Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3358 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. I, 10/02/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 10/02/2021), n.3358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15696-2019 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato VINCENZO IACOVINO, che lo rappresenta e difende giusta

procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO n. 610/2019,

depositato in data 2.4.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17.12.2020 dal Consigliere Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

A.P. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione del decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Campobasso aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria;

il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1.1. con il primo motivo si denuncia, in rubrica, “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 “A”, Convenzione di Ginevra sul diritto a ottenere lo status di rifugiato e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, (in uno con l’art. 10 Cost. Italiana), norme poste a base del ricorso di prime cure in via principale, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, costituenti domande gradate in prime cure, norme relative, rispettivamente, alla disciplina dello status di rifugiato, alla cd. protezione sussidiaria e alla cd. protezione umanitaria, costituenti sub-specie della materia della protezione internazionale. Motivo ex art. 360 c.p.c., n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; Motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria su fatti decisivi e questioni controverse; Motivi ex art. 360, c.p.c., n. 3, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti”, e si deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, in nessuna delle tre forme richieste, pur in presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi a ciò necessari, in considerazione del racconto del richiedente, avuto riguardo alla sua zona di provenienza (Nigeria, Lagos State), in cui si registrava una situazione di conflitto interno e di assenza delle guarentigie fondamentali dei diritti civili, sulla base di fonti qualificate riportate in ricorso;

1.2. le censure vanno accolte nei limiti di seguito illustrati;

1.3. va respinta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, atteso che suo presupposto essenziale è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d’origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza a un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate (cfr. Cass. n. 30969/2019), mentre nel caso in esame la richiesta di protezione internazionale si basa sul rischio di violenza generalizzata nel Paese di origine del ricorrente;

1.4. con riguardo alla richiesta di protezione internazionale sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), come recentemente affermato da questa Corte, in tema di protezione internazionale, il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del Giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (cfr. Cass. n. 13255/2020);

1.5. la pronuncia impugnata non si è attenuta a simili principi;

1.6. infatti, a fronte di una domanda che si imperniava anche sul paventato rischio di subire un grave danno in caso di rimpatrio a causa della situazione di violenza diffusa ed indiscriminata nella zona di provenienza del richiedente (Nigeria, regione del Lagos State), era onere dei Giudici di merito, nel vagliare la fondatezza della sua domanda, prendere in esame le condizioni esistenti nella regione di provenienza del richiedente asilo e nell’assolvere questo obbligo il collegio del merito era tenuto a spiegare in base a quali specifiche fonti aveva ritenuto inesistente lo stato di violenza diffusa paventato dal ricorrente, onde dare conto della puntualità e attualità della propria verifica e fare così in modo che la motivazione assumesse carattere effettivo;

1.7. nel caso di specie, il Tribunale ha valutato in maniera generica la situazione del suo paese di provenienza, senza indicare, nel ritenere insussistente una situazione di violenza diffusa ed indiscriminata, la consultata fonte internazionale aggiornata, qualificata ed autorevole, non potendo, allo scopo, ritenersi sufficiente il mero richiamo ad un singolo precedente giurisprudenziale di legittimità;

1.8. va inoltre evidenziato che da quanto emerge dallo stesso decreto impugnato il ricorrente aveva specificamente formulato, sia innanzi alla Commissione Territoriale che nel ricorso, anche la richiesta di protezione internazionale sussidiaria in relazione alla situazione politica del Paese di provenienza in relazione alla sussistenza di una situazione di violenza diffusa ed indiscriminata, il che esclude, come invece affermato dal Tribunale, che il ricorrente non avesse mai dedotto alcunchè al riguardo;

2. le doglianze del richiedente trovano quindi fondamento e restano assorbiti sia la censura relativa al mancato riconoscimento della protezione internazionale umanitaria, sia il secondo motivo, che deduce violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2, e art. 136, comma 2, in quanto il Tribunale avrebbe disposto la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a motivo dell’insussistenza originaria dei presupposti per l’ammissione, benchè tale revoca potesse essere ordinata soltanto a seguito dell’accertamento della sussistenza di dolo o colpa grave in capo alla parte, condizioni che nel caso di specie non potevano essere ravvisate quanto meno tenuto conto della situazione interna della Nigeria, regione del Lagos State;

3. il decreto impugnato andrà dunque cassato nei limiti dianzi indicati, con rinvio della causa al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, il quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

 

 

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