Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33575 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26665-2018 proposto da:

SWE-CO SISTEMI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CECILIA

ELEONORA ESTRANGEROS;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 738/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 22/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 738/5/18 depositata in data 22 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 228/18/16 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva riunito e parzialmente accolto i ricorsi di Swe-co Sistemi S.r.l. contro due avvisi di accertamento per II.DD. e IVA 2010 e 2011, emessi a seguito della contestazione di c.d. frodi carosello;

– La CTP aveva accolto la domanda limitatamente alla ripresa a tassazione della contestata indetraibilità IVA, ma la CTR riteneva di non condividere le ragioni poste a base della decisione di primo grado, ritenendo integralmente fondata la ripresa a tassazione, anche ai fini IVA;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo un unico motivo, che illustra con memoria. L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

In via preliminare, si osserva che in memoria è dedotta la connessione del ricorso-con il processo iscritto all’RGN 20702/18, ma non è accoglibile l’istanza di riunione o trattazione congiunta trattandosi di processo relativo a fatti diversi, essendo diversi gli anni di imposta e anche a parti invertite;

– Ancora, in via preliminare, si osserva che in controricorso è eccepita l’inammissibilità dell’unico motivo di ricorso, in quanto l’art. 132 c.p.c., n. 4, nel testo applicabile ratione temporis prevede che la sentenza non contenga più “la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione”, come lamentato dalla contribuente, ma la più succinta “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. L’eccezione è infondata in quanto la contribuente, nella sua censura si appunta sostanzialmente su altri aspetti della decisione che, nella sua prospettazione, determinerebbero l’apparenza della motivazione;

– Premesso che la materia del contendere, in assenza di appello incidentale, riguarda unicamente la detraibilità IVA per gli anni di imposta 2010 e 2011, con un unico motivo – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la contribuente ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per mancanza/omissione/apparenza della motivazione, per aver la CTR mancato di argomentare – eventualmente respingendoli – sugli elementi utili alla difesa della ricorrente, limitandosi ad espressioni lapidarie ed in-conferenti, con cui ha negato che la contribuente avesse fornito prova piena e convincente della sua buona fede nei rapporti instaurati con la dante causa Fiocos S.r.l.;

– Osservato che la deduzione ex art. 112 c.p.c., contenuta in memoria, di omessa pronuncia sull’inammissibilità dell’appello, è inammissibile in quanto tardiva non essendo stato formulato alcun motivo a riguardo nel ricorso per cassazione, l’unico motivo di ricorso è a sua volta inammissibile, per le ragioni che seguono. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232); rammenta inoltre che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053);

– Nel caso di specie la CTR, dopo l’esposizione concisa delle ragioni di fatto della decisione, ricostruisce la regola di diritto applicabile alle operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti nel pieno rispetto della giurisprudenza di questa Corte, in particolare in tema di riparto dell’onere della prova e, motivatamente, applica tale canone al caso di specie, con numerosi richiami ai fatti di causa e ad elementi probatori. Ad es., a pagg. 6 e 7 si legge: “la Swe-Co Sistemi Srl ha ricevuto fatture relative a prodotti elettronici da parte della Fiocos srl, prodotti ceduti solo cartolarmente a quest’ultima (…) la Fiocos srl non aveva nè magazzino nè deposito, acquistava dalla (OMISSIS) srl dichiarata fallita (…) anche in data successiva al fallimento, provvedendo poi dopo aver incassato le somme dai propri clienti, e tra questi dalla Swe-Co Sistemi srl ad effettuare bonifici in favore della (OMISSIS) srl su conto svizzero.”). Pertanto, l’affermazione finale di mancata prova da parte della contribuente della propria buona fede – in relazione all’elemento soggettivo della conoscenza o conoscibilità di essere parte del meccanismo frodatorio ai fini delle operazioni soggettivamente inesistenti – è solo la sintesi di tutte le argomentazioni che precedono, esposte alle pagg.4-7 della sentenza, anche circa l’oggettiva inesistenza delle operazioni di cui sopra si è dato un saggio e, nel complesso, la motivazione censurata è ben al di sopra del minimo costituzionale censurabile con il rimedio azionato, secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati. Più in generale, il motivo tende ad una generica rivalutazione del quadro probatorio, per la quale non vi è spazio in sede di legittimità;

– La sentenza impugnata va dunque confermata, e al rigetto segue il regolamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 38.000,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013), per effetto del presente provvedimento sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, testo unico spese di giustizia.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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