Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33571 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2018, (ud. 11/04/2018, dep. 28/12/2018), n.33571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8854/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

e

EQUITALIA ESATRI S.P.A., Agente della Riscossione con sede in Milano

viale dell’Innovazione, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Gustavo Visentini e dall’Avv. Papa

Malatesta;

– ricorrente incidentale –

contro

D.F.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe

Ciliberti, con domicilio eletto in Roma piazza dei Martiri di

Belfiore n. 2;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n. 9/22/11 depositata il 17 gennaio 2011;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 11

aprile 2018 dal consigliere Pierpaolo Gori.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, (in seguito, la CTR) veniva accolto l’appello proposto da D.F.G. (in seguito, il contribuente), e riformata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (in seguito, la CTP) n. 14/38/2009 con cui era stato rigettato il ricorso proposto contro cartella di pagamento relativa ad Iva Irpef e Irap per i periodi di imposta 2002 e 2003, per quanto ancora di interesse;

– In particolare, la CTR riteneva, in assenza di relata di notifica, inesistente la notifica della cartella di pagamento ricevuta dal contribuente;

– Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia, affidato a tre motivi, cui ha replicato il contribuente con controricorso. L’Agente della riscossione ha a sua volta proposto ricorso, da qualificarsi come incidentale, in quanto notificato successivamente a quello del contribuente, affidato a sei motivi, cui ha replicato il contribuente con controricorso e ricorso incidentale per due motivi. Il contribuente ed Equitalia Esatri S.p.a. hanno depositato memoria.

– Con ordinanza dell’11 aprile 2018, ritualmente comunicata, la Corte ha assegnato alle parti ex art. 334 c.p.c., termine di 30 giorni per il deposito di osservazioni sulla questione della cessazione della materia del contendere; spirato il termine, la causa è stata oggetto di riconvocazione alla camera di consiglio del 12 luglio 2018.

L’Agente della riscossione deposita memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

– Nella sua memoria il contribuente rende noto che, nelle more, successivamente alla proposizione del ricorso tutti gli importi iscritti a ruolo e portati dall’impugnata cartella impugnata sarebbero stati sgravati e, anzi, il contribuente sarebbe divenuto creditore dell’erario per gli anni di imposta 2002-2003 e, di conseguenza, l’Ufficio non avrebbe interesse nel processo;

– Il contribuente produce a sostegno dell’affermazione copia di tre documenti, apparentemente di sgravio, intestati all’Agente della riscossione ma non firmati, il primo di Euro 12.926,83 per l’anno di imposta 2002, il secondo di Euro 12.397,14 per l’anno di imposta 2003, e il terzo di Euro 45.410,23 periodo di imposta 2003;

– In ricorso l’Agenzia delle Entrate rende noto che la cartella impugnata richiede, sotto minaccia di esecuzione forzata, il pagamento di quattro voci, tre delle quali sarebbero coperti dagli importi di cui allo sgravio ora reso noto, mentre la prima voce, di Euro 1.149.272,40 per omessi o carenti pagamenti per l’anno di imposta 2002, era stata oggetto di pronuncia della CTP, la quale aveva dichiarato con sentenza n. 14/38/2009, l’estinzione del giudizio per avvenuto sgravio esattamente in relazione a tale importo e nessuna delle parti aveva impugnato il relativo capo della sentenza;

– L’Agente per la riscossione ha depositato a ridosso dell’adunanza dell’il aprile 2018 memoria insistendo sul proprio ricorso incidentale, mentre l’Agenzia delle entrate non ha depositato memorie e, di conseguenza, la Corte ha rilevato d’ufficio ex art. 334 c.p.c., la questione della cessazione della materia del contendere, con assegnazione di termine alle parti per depositare osservazioni, ordinanza ritualmente notificata; l’Agente della riscossione si è valso del termine, depositando memoria datata 31 maggio 2018, in cui conferma essere intervenuto nelle more lo sgravio integrale della cartella di pagamento impugnata e il riconoscimento di un diritto a rimborso;

– Della circostanza questa Corte prende atto, dichiara cessata la materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, la quale a sua volta ha già sostituito la sentenza di primo grado;

– Va disattesa l’istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dal contribuente in memoria, non essendovi prova di dolo o colpa grave in capo all’ente impositore, per effetto dell’iscrizione delle somme poi sgravate;

– In merito al regolamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, su cui pure il contribuente insiste in memoria confermando le conclusioni di cui al ricorso incidentale, sussistono giusti motivi per una compensazione tra le parti. Ha rilievo, ai fini della soccombenza virtuale, l’infondatezza del ricorso incidentale il contribuente da un lato, il difetto di autosufficienza rende inammissibile il primo motivo di ricorso incidentale in cui si denuncia una presunta violazione di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non essendo stata nemmeno indicata nel motivo la riproposizione nell’atto di appello della domanda ex art. 96 c.p.c., già rigettata dalla CTP e di cui non vi è menzione nella sentenza impugnata. Dall’altro, il secondo motivo del ricorso incidentale, in cui si lamenta la nullità della sentenza e la violazione e falsa applicazione di legge, non è accoglibile, in presenza di una motivazione nella sentenza della CTR succinta ma congrua in relazione al testo dell’art. 92 c.p.c., applicabile ratione temporis, dal momento che il riferimento alla peculiarità dell’argomento trattato, va letto unitamente ai capoversi che precedono il capo sulle spese e che sviluppano l’argomento in questione, ossia la ratio decidendi sulla articolata questione della nullità o inesistenza notifica dell’atto impositivo in contestazione.

P.Q.M.

la Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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