Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33579 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2018, (ud. 13/11/2018, dep. 28/12/2018), n.33579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23216/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende come per legge;

– ricorrente –

contro

ITALDESIGN-GIUGIARO S.P.A., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta delega

a margine del controricorso, dall’avv. Gabriele Escalar e dall’avv.

Livia Salvini, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma,

Viale Giuseppe Mazzini, n. 11;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/25/12 della Commissione Tributaria

regionale del Piemonte depositata il 15 giugno 2012;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13/11/2018 dal

Consigliere Pasqualina Anna Piera Condello;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale, dott.ssa Immacolata Zeno, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbimento del

secondo;

udito il difensore della parte ricorrente, avv. Gianmarco Rocchitta;

udito il difensore della parte controricorrente, avv. Gabriele

Escalar.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino che, accogliendo i ricorsi riuniti proposti dalla società Italdesign-Giugiaro s.p.a., aveva annullato tre avvisi di accertamento.

Gli atti impositivi traevano origine dal controllo formale della documentazione prodotta dalla contribuente, acquisita nell’ambito del controllo formale della dichiarazione modello CNM 2005 presentata per l’anno 2004, all’esito del quale l’Ufficio aveva ritenuto che i crediti di imposta per redditi prodotti all’estero, esposti nel quadro GN dell’Unico 2005 e poi confluiti al rigo CN9 del modello CNM 2005 per complessivi Euro 3.519.445,00, non potessero essere detratti dall’Ires dovuta in base alla dichiarazione del consolidato fiscale facente capo alla Italdesign-Giugiario s.p.a.; in particolare, rilevando che tali crediti, per l’importo di Euro 3.518.656,00, non erano relativi ad imposte definitivamente assolte all’estero, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 165, l’Ufficio aveva proceduto, con un primo avviso di accertamento, alla rettifica della dichiarazione Unico 2005 della consolidata Italdesign-Giugiaro s.p.a e, con altro avviso di accertamento, alla rettifica in aumento, ai sensi dell’art. 118 t.u.i.r., dell’imposta complessiva scaturente dalla dichiarazione presentata dalla società in qualità di consolidante, nonchè alla notifica di atto di contestazione al fine di far valere la responsabilità della consolidata, ai sensi dell’art. 127 t.u.i.r..

La società appellata eccepiva che gli avvisi oggetto del contendere reiteravano una pretesa impositiva dichiarata infondata con sentenza n. 196/17/09 della Commissione provinciale di Torino, già passata in giudicato per intervenuta rinuncia all’appello da parte dell’Ufficio, pronunciata in relazione ad altro ricorso proposto dalla Italdesign-Giugiaro s.p.a. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa a seguito di controllo formale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis.

La Commissione tributaria regionale, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado, rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate, osservando che gli atti impositivi impugnati afferivano a pretesa tributaria già decisa con sentenza passata in giudicato e che detto giudicato, sebbene si riferisse alla cartella di pagamento, spiegava efficacia espansiva anche in ordine agli altri avvisi di accertamento, risultando immutati negli atti impositivi gli elementi costitutivi e la qualificazione giuridica dei fatti.

Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza l’Agenzia delle Entrate, con due motivi, cui resiste la società Italdesign-Giugiario s.p.a. mediante controricorso.

La contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la difesa erariale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e contraddittoria o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Commissione regionale erroneamente ritenuto inaccoglibile l’appello sulla base di un giudicato esterno, la cui esistenza era stata motivata in modo contraddittorio o, comunque, insufficiente.

Al riguardo, espone che dalla lettura della sentenza n. 196/17/09, emessa nell’ambito del giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale relativa all’anno d’imposta 2004 ed ormai divenuta definitiva, emergeva che i giudici di primo grado avevano accolto il ricorso sul presupposto che la cartella fosse nulla per difetto di motivazione, per inammissibilità del ricorso alla procedura di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter e per tardività e che le considerazioni esposte in relazione alla infondatezza nel merito della pretesa costituivano semplici obiter dicta, insuscettibili come tali di spiegare efficacia di cosa giudicata.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione delle Convenzioni sulla doppia imposizione Italia-Brasile, artt. 7, 12, 23 (ratificata con L. n. 844 del 1980), Italia-Cina (ratificata con L. n. 376 del 1989), Italia- Corea del sud (ratificata con L. n. 199 del 1992), della convenzione sulla doppia imposizione Italia-Grecia, artt. 7, 12, 24 (ratificata con L. n. 445 del 1989) e dell’art. 165 t.u.i.r., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio e nullità della sentenza (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Eccepisce che la sentenza impugnata ha natura meramente apparente perchè si limita a riprodurre parte del contenuto della sentenza di primo grado, affermando di “condividerla”, e lamenta che non è dato comprendere per quale ragione i giudici di appello abbiano ritenuto che i compensi percepiti dalla società possano essere qualificati come “corrispettivo per l’utilizzazione, da parte dei costruttori di auto estere, di processi formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale “e perchè abbiano” ritenuto irrilevanti le allegazioni dell’Ufficio” che inducevano a ritenere avvenuta una vera e propria cessione di beni (prototipi di autovetture).

Contesta, altresì, l’erronea applicazione delle disposizioni convenzionali, assumendo che ” la pretesa che la qualificazione operata dal Paese della fonte diventi vincolante anche per il paese della residenza non trova un solido riferimento nel testo del modello OCSE che le convenzioni de quibus ricalcano tutte”.

3. La controricorrente ha, in via preliminare, eccepito la inammissibilità del primo motivo di ricorso, evidenziando che, sebbene l’Agenzia delle Entrate contesti ai giudici di appello l’erronea interpretazione del giudicato derivante dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale n. 196 del 2009, essa ha tuttavia omesso di trascriverne nel ricorso il contenuto integrale.

4. La eccezione è fondata.

5. La doglianza fatta valere dall’Agenzia delle Entrate si presenta del tutto carente sotto il profilo dell’autosufficienza, in quanto omette di riportare integralmente il tenore della sentenza n. 196/17/09 emessa tra le parti dalla Commissione tributaria provinciale e posta dalla Commissione tributaria regionale a fondamento della decisione oggetto di censura in questa sede di legittimità.

Secondo giurisprudenza di questa Corte ormai consolidata, il giudicato esterno è rilevabile ex officio in ogni stato e grado e costituisce la regola del caso concreto, con la conseguenza che lo stesso è interpretabile dal giudice secondo il principio iura novit curia e quindi indipendentemente dalla circostanza che il giudice a quo abbia o meno pronunciato (Cass n. 24664 del 28/11/2007; Cass. Sez. U., n. 226 del 25/5/2001).

Tuttavia, questa Corte ha posto in evidenza la necessità di coordinare il principio secondo cui l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata direttamente dalla Corte di Cassazione con cognizione piena ed il principio della necessaria autosufficienza del ricorso.

Ha, quindi, avuto cura di affermare che “L’interpretazione di un giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di Cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo d’impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il predetto ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale” (Cass. Sez. U. 27/1/2004 n. 1416; n. 26627 del 13/12/2006; in motivazione Cass. 31/7/2012 n. 13658; Cass. n. 995 del 17/1/2017).

Secondo tale orientamento, pertanto, i motivi di ricorso per cassazione fondati su giudicato esterno devono rispondere alle prescrizioni imposte dall’art. 366 c.p.c., n. 6, e ciò sia mediante la riproduzione del testo della sentenza passata in giudicato, non essendo sufficiente il riassunto sintetico di essa (Cass. 11/2/2015 n. 2617), sia mediante la specifica indicazione della sede in cui essa sarebbe rinvenibile ed esaminabile nel giudizio di legittimità (Cass. n. 21560 del 18/10/2011).

6. L’Agenzia delle Entrate non si è attenuta ai principi sopra richiamati, ma si è limitata a sintetizzare il contenuto della sentenza divenuta res iudicata, per cui, nella fattispecie in esame, la censura non è caratterizzata da specificità e da completezza poichè non consente di esaminare e risolvere immediatamente la questione prospettata.

7. La inammissibilità del primo motivo di ricorso preclude l’esame nel merito dei motivi di ricorso.

8. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la Agenzia delle Entrate al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 25.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA