Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33575 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 28/12/2018), n.33575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26458/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

– ricorrente –

contro

Inprotec IRT s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Federico Bianca, con

domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, via Tevere, 46;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 161/37/10, depositata il 6 settembre 2010;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 settembre

2018 dal Consigliere Paolo Catallozzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore,

che ha concluso chiedendo;

uditi gli avv., per la ricorrente, e, per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 6 settembre 2010, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Inprotec s.p.a. per l’annullamento delle determinazioni di riclassificazione delle merci importate.

2. Dall’esame della sentenza impugnata si evince che con gli atti impugnati l’Amministrazione finanziaria aveva classificato la merce importata alla voce “apparecchi trasmittenti per la radio, la telefonia, la radiotelegrafia, la radio diffusione e la televisione”, in luogo della voce indicata dalla società contribuente “spettrometri, spettrofometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche”, per la quale era prevista l’esenzione da dazi.

2.1. Il giudice di appello ha respinto il gravame, confermando la decisione di primo grado, in considerazione della ritenuta correttezza della dichiarazione effettuata dalla contribuente all’atto dell’operazione doganale di importazione.

3. Il ricorso è affidato a tre motivi.

4. Resiste con controricorso la Inprotec IRT s.r.l., nelle more subentrata alla società contribuente nel rapporto controverso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il 1^ motivo di ricorso proposto l’Agenzia delle Dogane denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 65 e ss., per aver la sentenza impugnata disatteso il contenuto del parere del Collegio dei periti, posto a fondamento degli atti impositivi, in ragione del fatto che questo fosse stato reso senza un preventivo esame diretto dell’apparecchio in esame.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La sentenza di appello ha ritenuto non corretta la riclassificazione della merce operata dall’Ufficio in considerazione della “intima contraddittorietà che inficia il parere tecnico”, poi recepito nelle determinazioni impugnate, così come desunta dal rilevato mancato esame dei beni da parte del Collegio dei periti, nonchè della mancata contestazione da parte dell’Ufficio medesimo al contenuto delle riserve contenute nella memoria tecnica depositata dalla contribuente.

Il giudice di appello, dunque, non ha valutato illegittimi gli atti impugnati sul fondamento della violazione di un obbligo, gravante sul Collegio dei periti, di emanare il parere demandatogli solo a seguito dell’esame diretto della merce, ma ha considerato che tale parere fosse inidoneo a sostenere la diversa classificazione operata dall’Ufficio, in quanto inattendibile per il mancato esame della merce, oltre che per la mancata replica alle osservazioni avanzate dalla contribuente.

Il mancato esame dell’apparecchio assume, quindi, rilevanza, non già quale inosservanza di una norma di legge che prevede la preventiva presa in visione del bene oggetto del parere, quanto quale indizio rivelatore di una minore forza probatoria del parere reso, nell’ambito della valutazione degli elementi probatori sottoposti all’esame del giudice.

Il motivo di ricorso in questione muove, dunque, dall’erroneo assunto che l’annullamento dei provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane sia dipeso dalla violazione di un ipotetico obbligo di esame diretto della merce, mentre un siffatto obbligo non è stato mai supposto, neanche implicitamente, dai giudici di appello.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’apparenza della motivazione della sentenza, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

2.1. Il motivo è infondato.

Come già rilevato, la Commissione regionale, aderendo alle considerazioni del giudice di primo grado, ha escluso la legittimità degli atti impugnati per aver ritenuto contraddittorio il parere tecnico posto a fondamento degli stessi, avuto riguardo al mancato esame dei beni da parte del Collegio dei periti e alla mancata contestazione da parte dell’Ufficio medesimo del contenuto delle riserve contenute nella memoria tecnica depositata dalla contribuente.

La motivazione adottata rende percepibile l’iter logico seguito dal giudice per la formazione del suo convincimento e, di conseguenza, consente un effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento svolto.

3. Con l’ultimo motivo di ricorso l’Agenzia si duole della violazione dell’allegato 1 del Regolamento CEE 23 luglio 1987, n. 2658, per aver il giudice di appello escluso che la merce in oggetto rientrasse nella voce N.C. 85253090, oggi N.C. 85258019.

3.1. Il motivo è ammissibile, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, con esso non si fa valere una erronea valutazione degli elementi di fatto, bensì una non corretta sussunzione dei fatti accertati dal giudice nella fattispecie normativamente prevista.

3.2. Nel merito, il motivo è fondato.

La sentenza impugnata descrive la merce oggetto dei provvedimenti impositivi quale “termografo elettronico a distanza che consente di valutare la distribuzione e la quantità del calore emesso dalla superficie di un corpo in particolare nella regione infrarossa dello spettro elettromagnetico”.

Esprime l’avviso che tale bene esuli dalla voce N.C. 85253090, indicata dall’Ufficio, e rientri in quella N.C. 90273000, la quale prevede l’esenzione dal dazio per i beni che ne fanno parte.

Orbene, la prima voce, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, prende in considerazione gli “apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri “camescopes”; apparecchi fotografici numerici”.

Il testo regolamentare prevede espressamente che la voce comprende anche “gli apparecchi per la ripresa termica di immagini, con sensore a raggi infrarossi, in grado di captare l’irradiazione di calore e trasformarla in immagini che rappresentano la temperatura di singole superfici o oggetti, in vari toni di grigio o a colori”, con la sola esclusione degli apparecchi che misurano la temperatura o riproducono i valori sotto forma di cifre.

La seconda voce, invece, ha per oggetto – nell’ambito della macro-voce costituita dagli “strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi” gli “spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)”.

3.1. Ciò posto, ritiene questo Collegio che un apparecchio quale quello in esame rientra nella prima voce, anzichè nella seconda.

Una siffatta conclusione si impone in ragione dell’inequivoco dato letterale delle richiamate previsioni regolamentari, che attribuiscono rilevanza alla idoneità dello strumento di rilevare la radiazione infrarossa costituita dalla fonte di calore e di trasformarla in immagini, costituite da zone di colore diverso a seconda della distribuzione del calore sull’oggetto ripreso, nonchè alla incapacità di riprodurre in cifre i valori di tale rilevazione di calore.

3.2. Può, dunque, formularsi il seguente principio di diritto: “Gli apparecchi per la ripresa termica di immagini che, con sensore a raggi infrarossi, sono in grado di captare l’irradiazione di calore e trasformarla in immagini che rappresentano la temperatura delle singole superfici rilevate, in vari toni di colori, senza riprodurre le rilevazioni di calore sotto forme di cifre, rientra nella voce N.C. 85253090, di cui all’allegato 1 del Regolamento CEE 23 luglio 1987, n. 2658, nella formulazione pro tempore vigente”.

4. Non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito, con rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente.

5. In considerazione dell’assenza di specifici precedenti giurisprudenziali di legittimità sulla questione esaminata, appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa integralmente tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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