Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33572 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24621-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.P., S.F., S.A.,

D.V.M.E., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MINCIO 2,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TAVERNA, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANNA STEFANINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1017/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/02/2018; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di D.V.M.E., S.P., S.F. e S.A., di avviso di accertamento per riclassificazione e rivalutazione di rendita catastale, accoglieva l’appello del contribuente e, ritenendo l’atto non sufficientemente motivato, condannava l’Ufficio al pagamento delle spese di giudizio, poichè riteneva carente di motivazione l’atto di riclassamento, L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335.

I contribuenti si costituiscono con controricorso e depositano memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione della L. n. 311 del 2014, art. 1, comma 335, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla motivazione della revisione del classamento di immobili siti in microzone nel Comune di Roma.

– Il motivo è infondato.

– Costituisce principio consolidato da questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019).

– Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta pertanto ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).

– Questa Corte ha affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

– Pertanto, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare. (Cass. 22671/2019; Cass. 23051/2019).

– La CTR si è, in definitiva, uniformata ai predetti principi, rilevando la genericità della motivazione esposta negli atti impugnati.

– Il ricorso va per l’effetto rigettato.

– Le spese vanno compensate, in ragione del recente assestarsi del consolidamento della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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