Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33573 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 28/12/2018), n.33573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21493/2011 R.G. proposto da:

Alvi Spa, in liquidazione, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio

Preziosi, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della

Corte di cassazione, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 163/10/2010, depositata il 15 luglio 2010;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 settembre

2018 dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli.; udito il Pubblico

Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per la declaratoria di

estinzione del giudizio;

Udito l’Avv. Claudio Preziosi per la contribuente che insiste per la

declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Alvi Spa impugnava l’avviso di accertamento per l’anno 2003 con cui l’Agenzia delle entrate recuperava l’Iva in relazione a cessioni intracomunitarie poste in essere in regime di non imponibilità in assenza delle condizioni di legge. L’impugnazione, accolta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, era rigettata dal giudice d’appello. La contribuente ricorre per cassazione con sei motivi; resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La contribuente, con atto depositato il 10 settembre 2018, ha dichiarato di rinunciare “agli atti e all’azione proposta” con compensazione delle spese avendo avviato procedura di definizione agevolata in forza del D.L. n. 193 del 2016, conv. con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016. Le spese vanno compensate trattandosi di rinuncia correlata alla procedura di definizione agevolata (v. Cass. n. 10198 del 27/04/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018. Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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