto cambio d’uso, mentre privo di riscontro era rimasto l’assunto che il F. ne fosse già al corrente. Nè, secondo la Corte territoriale, era rilevante che la circostanza fosse astrattamente conoscibile dal locatore, risultando essa dai registri anagrafici della popolazione residente e dalla limitazione a undici camere dell’autorizzazione amministrativa. Non vi era infatti alcun obbligo del locatore di acquisire informazioni presso i pubblici uffici.

Quanto all’eccezione di prescrizione sollevata dall’appellante, senza ulteriori specificazioni, essa era in ogni caso infondata, avendo il ricorrente, per quanto innanzi detto, reagito tempestivamente all’inadempimento della controparte.

Riportato il contenuto dell’art. 9 del contratto di locazione, ed evidenziato che esso conteneva non già una mera clausola di stile, ma una vera e propria clausola risolutiva espressa, rilevava la Corte che l’attore, pur senza ricorrere a formule sacramentali, l’aveva chiaramente evocata nell’atto introduttivo del giudizio, di talchè doveva ritenersi azionata la tutela di cui all’art. 1456 cod. civ..

Osservava infine, in ordine alla sussistenza del lamentato inadempimento, che le due camere escluse dall’autorizzazione, pur non potendo essere date in locazione ai clienti, ben avrebbero potuto e dovuto essere adibite a servizio dell’albergo.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione D.V..

Resiste con controricorso F.E..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Si premette che l’impugnante, dopo avere enunciato di proporre formale ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, e cioè per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, non ha formulato specifici e distinti motivi di ricorso, ma ha cumulativamente esplicitato varie argomentazioni critiche al provvedimento impugnato.

Nell’esposizione delle censure si seguirà pertanto il medesimo schema, perchè ciò consentirà di meglio cogliere le ragioni delle conseguenze che se ne vanno a trarre.

1.1 Secondo la ricorrente il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile locato, attuato unilateralmente dal conduttore, oggetto della disciplina dettata dalla L. n. 392 del 1978, art. 80, sarebbe solo quello che determina l’applicabilità di un diverso regime giuridico, laddove nella fattispecie la destinazione di due delle tredici stanze oggetto della locazione a uso personale della conduttrice non determinava alcuna modifica di tal fatta. La Corte territoriale non avrebbe peraltro percepito l’esatta portata dell’eccezione di prescrizione da essa opposta, la quale era, per cosi dire, in re ipsa, essendo stata l’azione promossa dopo oltre dieci anni dal momento in cui la pretesa inadempienza sarebbe stata perpetrata. Ha poi lamentato la ricorrente che il giudice di merito abbia applicato alla fattispecie l’art. 1456 cod. civ., laddove l’attore aveva chiesto la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 cod. civ., contestando, in ogni caso, l’assunto del decidente secondo cui la clausola di cui all’art. 9 del contratto di locazione non era meramente di stile. In proposito ha sostenuto che l’inadempimento ascritto alla conduttrice non era comunque di gravita tale da incidere sulla stessa causa del contratto e ciò tanto più che la locataria risiedeva nell’immobile locato sin dal momento della sua conclusione e che l’autorizzazione comunale all’esercizio alberghiero riguardava solo undici delle tredici stanze di cui si componeva l’immobile, di modo che le altre due dovevano necessariamente essere adibite ad uso diverso. Ha infine ricordato, in tale prospettiva, che le disposizioni in materia di pubblica sicurezza (R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, punto 5 dell’ultima pagina) impongono la costante presenza presso la struttura del proprietario o di altra persona qualificata che si occupi della gestione della pensione.

2.1 Ritiene il collegio che i motivi di ricorso, così formulati, non rispettino il paradigma normativo di cui all’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, e che, conseguentemente, l’impugnazione debba essere dichiarata inammissibile.

Non par dubbio infatti che i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo la locuzione usata nella norma innanzi richiamata, nel testo antecedente alle modifiche introdotte, in parte qua, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, devono, comunque, avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, con esatta individuazione, anzitutto, del capo di pronunzia oggetto di ricorso.

In particolare, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, la denuncia di ciascuna violazione o falsa applicazione di norme o principi di diritto deve essere accompagnata dalla esatta enucleazione della disposizione pretesamente inosservata, nonchè dalla esposizione delle argomentazioni che la sorreggono, non reputandosi al riguardo sufficiente una censura meramente assertiva, non seguita da alcuna dimostrazione. Ne deriva che, quando nel ricorso per cassazione venga denunciata genericamente e astrattamente violazione e falsa applicazione della legge, senza il richiamo a specifiche disposizioni normative, nè vengano indicate con precisione le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina – il motivo è inammissibile, poichè non consente alla Corte di cassazione di adempiere il proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione, al fine di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonchè l’unità del diritto oggettivo nazionale (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65; confr. Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108;

Cass. 29 novembre 2005, n. 26048).

E parimente le critiche formulate all’apparato argomentativo devono illustrare le allegate carenze motivazionali, tenendo conto che il vizio di mancanza o insufficienza della motivazione sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile un vuoto argomentativo o una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittorietà della motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendo, e cioè l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata. (confr. Cass. civ., 5^, 3 agosto 2007, n. 17125).

2.2 Pacifico quanto precede, la tecnica espositiva del ricorso non consente la sicura enucleazione nè del numero, nè della tipologia delle censure formulate, nè delle ragioni addotte a sostegno di ciascun motivo, essendo esse, come detto innanzi, cumulativamente e confusamente esposte, con chiara violazione del disposto dell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 4.

2.3 Per puro scrupolo di completezza, si precisa ulteriormente quanto segue.

L’assunto secondo cui la destinazione di due delle tredici stanze locate ad uso personale del conduttore non modificava il regime giuridico della locazione ed era come tale irrilevante ai fini dell’applicabilità del menzionato art. 80, oltre che infondata, alla luce del disposto della L. n. 392 del 1978, artt. 1 e 27, è nuova, non essendo stata in alcun modo trattata nella sentenza impugnata ed essendo pertanto estranea al thema decidendum del giudizio di appello. Nè la ricorrente ha adempiuto all’onere di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, con le specificazione necessarie al rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1^, 31 agosto 2007, n. 18440).

Quanto poi alla eccezione di prescrizione, con essa, a ben vedere, l’impugnante oppone non già un fatto estintivo dell’altrui pretesa, ma un profilo di infondatezza della domanda attrice, negando in radice la stessa sussistenza di un cambio di destinazione, per essere l’uso abitativo di parte dell’immobile locato addirittura preesistente alla locazione e conosciuto o conoscibile dal locatore.

Al riguardo è allora sufficiente rilevare che trattasi di aspetto ampiamente scrutinato dal giudice di merito che del suo convincimento ha dato congrua e appagante motivazione.

In realtà le critiche, deducendo in termini puramente assertivi il malgoverno del materiale istruttorio, tendono surrettiziamente a introdurre una revisione del merito del convincimento del giudice di appello, preclusa in sede di legittimità.

A ciò aggiungasi che l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, in generale, costituisce attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale – che vanno in ogni caso specificamente individuati – ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (confr. Cass. civ., 1^, 6 febbraio 2009, n. 2997).

Quanto poi alle contestazioni relative al tipo di tutela azionata dall’attore, è giurisprudenza costante di questa Corte che, nell’esercizio del potere di qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa – così come desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio – nonchè del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta, e di non sostituire d’ufficio una diversa azione alla tutela formalmente invocata (confr. Cass. civ., 1^, 20 marzo 1999, n. 2574). E a tali criteri si è incontestabilmente attenuto il giudice a quo.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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