Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33578 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 18/12/2019), n.33578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3235-2016 proposto da:

P.G., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato VINCENZO DI LORENZO con studio in FRANCAVILLA AL MARE

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 1 giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ORTONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato

LAURA ROSA, rappresentato e difeso dagli avvocati LORENZO DEL

FEDERICO, VALERIA D’ILIO giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1063/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PESCARA, depositata il 14/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/04/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CRISCUOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.G. proponeva ricorso dinnanzi alla CTP di Chieti avverso l’avviso di accertamento ICI relativo all’anno di imposta 2009 lamentando come con detto accertamento l’ente impositore avesse rilevato una diversa destinazione urbanistica di un suo terreno ritenendolo non più “terreno agricolo” bensì “edificabile” sulla base della Delib. del consiglio comunale di Ortona 21 dicembre 2007, di adozione del Piano Regolatore Generale.

A fondamento del ricorso adduceva vari motivi quali: difetto di motivazione degli avvisi, inedificabilità delle particelle a seguito delle sentenze del TAR Abruzzo che avevano annullato sia la delibera di adozione che quella di approvazione del PTG del Comune. l’illegittimità della perizia dell’Agenzia del territorio e della Delib. n. 96 del 2011, con la quale la Giunta Comunale, in ossequio al disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, aveva determinato i valori venali delle aree site nei territorio comunale.

Il COMUNE di Ortona si costituiva concludendo per il rigetto de ricorso. In particolare deduceva la sussistenza del presupposto per l’imposizione sulla base del valore venale dal momento che le sentenze del TAR avevano determinato la caducazione solo della deliberazione di approvazione del PRG e non anche quella di adozione, risalente al 2007.

Con sentenza n. 572/5/2014 a CTP di Chieti rigettava il ricorso del P. che proponeva appello riproponendo le eccezioni già formulate nella prima fase.

Il Comune si costituiva concludendo per il rigetto del gravame.

La CTR Abruzzo con sentenza n. 1063/15 del 12.10.2015 rigettava l’appello con compensazione delle spese.

Avverso tale ultima pronunzia P.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a 4 specifici motivi:

1. Erronea applicazione e/o interpretazione della L.R. Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18, artt. 10 e 11, in relazione all’art. 360, n. 3;

2. Violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5; erronea determinazione del valore delle aree tassabili, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

3. Omessa valutazione di un punto decisivo della controversia riguardante il mancato annullamento delle sanzioni, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

4. Omessa valutazione di un punto decisivo della controversia riguardante il valore delle aree e il mancato esame della perizia di parte allegata all’atto di appello, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il COMUNE di ORTONA ha resistito con controricorso.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata laddove ha affermato che la caducazione della delibera di approvazione del PRG non ha comportato anche quella della delibera di adozione. In particolare, la CTR ha precisato che il collegamento di tipo genetico esistente tra i due atti era da intendere come unilaterale e nel senso che la caducazione della delibera di adozione comporta la caducazione automatica dell’atto di approvazione, ma non viceversa.

In breve, il Giudice d’appello ha affermato che l’annullamento da parte del TAR Abruzzo della delibera di approvazione del PRG non comportava automaticamente anche l’annullamento del provvedimento di adozione, in quanto la L.R. n. 28 del 2011, prevede due procedure distinte per i due atti (art. 10 e art. 11), con la conseguenza che l’adozione e l’approvazione danno origine a procedimenti distinti che, a loro volta, danno origine a due atti autonomi e diversi.

Invece, secondo i ricorrente, essendo i due atti (adozione e approvazione) inscindibili non sarebbe ipotizzabile giuridicamente l’annullamento giurisdizionale della sola delibera di approvazione.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata nell’affermare che le pronunzie del TAR abbiano comportato, nel caso in esame, la caducazione della sola delibera di approvazione ma non anche quella di adozione ha operato in modo corretto e conforme al diritto.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che la delibera di adozione è immediatamente impugnabile in quanto direttamente lesiva di interessi e che l’approvazione del PRG dà vita ad un atto diverso sostanzialmente e formalmente rispetto al piano adottato.

Sulla base di tale principio, al fine di poter comprendere se l’annullamento della delibera di approvazione possa travolgere anche quella di adozione occorre verificare se l’annullamento della prima si fondi su vizi riguardanti esclusivamente a delibera di approvazione ovvero anche su vizi attinenti all’adozione del piano in quanto inerenti proprio alla sostanza dello strumento.

Orbene, dalle sentenze del TAR n. 550 e 557 si evince che l’annullamento della delibera di approvazione del PRG è stato determinato:

1. dal mancato esperimento, prima dell’approvazione del piano, della valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla mancata effettuazione della verifica di assoggettabilità (come previsto dalla Dir. del Parlamento Europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE, e del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 4 e segg.

2. la mancata integrazione, sempre in momento antecedente alla approvazione, del piano, con gli studi di microzonizzazione sismica della L.R. Abruzzo 11 agosto 2011, n. 28, ex art. 5.

Le sentenze del TAR, pertanto, non contengono alcuna valutazione di merito dello strumento urbanistico, limitandosi a riscontrare l’omissione di due attività propedeutiche alla approvazione definitiva. Si tratta, all’evidenza, di illegittimità riguardanti il solo procedimento di approvazione del piano e non anche la deliberazione dello stesso.

Dalla lettura delle sentenze del TAR in combinato disposto del dispositivo e della motivazione, risulta, quindi, confermato come il giudice amministrativo abbia inteso annullare il solo provvedimento di approvazione in quanto emanato senza il previo esperimento delle indicate attività che avrebbero dovuto essere esplicate dopo l’adozione, ma prima dell’approvazione.

Il ricorrente ha censurato l’operato della CTR anche laddove, avrebbe, a suo dire erroneamente, affermato che le aree di sua proprietà, in considerazione del loro inserimento nel piano adottato, sono da ritenere edificabili e come tali sottoposte sulla base di alcune pronunzie di questa Corte dalle quali si enucleerebbe il principio per cui la caducazione dello strumento urbanistico farebbe rivivere quello previgente.

Anzitutto, va rilevata l’inconferenza rispetto alla fattispecie in esame del principio ora esposto in quanto presupponente la integrale caducazione del piano urbanistico. Infatti, ove si ritenga che l’effetto caducatorio abbia riguardato solo la delibera di approvazione, i terreni in questione sono rimasti inseriti nel piano adottato. Da ciò consegue che ai fini ICI la qualificazione edificatoria delle aree ex agricole sussiste sin dal momento dell’inserimento delle stesse nelle previsioni del piano regolatore generale del Comune, senza necessità di perfezionamento dello strumento urbanistico. Tale inserimento determina un incremento di valore che giustifica la natura edificatoria ai fini fiscali.

Con il secondo motivo di gravame il ricorrente ha censurato la sentenza della CTR nella parte in cui ha confermato la legittimità del procedimento di determinazione del valore venale adottato dal Comune. Ha sostenuto, infatti, che la CTR ha ritenuto di non trattare adeguatamente la questione sollevata relativa al valore applicato ai terreni ai fini della tassazione riconoscendo la facoltà del Comune di procedere all’accertamento della base imponibile ICI limitandosi a richiamare le risultanze di una relazione tecnica senza provare l’esistenza degli elementi di valutazione indicati dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, e, in particolare l’esistenza di atti comparativi di compravendita, ma operando per zone territoriali omogenee indipendentemente dalla morfologia del territorio.

Ciò avrebbe comportato la totale assenza di motivazione sul punto con conseguente violazione del diritto di difesa del contribuente che non sarebbe stato posto nelle condizioni di poter comprendere l’iter logico-giuridico e i criteri adottati dall’ente comunale nel richiedere il pagamento delle imposte, interessi e sanzioni.

Anche tale motivo è infondato.

La norma del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g), infatti, riconosce agli Enti locali la facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili e la giurisprudenza pacifica della Corte su tale principio ha più volte affermato che “. . . in tema di imposta comunale sugli immobili i regolamenti di determinazione dei valori delle aree fabbricabili del D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 59, approvati ai sensi del cit. decreto, art. 52, integrano presunzioni “hominis” e costituiscono supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice con efficacia probatoria analoga a quella degli studi di settore. Da ciò consegue che l’accertamento dell’imponibile ICI ben può fondarsi, in difetto di prova contraria da parte del contribuente sulla base delle delibere di determinazione del valore delle aree edificabili (Cass. Ord. 10.11.2011, n. 23506).

Sulla scorta di tali principi il ricorrente aveva l’onere di dimostrare il minor valore invocato e invece, nulla ha dimostrato in merito alla incongruità del valore ICI dal Comune. A tal fine va rilevato che alla perizia di parte prodotta in appello, carente di motivazione in merito alle cause dell’invocato decremento e senza indicazione delle ragioni di tale decremento, nessun valore può essere conferito atto a scalfire le risultanze della relazione dell’Agenzia del Territorio che ha determinato il valore venale delle aree edificabili del comune di Ortona.

Con terzo motivo è stata eccepita l’omessa valutazione di un punto decisivo e controverso riguardante il mancato annullamento delle sanzioni.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza avrebbe dovuto dimostrare di aver correttamente devoluto a questione alla CTP prima e alla CTR poi.

Nel caso di specie non solo tale onere processuale non risulta assolto ma anzi è lo stesso ricorrente ad ammettere che il motivo non è stato formulato nel ricorso introduttivo ma sarebbe confluito nel giudizio nella forma di uno specifico motivo d’impugnazione.

Quindi il motivo non è stato formulato nè in primo grado nè in grado d’appello e nemmeno le conclusioni formulate in appello recano la richiesta di disapplicazione delle sanzioni.

Oltre tutto il Comune resistente ha evidenziato come la violazione attinente al pagamento del tributo relativo alle aree per cui è causa non è stata sanzionata in quanto la sanzione indicata nell’atto di accertamento riguarda cespiti diversi rispetto quelli per cui è causa.

Con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato l’omessa pronunzia in ordine al valore delle aree e sul mancato esame della perizia di parte allegata all’atto di appello.

Il motivo è inammissibile.

La disposizione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, concerne l’omesso esame di un fatto storico – la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali – che abbia costituito oggetto di discussione e rivesta carattere decisivo rispetto all’esito della controversia. Consegue che l’omesso esame di elementi istruttori non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (così Cass. SS.UU. n. 8053 di 7.4.2014).

La reiezione del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.400,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e gli accessori di legge.

Sussistono i presupposti ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte:

respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.400,00 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori di legge e al doppio de contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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