Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33573 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26381-2018 proposto da:

STIRPE DI D.P.V. & C. SNC IN LIQUIDAZIONE, in

persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati GIUSEPPE MARIA GIAMMUSSO, SOTERO ADAMI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 502/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 31/01/2018; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

24/10/2019 dal Consigliere Relator Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

Stirpe di D.p.V. & C. snc in liquidazione, in persona del liquidatore G.G. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte della venditrice di avviso di accertamento e liquidazione per imposta di registro emessa a seguito di rettifica del valore di una compravendita (avvenuta nell’anno 2011) di un capannone industriale sito in (OMISSIS), parzialmente accolto dalla CT di primo grado – che aveva aderito alla decisione emessa nei confronti dell’acquirente, che aveva impugnato il medesimo atto – ha rigettato l’appello della contribuente.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, e art. 156 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per non avere il giudice di appello tenuto conto dei vizi contenuti nell’atto impugnato, ritenendo le omissioni sanate per una presunzione di conoscibilità degli elementi mancanti e previsti dalla legge. Nell’atto impugnato si fa riferimento a documenti (atto di compravendita e valori OMI) non acclusi all’atto notificato – peraltro carente di motivazione- con conseguente limitazione del diritto di difesa; Il ricorso è fondato

Nella specie, l’avviso di liquidazione parzialmente trascritto in ricorso, fa riferimento all’atto di compravendita e ai valori OMI: sebbene di questi ultimi non vi era alcun obbligo di allegazione da parte dell’Amministrazione (in quanto reperibili sul sito dell’Agenzia delle entrate) e sebbene l’atto di compravendita fosse conosciuto dai venditori, tuttavia manca la motivazione, in aggiunta ai valori OMI, sui criteri della rettifica e sugli elementi valutati (tipologia, ubicazione stato di conservazione ecc.). Ne deriva che la motivazione dell’avviso non era idonea ad assolvere la sua funzione delimitativa, sicchè il giudice d’appello, escludendo la pretesa nullità dell’atto per mancata motivazione è incorso nella violazione di legge come denunciata.

I valori OMI, i quali non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicchè, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell’art. 115 c.p.c., comma 2, sono idonee solamente a “condurre ad indicazioni di valori di larga massima” (Sez. 6-5, n. 25707 del 21/12/2015).

Sul tema la giurisprudenza ha statuito che “In tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione non può essere fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore del bene risultante delle quotazioni OMI pubblicate sul sito web dell’Agenzia delle entrate, atteso che queste non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio, il quale può variare in funzione di molteplici parametri (quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico), limitandosi a fornire indicazioni di massima e dovendo, invece, l’accertamento essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. n. 21813 del 07/09/2018).

Con riferimento all’avviso di accertamento di maggior valore questa Corte ha statuito (Cass. 14117/2018), che l’obbligo di motivazione deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l’Amministrazione ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (Sez. 6-5, n. 11560 del 06/06/2016; Sez. 6-5, n. 11270 del 09/05/2017).

2. Il secondo motivo col quale si deduce violazione dell’art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al riparto dell’onere della prova in relazione all’accertamento della maggiore imposta va dichiarato assorbito, a seguito dell’accoglimento del primo motivo.

3. La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla CTR del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 Ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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