Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33571 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22687-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 100/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento da parte di B.F. per recupero a tassazione di plusvalenza da cessione di azienda, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 86, ai fini Irpef Irap anno 2009, ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado.

La CTR ha ritenuto provato il prezzo effettivamente concordato ed accettato dalle parti, in base alle cambiali incassate e al contratto definitivo del (OMISSIS) – che aveva annullato e sostituito i precedenti contratti preliminari – ritenuto un valore intermedio fra quello dichiarato nell’atto notarile e quello risultante dal primo preliminare, riducendo conseguentemente la plusvalenza accertata.

Il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo del ricorso i deduce violazione di legge artt. 1321,1351,1349,1362 c.c.; falsa applicazione artt. 2697,2727,2729 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, per errore nel governo della disciplina delle presunzioni.

Il motivo è fondato.

L’Agenzia ricorrente ha riportato, in adesione al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le clausole contenute nel contratto preliminare del (OMISSIS), art. 9, e nel contratto definitivo del (OMISSIS), contenenti differenti prezzi e modalità di pagamento, e il pagamento da parte dell’acquirente di una somma quale parte del prezzo di cessione con un numero di effetti cambiari (sessanta) come indicati nel preliminare.

In base ai suindicati elementi la presunzione relativa al pagamento dei parte del prezzo in cambiali, il numero di effetti cambiari emessi e il versamento di parte del prezzo non sono stati valutati idoneamente dalla CTR, che non ha controllato la corrispondenza dei fatti oggetto di prova da parte dell’Ufficio al valore della presunzione, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte.

La CTR avrebbe dovuto valutare le prove presuntive offerte dall’Ufficio, e ove ritenute dotate dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli art. 2727 c.c., e ss. e art. 2697 c.c., comma 2.

Ciò in quanto “In tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento” (Cass. n. 9108 del 2012; n. 14237/17; SU n. 8053/2014).

Il giudice tributario di appello ha perciò “falsamente applicato” le disposizioni legislative evocate dall’Agenzia fiscale ricorrente in tema di prova indiziaria a sostegno degli atti tributari emessi. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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