Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33570 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2018, (ud. 17/09/2018, dep. 28/12/2018), n.33570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. MIGLIO Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6059-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.B.G.;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 31/2011 della COMM. TRIB. REG. di

POTENZA, depositata il 20 gennaio 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

settembre 2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA MIGLIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo di

ricorso assorbiti gli altri, dichiararsi la nullità di entrambe le

sentenze di merito con rimessione degli atti alla Commissione

Provinciale di Potenza;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIANNA GALLUZZO che ha chiesto

l’accoglimento del 1^ motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Preliminarmente, deve osservarsi che nella sentenza impugnata (ma non nell’intestazione) la Commissione Regionale di Basilicata fa, per errore materiale, riferimento a D.B.C., la cui posizione, analoga a quella di D.B.G., è già stata trattata nel procedimento n. 6063 del 2012 e decisa con sentenza n. 20218 del 2013, come emerge dagli archivi della Corte di cassazione.

Con avviso di accertamento notificato a D.B.G. in data 9 febbraio 2006, l’ufficio delle Entrate di Potenza accertava, per l’anno 2003, il maggior reddito di partecipazione di Euro 116.329,00, in luogo di quello dichiarato. Tale accertamento era scaturito dalla rettifica del reddito di impresa dichiarato dalla società D.B. dei F.lli D.B. s.n.c. (non s.r.l., come dedotto erroneamente dall’Agenzia delle Entrate, contrariamente alle risultanze dell’avviso di accertamento in atti). Con sentenza n. 175 del 13 ottobre 2006, la commissione tributaria provinciale di Potenza accoglieva il ricorso dando rilievo all’autonoma impugnazione da parte della società dell’avviso di accertamento, risoltasi con “esito favorevole”.

La Commissione regionale della Basilicata ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che il ricorso della società era stato risolto con esito favorevole, pertanto il reddito di partecipazione non poteva essere diversamente determinato rispetto a quello che i giudici preposti avevano accertato per la società.

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione regionale con quattro motivi di ricorso.

Il D.B. è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso si articola in quattro motivi.

1. Con il primo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 4 (violazione dell’art. 101 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e dell’art. 111 Cost.) l’Agenzia delle entrate denuncia la nullità del giudizio definito con la sentenza gravata per mancata integrazione del contraddittorio con la società e con gli altri soci della stessa, litisconsorti necessari.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, anche in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4.

3. Con il terzo motivo deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

4. Con il quarto motivo deduce l’omessa valutazione su fatti controversi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il primo motivo è fondato e assorbe gli altri.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno – infatti – chiarito, con la sentenza n. 14815 del 2008, che – per il principio secondo cui i redditi delle società di persone si imputano automaticamente a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi (art. 5 TUIR) – la rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone e le conseguenti rettifiche delle dichiarazioni dei redditi dei relativi soci si fondano su un accertamento unitario; dal che discende che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali); cosicchè in tali casi ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti questi soggetti, con conseguente nullità assoluta, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.

Nella specie, il giudizio di merito definito con la sentenza d’appello impugnata dalla difesa erariale si è svolto nel contraddittorio della solo socio D.B.G. e non della società D.B. dei F.lli D.B. snc, nè degli altri soci della stessa.

Ne consegue che il procedimento deve essere definito con la declaratoria di nullità dell’intero processo di merito e la rimessione della causa in primo grado.

Appare equo compensare le spese del giudizio dichiarato nullo.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero processo di merito e rinvia alla commissione tributaria provinciale di Potenza in altra composizione. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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